Interessante pronuncia della Corte di cassazione in materia di estensione del vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
La sentenza Cass. pen., Sez. III, 19 agosto 2016, n. 35068 ha affrontato il tema dell’estensione del vincolo paesaggistico riguardo alla fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia marina, prevista dall’art. 142, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
Se da un lato, anche stagni e lagune appartenenti al demanio marittimo sono assimilabili al mare e dalle loro sponde devono misurarsi i mt. 300 dalla battigia per individuare la fascia di territorio protetta (vds. Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2009, n. 38921 e anche T.A.R. Sardegna, Sez. II, 6 marzo 2013, n. 206), dall’altro la tutela paesaggistica ex lege non può estendersi oltre, considerando, per esempio, ulteriori ambiti appartenenti alla medesima proprietà.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 15 settembre 2016
Cass. Sez. III n. 35068 del 19 agosto 2016 (CC 12 apr.2016)
Pres. Rosi Est. Aceto Ric. Anastasia
Beni Ambientali. Ambito di efficacia della tutela paesaggistica.
La tutela imposta dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004 riguarda esclusivamente i territori costieri ricompresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, non si estende oltre. In particolare, la proprietà di un’area, parte della quale ricade all’interno della cd. fascia di rispetto, non legittima l’estensione del vincolo a tutta l’area stessa.
qui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 19 agosto 2016, n. 35068.
(foto Benthos, E.R., S.D., archivio GrIG)
