Quantcast
Channel: Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3684

Ricorso avverso il piano regionale di gestione dei rifiuti della Puglia. Un piano da riformare profondamente.

$
0
0
Puglia, costa salentina

L’associazione ambientalista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), rappresentata e difesa dall’Avv.to Carlo Colapinto e dal Prof. Avv. Filippo Colapinto, dello Studio legale Colapinto, ha di recente esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani comprensivo della sezione gestione dei  fanghi di  depurazione del  servizio idrico integrato e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”, approvato definitivamente con deliberazione Consiglio regionale n. 68 del 14 dicembre 2021, e ogni atto connesso.

Diversi i vizi di legittimità sollevati con il ricorso.  In estrema sintesi:

* la determinazione  dirigenziale  n.  424  del  14  ottobre  2021 contenente il  parere  motivato  favorevole  di compatibilità ambientale, di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ha richiesto una serie di modifiche e integrazioni del piano prima della sua definitiva approvazione.  In particolare, non appare rispettata la necessità di effettuare una concreta ed efficace valutazione di incidenza ambientale sui tanti siti rientranti nella Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale pugliese, così come disposto dalle direttive n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna, la flora e la n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.     Paradossalmente il piano rinvia la procedura di valutazione di incidenza ambientale ai singoli interventi previsti nel piano medesimo;

Airone cenerino (Ardea cinerea)

* la Regione Puglia non ha alcuna competenza per poter stabilire o delineare i criteri per autorizzare un’attività di recupero dei rifiuti finalizzata all’attività di trasformazione degli stessi, trattandosi di competenza esclusivamente statale in attuazione della direttiva n. 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti e secondo giurisprudenza (vds. Corte Giust. UE, Sez. II, 14 ottobre 2020, C-629/19; Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1229). Sul punto il piano regionale di gestione dei rifiuti appare palesemente illegittimo;

* il quadro normativo attuale in tema di gestione dei rifiuti, di derivazione comunitaria, prevede il ricorso alle discariche solo in funzione estrema e residuale, con tutte le necessarie cautele di natura ambientale e sanitaria, motivando in modo approfondito il “sacrificio” del territorio interessato, tuttavia nel piano non vi sono descrizioni dei rifiuti tantomeno i relativi codici CER sia per le “discariche per rifiuti urbani autorizzate ma non realizzate” che per le specifiche discariche di Contrada Martucci (Conversano) e di Corigliano d’Otranto;

* in particolare il sito di Corigliano d’Otranto, presso Maglie (LE), inopinatamente destinato a discarica controllata, ricade in Zona di Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo “B2”del vigente Piano della tutela delle acque (PTA) della Puglia, ovvero un’area a prevalente ricarica afferente a sistemi carsici evoluti (caratterizzati però da una minore frequenza di rinvenimento delle principali discontinuità e dei campi carsici, campi a doline con inghiottitoio) e interessata da un livello di antropizzazione modesto.  Tuttavia, il sito è già ampiamente sfruttato per il prelievo idrico e una delle specifiche misure di salvaguardia per tale tipologia di ZPS è costituita dal divieto di “apertura ed esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti”;

Cisto (Cistus)

* è ben noto che la scelta del sito per lo smaltimento dei rifiuti deve necessariamente scaturire da uno studio rigoroso (metodo del Sistema Integrato per la Valutazione del Rischio Ambientale da Discarica – SIVRAD), basato sulla valutazione integrata della pericolosità ambientale dell’impianto stesso, delle caratteristiche idrogeologiche e del grado di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento delle falde acquifere.  In particolare, per il sito di Corigliano d’Otranto manca del tutto – all’interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani – l’indicazione delle risultanze di tale indagine.

La presenza di così rilevanti vizi di legittimità e, soprattutto, delle potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute della Collettività regionale pugliese hanno determinato necessariamente la richiesta di adozione di provvedimento di sospensione cautelare di efficacia del piano nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo di annullamento.

La procedura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prevede una fase istruttoria curata dal Ministero competente (quello della Transizione Ecologica), il successivo parere vincolante da parte di una delle apposite Sezioni consultive del Consiglio di Stato (art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) e il conseguente provvedimento adottato con delibera governativa e atto definitivo a firma del Presidente della Repubblica.

Il GrIG spera che l’auspicato accoglimento del ricorso porti finalmente a una pianificazione della gestione regionale dei rifiuti corretta sul piano della tutela ambientale e positiva per le aspettative della Comunità pugliese.

Gruppo d’Intervento Giuridico

Merlo femmina (Turdus merula)

(foto da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)


Viewing all articles
Browse latest Browse all 3684

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>