Sembra che in questo povero Bel Paese sia ormai facilissimo aggirare le normative di tutela del paesaggio e del territorio.
Vuoi realizzare il tuo intervento speculativo ambientalmente compatibile, come s’usa definirlo?
Basta realizzare un bel po’ di “case mobili” e il gioco è fatto.
Così accade sul litorale toscano, sul Mincio, sulle sponde del Calich, in tante altre parti d’Italia.
Come mai?
In realtà il quadro normativo vigente non è permissivo come sembrerebbe a prima vista.
Il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (testo unico dell’edilizia), all’art. 3 (L), comma 1°, lettera e.5, così definisce tali interventi di “nuova costruzione”[1]:
“l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti” (così modificato dall’art. 41, comma 4°, del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013).
In seguito, l’art. 41, comma 4°, della legge n. 98/2013 ha modificato ancora il concetto di “nuova costruzione”, poi integrato con l’art. 10 ter della legge n. 80/2014, ma è intervenuta la sentenza Corte costituzionale n. 189 del 24 luglio 2015, che ne ha dichiarato l’illegittimità per lesione delle competenze regionali in tema di turismo[2].
anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica secondo giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).
Non solo.
Secondo la giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235, Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850), per essere legittima la natura precaria di un’opera dev’essere connessa a un uso effettivamente limitato nel tempo – non superiore a 90 giorni – e per fini legati a un utilizzo contingente, dovendosi poi provvedere a un’effettiva sollecita rimozione. Non è sufficiente la presenza dei requisiti dell’amovibilità e della temporaneità: è necessario valutare l’aspetto della permanenza nel tempo, anche in assenza del requisito dell’immobilizzazione al suolo e della presenza di collegamenti a eventuali sottoservizi (fognature, energia elettrica, gas, ecc.).
Ci sono, però, regioni che hanno, nel corso degli anni, è stata adottata una disciplina delle “case mobili” non proprio in linea con il quadro normativo nazionale di tutela del paesaggio e governo del territorio, come per esempio la Regione Veneto e la Regione Toscana.
In particolare, la Regione Toscana sembra proprio essersi mossa con estrema disinvoltura.
La normativa regionale toscana, infatti, presenta elementi di dubbia legittimità in materia, quando dispone (art. 29, comma 2°, della legge regionale Toscana n. 42/2000) che “è consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento”, legando il requisito della temporaneità alla permanenza del campeggio/struttura ricettiva.[3]
Recentemente è intervenuta nuovamente la Suprema Corte di cassazione che ha ribadito, con la sentenza Sez. III, 13 ottobre 2015, n. 41067, la necessità di autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche con un’unica eccezione: “la contestuale sussistenza dei requisiti indicati e, segnatamente, la collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, il temporaneo ancoraggio al suolo, l’autorizzazione alla conduzione dell’esercizio da effettuarsi in conformità della normativa regionale di settore e la destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti”.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 6 novembre 2015
Cass. Sez. III n. 41067 del 13 ottobre 2015 (Cc 15 set 2015)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Pullara
Urbanistica. Disciplina delle case mobili.
La collocazione su un’area di una «casa mobile» con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, configura il reato di cui all’art. 44, letta b) d.P.R. 380\01, rilevando esclusivamente, ai fini dell’esclusione contenuta nell’ultima parte dell’art. 3, comma 1, lett. e5) del d.P.R. 380\01, la contestuale sussistenza dei requisiti indicati e, segnatamente, la collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, il temporaneo ancoraggio al suolo, l’autorizzazione alla conduzione dell’esercizio da effettuarsi in conformità della normativa regionale di settore e la destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti.
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[1] Art. 3 (L), comma 1°, lettera e, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.: “’interventi di nuova costruzione’, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti”, cioè quelli di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
[2] “Essa in specie individua, al pari della norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la … sentenza n. 278 del 2010, specifiche tipologie di interventi edilizi, realizzati nell’ambito delle strutture turistico-ricettive all’aperto, molto peculiari, che peraltro contraddicono i criteri generali (della trasformazione permanente del territorio e della precarietà strutturale e funzionale degli interventi) forniti, dallo stesso legislatore statale, ai fini dell’identificazione della necessità o meno del titolo abilitativo. In tal modo, la norma impugnata sottrae al legislatore regionale ogni spazio di intervento, determinando la compressione della sua competenza concorrente in materia di governo del territorio, nonché la lesione della competenza residuale del medesimo in materia di turismo, strettamente connessa, nel caso di specie, alla prima” (Corte cost. n. 189/2015).
[3] vds. anche deliberazione Giunta regionale Toscana 16 aprile 2014, n. 313, “Circolare in merito all’interpretazione del l.r. 42/2000 in rapporto alla l.r. 1/2005 in materia di strutture amovibili posizionate nei campeggi, con riferimento all’impatto sulla disciplina regionale dell’art. 41 comma 4 del decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni in L. 98/2013”.
(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)
