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Isola di Budelli, una surreale commedia all’italiana.

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La Maddalena, Budelli, Spiaggia rosa

La Maddalena, Budelli, Spiaggia rosa

Non c’è pace per l’Isola di Budelli, con la famosa Spiaggia rosa, nell’Arcipelago della Maddalena, all’interno del parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena.

Dopo l’acquisizione della proprietà da parte del banchiere neozelandese Michael Harte per via giudiziale (aveva comprato l’isoletta per circa 3 milioni di euro all’asta fallimentare presso il Tribunale civile di Tempio Pausania dopo che per anni la Nuova Gallura s.r.l., la vecchia società proprietaria, l’aveva inutilmente messa in vendita[1]), dopo le numerose le reazioni, anche accalorate, tese a evitare ogni speculazione immobiliare[2], la sostanziale impossibilità di realizzarvi un osservatorio della biodiversità mediante la costituzione di una fondazione e il raddoppio delle volumetrie presenti, l’ha condotto alla rinuncia.

Così il Tribunale civile di Tempio Pausania aveva assegnato Budelli all’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, forte di un contributo ministeriale (già versato) di 3 milioni di euro per l’acquisto.

Ma non finisce qui.

Il Consiglio direttivo dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, con deliberazione n. 6 dell’11 aprile 2016 esprime – a maggioranza (4 voti a favore, 2 contrari, 1 astenuto) – il parere contrario all’acquisizione dell’Isola di Budelli per mancanza di un piano di gestione futura finanziato e chiede che i 3 milioni di euro destinati all’acquisizione possano essere utilizzati per iniziative varie di tutela ambientale.

In realtà, quei 3 milioni di euro sono fondi vincolati, cioè possono esser attualmente utilizzati solo per quella finalità. O si spendono così o non se ne fa nulla.

Il Tribunale civile di Tempio Pausania, allora, non approva il piano di riparto tra i creditori e l’assegnazione dell’Isola non viene confermata all’Ente Parco, rinviando a nuova udienza per il 17 maggio 2016.

E’ scontro aperto fra il Presidente dell’Ente Parco Bonanno e il Consiglio direttivo. E non è la prima volta.

Con deliberazione n. 20 del 30 ottobre 2015 si è verificata una spaccatura netta sulla individuazione di Budelli come zona di riserva integrale (tA2) nel piano del parco in corso di approvazione: il Presidente e alcuni componenti del Consiglio direttivo a favore, il Direttore del parco Ciro Pignatelli e una parte del Consiglio direttivo contro. Il piano del parco è stato così approvato (deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2015) dall’Ente Parco e inviato alla Regione autonoma della Sardegna per l’approvazione definitiva con forti contestazioni sulle legittimità.

Gabbiano reale (Larus michahellis, foto Cristiana Verazza)

Gabbiano reale (Larus michahellis, foto Cristiana Verazza)

L’individuazione di una zona di riserva generale a Budelli riaprirebbe la possibilità di una qualche utilizzazione a fini di studio e turistici: il nocciolo dello scontro è tutto qui.

Scontro che non può che far male all’efficace salvaguardia ambientale di Budelli.

L’Isola di Budelli è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e vincolo di conservazione integrale (art. 2, comma 1°, lettera f, della legge regionale n. 23/1993), è inedificabile in base alla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), l’intero Arcipelago della Maddalena è un parco nazionale ed è individuato quale sito di importanza comunitaria (S.I.C.) e zona di protezione speciale (Z.P.S.).

L’isoletta e il suo mare sono quindi super-tutelati, sulla carta.   Il problema vero è far rispettare le norme di tutela ambientale, avere un adeguato servizio di vigilanza, a terra e a mare.

Guardia costiera, Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Carabinieri, Guardia di Finanza, addetti del parco fanno quello che possono: il personale e i mezzi sono limitati, banalmente il carburante per i natanti costa.

Gheppio (Falco tinnunculus)

Gheppio (Falco tinnunculus)

I tre milioni di euro versati per l’acquisto di Budelli sono certamente più utili qui, ma oggi quei 3 milioni di euro sono vincolati all’acquisto di Budelli: si chiuda questa commedia all’italiana di cui non si sente proprio il bisogno e si perfezioni l’acquisto di Budelli, si approvi il piano del parco con Budelli zona di riserva integrale.[3] Sarà così possibile accedere a fondi per la corretta gestione naturalistica, a iniziare dai fondi comunitari FESR 2014-2020.

Sarebbero certamente fondi ben spesi.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

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[1]  Così come accaduto per Serpentara e per Mal di Ventre, la cui vendita negli anni scorsi – insieme a quella di Budelli – ha scatenato veri e propri tormentoni estivi.

[2] Il Presidente dell’Ente Parco nazionale Giuseppe Bonanno aveva promosso una sottoscrizione pubblica, coinvolgendo il Ministero dell’ambiente, la Regione autonoma della Sardegna e anche alcune associazioni ambientaliste, per la raccolta dei fondi necessari all’acquisto di Budelli.

[3] Come si ricorda, il Consiglio di Stato, con la sentenza sez. VI, 13 aprile 2015, n. 1854, ha riformato la sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27 ottobre 2014, n. 856 e ha annullato l’atto di esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto dell’Isola di Budelli in favore dello Stato, a causa della perdurante assenza del piano del parco.   Infatti, non basta che l’Isola sia rientrante nel parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena per poter esercitare legittimamente il diritto di prelazione (art. 15, commi 5° e 6°, della legge n. 394/1991 e s.m.i.).   Questo perchè, ricorda l’Organo di appello amministrativo, “il diritto di prelazione ha carattere ablatorio della proprietà privata e come tale deve avere una base normativa. Tale base è stata individuata dalla legge nel piano previsto dalla legge n. 394 del 1991 e, più specificamente, nella inclusione dell’area su cui si intende esercitare il diritto di prelazione nelle (sole) zone di cui alla lettere a) e b) dell’articolo 12, comma 2”.   L’esercizio del diritto di prelazione, può, quindi, esser effettuato legittimamente solo in presenza di piano del parco (fondamentale strumento di gestione del territorio dell’area naturale protetta) e, specificamente, solo riguardo terreni inclusi nelle zone di più stringente regime di tutela.

 

(foto Cristiana Verazza, S.D., archivio GrIG)



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