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Il vincolo paesaggistico tutela il bosco a prescindere dagli strumenti urbanistici.

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Sardegna, bosco

Sardegna, bosco

Importante pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia di bosco e vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Ribadendo una linea interpretativa giurisprudenziale (vds. Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2014, n. 30303), la Corte ricorda che individua il concetto di bosco sul piano giuridico, in attesa di eventuali norme regionali, la specifica disciplina di settore (art. 2 del decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.).

Una volta accertata la presenza del “bosco”, l’area è da intendersi tutelata con il vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142, comma 1°, lettera g, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., e con l’obbligo di tutela dinamica mediante il piano paesaggistico, “indipendentemente da eventuali diverse definizioni ad essa date dagli strumenti urbanistici comunali”.

A nulla rilevano, quindi, eventuali differenti classificazioni delle aree boschive negli atti di pianificazione urbanistica (es. P.U.C., P.R.G.), in ogni caso vedono la presenza del vincolo paesaggistico con tutte le conseguenti previsioni di legge.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

Maremma, bosco

Maremma, bosco

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 9 giugno 2015

Cass. Sez. III n. 19533 del 12 maggio 2015 (Ud 5 feb 2015)
Pres. Squassoni Est. Aceto Ric. Fagorzi
Beni Ambientali. Bosco ed efficacia del vincolo indipendentemente dalla qualificazione dell’area da parte degli strumenti urbanistici.

La definizione legislativa di “bosco” «si applica ai fini dell’individuazione dei territori coperti da boschi di cui all’articolo 142, lett. g, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. I limiti di applicabilità all’applicazione del vincolo, previsti in via del tutto eccezionale dall’art. 142, comma 2, d.lgs. 42 del 2004, dimostrano “a contrariis” che, una volta accertata la natura boschiva di un’area, esso produce effetti indipendentemente da eventuali diverse definizioni ad essa date dagli strumenti urbanistici comunali e comporta l’ineludibile obbligo di presentare all’amministrazione competente il progetto degli interventi che si intendano intraprendere affinché l’area non venga distrutta o vi siano introdotte modificazioni che possano recar pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42 del 2004).

 

anatre_in_voloqui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 19533

 

 

Sette Fratelli, Foresta demaniale, sentiero nel bosco

Sette Fratelli, Foresta demaniale, sentiero nel bosco

(foto E.R., S.D., archivio GrIG)



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