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Lettera aperta ai consiglieri regionali del Veneto sul prossimo calendario venatorio.

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Valdagno, Contrada Bernardi, bunker di caccia

Valdagno, Contrada Bernardi, bunker di caccia

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Veneto si è rivolto (2 aprile 2016) ai consiglieri regionali veneti in vista della prossima approvazione del calendario venatorio regionale 2016-2017 con una lettera aperta.

Eccola.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Merlo femmina (Turdus merula)

Merlo femmina (Turdus merula)

 

Egregi Consiglieri Regionali,

in merito alla prossima emanazione del calendario venatorio 2016-2017, la scrivente Associazione intende porre alla Vostra attenzione quanto segue.

Nel 2015 la Commissione europea ha scritto al Governo italiano, in merito alla procedura in Pilot EU PILOT 6955/14/ENVI – CALENDARI VENATORI, ribadendo con forza la situazione di infrazione in cui versa il nostro Paese, e molte sue regioni, in tema di prelievo venatorio. La missiva, indica in modo stringente una serie di iniziative da adottare in tema di tempi e specie cacciabili e di modalità di prelievo al fine di non incorrere in violazioni della Direttiva 2009/147/CE.

La nota della Commissione europea esprime in modo chiaro e rigoroso le richieste comunitarie e pone le regioni italiane, fra cui la Regione Veneto, dinanzi alla necessità di soddisfarle, per evitare che la procedura Pilot si traduca in una piena procedura di infrazione e nella concreta ipotesi di deferimento del nostro Paese alla Corte di Giustizia europea.stemma Corte di Giustizia europea

Recentemente inoltre sempre la Commissione europea – Direzione generale “Ambiente” ha reso noto di aver aperto la procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI “diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat” a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.

Siamo dunque, con la presente, a proporre in via schematica le misure da adottare richieste nella missiva della Commissione e che in sintesi riguardano i seguenti punti:

* Misure da prendere per garantire la conservazione delle specie selvatiche oggetto di prelievo venatorio e in particolare rispetto alle specie SPEC 2 e SPEC 3.

Rispetto al prelievo venatorio, nella Guida interpretativa alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici in merito all’attività venatoria, la Commissione europea ha chiarito che la caccia non debba essere esercitata nei confronti di quelle specie che versano in un cattivo o sfavorevole stato di conservazione ance se la causa non è ascrivibile al prelievo venatorio. Nello specifico, la Commissione precisa che la caccia non possa essere considerata sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.

Cervo europeo (Cervus elaphus)

Cervo europeo (Cervus elaphus)

Dunque, in assenza (ovvero in attesa) di adeguati piani di gestione per le specie e le popolazioni di uccelli in stato di conservazione non favorevole, l’attività venatoria su queste specie non può essere considerata sostenibile. Essa è dunque tale da deteriorare ulteriormente lo status e quindi,

Pertanto, in previsione della stesura dei calendari venatori è necessario che siano escluse dalla lista delle specie cacciabili le specie classificate come SPEC 2 (Coturnice, Pavoncella, Combattente, Moriglione) e le specie classificate come SPEC 3 (Fagiano di monte, Starna, Canapiglia, Moretta, Codone, Mestolone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Quaglia, Beccaccia, Tortora, Allodola), nonché la specie Pernice bianca, nelle more della predisposizione di adeguati piani di gestione e programmi conservazionistici per le specie interessate e i relativi habitat, anche in attuazione dei management plan eventualmente adottati dalla Commissione europea.

* L’articolo 42 della legge Comunitaria 2009 ha introdotto il comma 1 bis nell’articolo 18 della legge 157 dell’11 febbraio 1992 che recepisce il coma 4 dell’articolo 7 della direttiva 2009/147CE. Tale comma recita che l’esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione (migrazione prenuziale) e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

Si ricorda che le date dell’inizio della migrazione prenuziale e della fine del periodo della riproduzione sono indicate per ogni singolo Stato membro nel documento scientifico Key Concept redatto dal Comitato Ornis per conto della Commissione europea. Sulla scorta di tale documento, e sull’analisi dei dati in proprio possesso, l’Ispra ha redatto la Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42, in cui sono chiaramente indicate le date di apertura e di chiusura della stagione venatoria da adottare per ogni singola specie, al fine di rispettare pienamente il dettato del comma 1 bis dell’articolo 18 della legge 157 e dell’articolo 7 della direttiva 2009/147/CE.

Venezia, capanno di caccia nella Laguna Veneta

Venezia, capanno di caccia nella Laguna Veneta

Nel medesimo documento si evidenzia che il ricorso alla cosiddetta decade di sovrapposizione non è tecnicamente praticabile nel nostro Paese.

* Utilizzo munizioni di piombo.

L’Italia ha aderito alla convenzione AEWA per la conservazione delle zone umide e fra le misure previste, fra le altre, c’è il divieto di utilizzo di munizioni con piombo nello svolgimento dell’attività venatoria, quindi si rende necessario prevedere tale divieto non solo nelle ZPS ma in tutte le zone umide in cui si svolge attività venatoria.

* Giornate aggiuntive in ottobre e novembre.

La concessione delle giornate aggiuntive rischia di tradursi in una eccessiva pressione venatoria sulle specie migratrici, anche in considerazione del fatto che manca una sostanziale analisi di come avviene il prelievo in questo periodo e secondo queste modalità e che quindi permetta una corretta valutazione tecnica dell’entità del prelievo.

Garzetta (Egretta garzetta)

Garzetta (Egretta garzetta)

Non rispettando queste disposizioni europee il rischio è sempre più l’apertura di una procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora (direttiva n. 92/43/CEE) e, in conseguenza di eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea, di una pesante sanzione pecuniaria a carico dell’Italia (e per essa alle amministrazioni pubbliche che hanno causato le violazioni), grazie soprattutto a omissioni o pressapochismo in materia di tutela ambientale.

Attualmente sono ben 92 le procedure di infrazione aperte contro l’Italia dalla Commissione europea. Di queste addirittura 18 (circa un quinto) riguardano materie ambientali.

Si ricorda che le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione. Fino a qualche anno fa le sentenze della Corte di Giustizia europea avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l’affermazione dell’avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze. Ora non più.

L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Cordiali Saluti,

p. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Veneto

Manuel Zanella

 

Nitticora (Nycticorax nycticorax) e Garzetta (Egretta garzetta) (foto Cristiana Verazza)

Nitticora (Nycticorax nycticorax) e Garzetta (Egretta garzetta) (foto Cristiana Verazza)

(foto Cristiana Verazza, M.Z., S.D., archivio GrIG)



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