Importante principio ribadito dalla Suprema Corte di cassazione in tema di interpretazione delle leggi, anche e soprattutto in campo ambientale..
Nonostante sia una delle competenze legislative primarie o esclusive delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la materia urbanistica/edilizia deve essere interpretata alla luce dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale.
La Corte di cassazione, con la sentenza Sez. III, 13 marzo 2015, n. 10713, ha ricordato che “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”, in base al principio di specialità stabilito dall’art. 9, comma 2°, della legge n. 689/1981.
Un elemento fondamentale per l’individuazione corretta delle sanzioni applicabili nel campo della tutela del territorio.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 9 aprile 2015
Cass. Sez. III n. 10713 del 13 marzo 2015 (Ud 16 gen 2014)
Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. Zanussi ed altro
Urbanistica. Sanzioni e rapporti tra disciplina statale e regionale
In materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia, la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi. Alla stregua dell’art.9, comma 2, della l. n. 689 del 1981, espressivo del principio di specialità, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
qui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 13 marzo 2015, n. 10713
(foto Benthos)
