L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha emanato il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio regionale sardo 2015-2016 deliberata lo scorso 9 luglio 2015 dal Comitato faunistico regionale.
Con la nota prot. n. 32237 del 21 luglio 2015 ha reso il proprio il parere tecnico-scientifico – sostanzialmente vincolante – previsto dall’art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i., predisposto in base alla GUIDA PER LA STESURA DEI CALENDARI VENATORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 157/92, COSI’ COME MODIFICATA DALLA LEGGE COMUNITARIA 2009, ART. 42.
Il parere I.S.P.R.A. è pesantemente negativo: come avevamo previsto, si tratta di un calendario venatorio regionale nato morto.
Uno dei calendari peggiori di questi ultimi anni: non soltanto non rispetta l’arco temporale previsto dal noto “Key Concepts document on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, la guida comunitaria in materia, ma in alcuni casi va contro la normativa vigente in tema di caccia.
Questo grazie anche all’ottusa arroganza delle associazioni venatorie e agricole supportate dal rappresentante della Provincia di Olbia – Tempio che ha quasi sempre votato in maniera difforme e contraria alle decisioni assunte dalla Provincia stessa, nonostante i richiami del Presidente del Comitato (il Capo di Gabinetto Franco Corosu, in assenza dell’Assessore Donatella Spano), costretto in più occasioni a far verbalizzare l’illegittimità di molte delle decisioni purtroppo assunte.
Ecco le censure dell’I.S.P.R.A.:
* per la Tortora la caccia dovrebbe esser consentita a settembre per tre sole giornate nella forma esclusiva della caccia di appostamento;
* apertura della caccia il 20 e il 27 settembre a Pernice sarda, Germano reale, Alzavola, Codone, Canapiglia Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga, Allodola, Quaglia e Cesena;
* caccia a Ghiandaia e Cornacchia Grigia il 20 e 27 settembre e dal 21 gennaio in forma vagante e/o da appostamento;
* dovrebbe esser previsto il solo prelievo mediante appostamento del Colombaccio nel mese di gennaio;
* la caccia alla Beccaccia dovrebbe terminare entro il 31 dicembre, anziché il 31 gennaio;
* la caccia alla Quaglia dovrebbe terminare entro il 31 ottobre, anziché il 31 dicembre;
* la chiusura della caccia a Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Canapiglia Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga dovrebbe avvenire entro il 21 gennaio, anziché il 31 gennaio;
* la chiusura della caccia al Tordo sassello e al Tordo bottaccio dovrebbe avvenire entro il 10 gennaio, anziché il 31 gennaio;
* non c’è un’indicazione dettagliata delle condizioni della caccia alla Pernice sarda riguardo lo status locale e i piani di prelievo;
* dal 21 gennaio la caccia dovrebbe avvenire soltanto a più di mt. 500 dalle zone umide e dalle pareti rocciose per salvaguardare la nidificazione dell’avifauna acquatica e dei rapaci;
* in assenza di puntuali analisi delle rispettive popolazioni faunistiche, la caccia alla Pernice sarda, alla Lepre e al Coniglio selvatico andrebbe vietata. In ogni caso, la data di apertura della caccia non dovrebbe essere prima dell’1 ottobre;
* la caccia alla Volpe dovrebbe avvenire con cacciatore singolo dopo l’1 ottobre, in battuta con i cani nel periodo 1 ottobre – 31 gennaio.
L’I.S.P.R.A. non ha fatto alcuna osservazione riguardo la caccia al Cinghiale, in particolar modo riguardo l’apertura anche al giovedi, oltre la tradizionale domenica, che ha provocato numerose polemiche da parte di alcuni settori del mondo venatorio e un’interrogazione consiliare dell’on. Rubiu (A.P.S.). In proposito, si deve sottolineare che l’apertura della caccia al Cinghiale anche al giovedi è stata richiesta esplicitamente con forza dal rappres entante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nel corso della seduta del 9 luglio 2015 del Comitato faunistico regionale a causa della diffusione molto ampia della peste suina africana fra Cinghiali e ibridi quale misura per la migliore attuazione del piano straordinario di eradicazione 2015-2017 (determinazioni Presidenza Regione autonoma della Sardegna n. 2611/86 e n. 2623/87 dell’11 febbraio 2015 + allegato). Esclusivamente per tale motivo e senso di responsabilità i rappresentanti ambientalisti nel Comitato faunistico regionale hanno accolto la proposta, mutando l’originario orientamento contrario.
In ogni caso, le associazioni ecologiste Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus inoltreranno un ricorso in sede comunitaria avverso il calendario venatorio regionale sardo 2015-2016 che uscirà dalla riunione del Comitato faunistico regionale del 30 luglio 2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, in quanto formulato in assenza di procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.).
Infatti, come si ricorda, nel 2014 la Commissione europea – Direzione generale “Ambiente” aveva reso noto di aver aperto la procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI “diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat” a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.
Fra i casi oggetto d’indagine vi sono il calendario venatorio regionale sardo 2012-2013 e il calendario venatorio regionale sardo 2013-2014 in assenza di procedura di V.INC.A. pur prevedendo la caccia anche entro S.I.C. e Z.P.S. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014) e così anche il calendario venatorio regionale sardo 2014-2015.
Anche l’I.S.P.R.A., nel parere (nota prot. n. 15625 del 17 luglio 2014) fornito per legge (art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i.) sul calendario venatorio, aveva segnalato la necessità della procedura di V.INC.A., inascoltato.
Il rischio è sempre più l’apertura di una procedura giudiziaria per violazione della normativa comunitaria sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora (direttiva n. 92/43/CEE) e, in conseguenza di eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea, di una pesante sanzione pecuniaria a carico dell’Italia (e per essa alle amministrazioni pubbliche che hanno causato le violazioni), grazie soprattutto a omissioni o pressapochismo in materia di tutela ambientale, nonostante le tante istanze ecologiste.
La procedura di infrazione prosegue e si è arricchita di ulteriori violazioni.
Che cosa accade in questi casi?
Se non viene rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 Trattato U.E. versione unificata): se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione può inoltrare ricorso alla Corte di Giustizia europea, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna con una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.
Attualmente sono ben 92 le procedure di infrazione aperte contro l’Italia dalla Commissione europea. Di queste addirittura 18 (circa un quinto) riguardano materie ambientali.
Si ricorda che le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione. Fino a qualche anno fa le sentenze della Corte di Giustizia europea avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l’affermazione dell’avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze. Ora non più.
L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).
Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario ne risponderanno in sede di danno erariale.
Bruxelles è molto più vicina di quanto possiamo pensare.
Il Governo Renzi, le Giunte regionali, gli Enti locali lo capiranno in tempo?
E rischieranno gravissime conseguenze solo per far felici alcuni cacciatori?
Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
(foto Raniero Massoli Novelli, S.D., archivio GrIG)
