Utile circolare applicativa per la realizzazione degli impianti eolici in Sardegna emanata recentemente dall’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente.
Innova i precedenti indirizzi applicativi sulla procedura di valutazione di impatto ambientale in materia di centrali eoliche (giugno 2013) e, insieme all’individuazione delle aree definite “non idonee” per la realizzazione di centrali eoliche (agosto 2015), costituisce le fondamentali indicazioni perché la fonte energetica rinnovabile sia valida e non mera speculazione ai danni del territorio.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dal sito web istituzionale Sardegna Ambiente, 14 aprile 2016
La Direzione generale dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, nelle more dell’aggiornamento/revisione della regolamentazione specifica, considerati i numerosi quesiti posti da Enti pubblici e Operatori privati, ha ritenuto necessario fornire chiarimenti, sulla base della lettura della normativa vigente, su alcuni temi specifici riguardanti, in particolare: l’applicazione del DM 52/2015 in Sardegna, i criteri di cumulo delle potenze ai sensi della DGR 45/34 del 12.11.2012, il minieolico e relativi criteri di inserimento nel territorio, i criteri di non idoneità stabiliti con la DGR 40/11 del 07.08.205, l’assoggettamento degli impianti eolici alle procedure di VIA.
Circolare relativa alla vigente regolamentazione regionale in materia di impianti eolici.
ln riferimento alle problematiche in materia di energia eolica, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha costituito un apposito gruppo di lavoro. Nelle more dell’aggiornamento/revisione della regolamentazione specifica, considerati i numerosi quesiti posti da Enti pubblici e Operatori privati, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti, sulla base della lettura della normativa vigente.
Applicazione del DM 52/2015 in Sardegna
La Regione Sardegna, con la L.R. n. 3 del 2009 (art. 5, comma 23), ha stabilito che devono essere sottoposti alla procedura di Verifica gli impianti eolici con potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore o uguale a 1 MW (non ricadenti nella fattispecie di cui al comma c-bis dell’Allegato lll alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), e alla procedura di VIA gli impianti di potenza complessiva superiore a 1 MW. A livello nazionale, l’Allegato lV alla parte seconda del D.Lgs. 15212006 prevede invece l’assoggettamento alla procedura di verifica degli impianti di potenza complessiva superiore a 1 MW. L’entrata in vigore del D.M. 5212015 ha introdotto dei criteri aggiuntivi che comportano la necessità di ridurre del 50% le soglie di confronto, riportate nel predetto allegato lV, utili per stabilire se un determinato progetto deve essere sottoposto o meno a procedura di screening. Le soglie più cautelative definite dalla citata norma regionale, pur con l’entrata in vigore del D.M. 5212015, continuano a trovare applicazìone, in quanto integrano i livelli minimi di tutela introdotti a livello nazionale e specificati dallo stesso D.M.
Criteri di cumulo delle potenze
I criteri di cumulo delle potenze, individuati nella deliberazione n. 45134 del 2012, conservano la loro validità, non essendo stati inficiati da alcuna disposizione normativa, né sentenza amministrativa. Tali criteri sono stati definiti dalla Giunta Regionale al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità e discendono da quanto stabilito dall’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 2812011 “la Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”. Pertanto, al finè di stabilire se i procedimenti autorizzativi devono essere preceduti dalle procedure in materia di VlA, si applicano i criteri di calcolo della potenza cumulativa di cui aì punti dal ll al V della premessa della D.G.R. n.45134 de\2012.
Minieolico
La definizione del minieolico è contenuta al punto 5.2 dell’Allegato alla D.G.R. 3/17 del 2009, modificata dalla D.G.R.27116 del 2011 con riferimento alla sola soglia di potenza (range inizialmente da 3+30 kW poì modificato a 3+60 kW). I criteri di inserimento nel territorio riportati al successivo punto 5.3 del medesimo Allegato, che si riferiscono alla scelta localizzativa dell’impianto, si applicano pertanto alle sole macchine eoliche che rispettano tutti i requisiti (anche geometrici) del citato punto 5.2. Per gli aerogeneratori che, pur con potenza inferiore a 60 kW, non rispettano i requisiti geometrici previsti dal punto 5.2, si deve far riferimento al quadro regolamentare di cui ai precedenti punti dello stesso Allegato alla D.G.R. 3/17 del 2009.
Non idoneità
Per qualunque impianto di qualsivoglia potenza, si rammentano i criteri di non idoneità defìniti dalla Giunta Regionale con la D.G.R. 40111 del 2015, la cui rappresentazione cartografica è reperibile al seguente link http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=eolico.
Procedure in materia di VIA per gli impianti eolici
Al fine di fornire un riferimento immediato, si riporta il quadro sinottico relativo alle diverse fattispecie e condizioni in base alle quali un impianto eolico ubicato sulla terraferma deve essere assoggettato alle procedure di valutazione di impatto ambientale regionale.
condizioni | potenza (kWe) | procedura in materia di VIA |
impianto eolico costituito anche da singolo aerogeneratore (comprensivo delle opere a esso funzionalmente connesse) , ricadente, anche solo parzialmente, in aree soggette a vincoli paesaggistici | qualsiasi | VIA |
impianto eolico costituito anche da singolo aerogeneratore (comprensivo delle opere a esso funzionalmente connesse), non ricadente, neppure parzialmente, in aree soggette a vincoli paesaggistici | minore o uguale a 60 | nessuna |
maggiore di 60 e minore o uguale a 1.000 | procedura di verifica preventiva | |
maggiore di 1.000 | VIA |
per qualunque tipologia di intervento si richiamano i criteri di cumulabilità stabiliti nella deliberazione DGR 45/34 dell’11 novembre 2012 |
Con la presente si ritiene di aver fornito una risposta alle più frequenti richieste di chiarimenti pervenute presso questa Direzione Generale e uno strumento utile per gli operatori, pubblici e privati, del settore.
ll Direttore Generale
Paola Zinzula
Cagliari, 14 aprile 2016
(foto S.D., archivio GrIG)
