Il 16 marzo 2016 è prevista l’udienza per la richiesta di provvedimenti cautelari davanti al T.A.R. Sardegna richiesti dal ricorso dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, patrocinata e difesa dal prof. avv. Francesco Munari e dall’avvv. Alessandro Dona, del Foro di Genova, avverso l’autorizzazione con provvedimento conclusivo del procedimento S.U.A.P. Comune Olbia n. 344 del 7 ottobre 2015[1] per la realizzazione di un pontile galleggiante e opere connesse da parte della Società Le Alghe in a.s. di Novigli Giovanni & C. in loc. Baia degli Asfodeli – Cugnana, in Comune di Olbia (OT).
E i lavori procedono a ritmo sostenuto per metter tutti davanti al fatto compiuto.
La piccola Baia degli Asfodeli è già interessata da una struttura di servizio alla nautica con pontile e nelle sue acque sono presenti numerosi esemplari di Nacchere (Pinna nobilis), tutelate dalla direttiva n. 92/43/CEE (allegato IV) sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora. Appartiene al demanio marittimo (artt. 822 e ss. cod. civ.) ed è tutelata con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), nonché con vincolo di conservazione integrale (legge regionale n. 23/1993).
Eppure, con leggerezza, è stata autorizzata una nuova opera dal forte impatto ambientale, i cui lavori procedono molto rapidamente.
Diversi i motivi di ricorso. In estrema sintesi:
* risultano già distrutti numerosi esemplari di Nacchere, in violazione della direttiva n. 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. (art. 8);
* non è stata svolta la preventiva e vincolante procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., necessaria per tutti gli approdi turistici estesi meno di 10 ettari (i maggiori sono sottoposti direttamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale), ai sensi della direttiva n. 2011/92/UE e del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (art. 20 e Allegato IV del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; deliberazione Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, Allegati B e B1, punto 7, lettera o). il fatto è stato confermato dal Servizio valutazioni ambientali (S.V.A.) della Regione autonoma della Sardegna con nota prot. n. 4872 del 9 marzo 2016);
* non risulta alcuna autorizzazione per la posa sui fondali marini dei necessari corpi morti per l’ancoraggio del pontile (art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) e relativa alla “immersione deliberata in mare … dei materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti” in quanto “ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale” (censura confermata dalla Gestione commissariale dell’ex Provincia di Olbia Tempio con nota prot. n. 5159 del 29 febbraio 2016);
* l’autorizzazione rilasciata appare in contrasto anche con il vincolo di conservazione integrale e di inedificabilità proprio della fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia marina (art. 2, comma 1°, lettera a, della legge regionale n. 23/1993 e piano paesaggistico regionale – P.P.R.).
Nel ricorso è chiesta l’emanazione di provvedimenti cautelari in attesa del giudizio di merito, per evitare danni irreparabili ai valori ambientali della spiaggia.
In precedenza, dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus aveva inoltrato (2 febbraio 2016) una specifica richiesta di informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti coinvolgendo la Regione autonoma della Sardegna (Direzioni generali del demanio e della pianificazione urbanistico territoriale, Servizi tutela della natura e valutazione impatti), la Gestione commissariale della Provincia di Olbia Tempio, la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio di Sassari, l’Agenzia delle Dogane, la Capitaneria di Porto di Olbia, il Comune di Olbia, mentre è stata informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, in attesa di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’ambiente, auspica una rivalutazione della complessiva situazione basata in primo luogo sul buon senso, in considerazione del fatto che ulteriori strutture nautiche provocherebbero di fatto l’impossibilità di fruizione pubblica della piccola spiaggia.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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[1] Previa Dichiarazione Unica Autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad Attività Produttive – DUUAP (art. 1, comma 21°, della legge regionale n. 3/2008) prot.n. 77913 dell’11 agosto 2015.
(foto per conto GrIG, Paola Turella, archivio GrIG)
