E’ stata emanata la consueta ordinanza balneare per la gestione delle spiagge sarde durante la stagione estiva (e non solo).
La determinazione Direttore generale EE.LL., Finanze della Regione autonoma della Sardegna n. 21953 dell’11 giugno 2015 dispone la disciplina delle spiagge e dei litorali isolani, nonché le attività consentite per servizi alla balneazione, prescrizioni, indirizzi.
Fra le varie misure di tutela delle spiagge è fondamentale il divieto generalizzato dell’accesso con “veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande” (art. 1, comma 1°, lettera f).
Un freno ai troppi cafoni motorizzati che troppo spesso imperversano sulle spiagge.
Così, il divieto di posizionare chioschi e servizi balneari sulle dune: l’art. 3, comma 1°, lettera g, secondo periodo, dispone: “è sempre vietata la sosta e/o l’occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell’area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l’attraversamento”.
Le spiagge, le dune sono beni demaniali, sono beni ambientali. Vanno rispettate, senza eccezioni.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)
