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Facciamo sentire la nostra voce: petizione per la salvaguardia dei boschi di Roma!

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spallette

Roma, Riserva naturale “Decima – Malafede”, spallette boschive

Nel territorio di Roma Capitale esistono ancora lembi di bosco scampati all’espansione dell’Urbe e alla speculazione immobiliare che negli ultimi decenni ha cambiato radicalmente forma allo storico Ager romanus.

Fra gli esempi migliori, la riserva naturale regionale “Decima – Malafede” costituisce “una delle maggiori foreste planiziali del bacino del Mediterraneo”, come riconosciuto e riportato nello stesso sito web istituzionale dell’Ente gestore “Roma Natura”, l’ente della Regione Lazio per la gestione del sistema di aree naturali protette di Roma Capitale.

Ciò nonostante continuano i tagli dei boschi, in particolare se governati a ceduo.

TaglioCastelRomano2018MarsTrigoria10 519 - Copia

Roma, Riserva naturale “Decima – Malafede”, tagli boschivi (marzo 2018)

E’ accaduto nel 2015 nel bosco di Capocotta, accade in queste settimane a Castel Romano, nella riserva naturale regionale “Decima – Malafede”, nonostante proteste popolari e azioni legali.

Sarebbe l’ora che i secolari interessi privati, anche di modesta entità, lasciassero definitivamente il passo nell’Agro Romano all’interesse pubblico della salvaguardia del patrimonio naturalistico.

Non si può tralasciare il fatto che simili operazioni sono favorite dalla mancata approvazione definitiva di numerosi piani di assetto, i piani di gestione delle riserve naturali, da parte della Regione Lazio: solo alcuni piani sono stati approvati, mentre i restanti, compreso quello della riserva naturale “Decima – Malafede”, non sono stati approvati e le relative misure di salvaguardia sono decadute, consentendo numerosi interventi di grave trasformazione del territorio mediante piani ambientali di miglioramento agricolo (PAMA) comprendenti impianti di compostaggio, centro di vendita ortofrutticola e nuove volumetrie (es. Quarto della Zolforatella).

TaglioCastelRomano2018MarsTrigoria10 507 - Copia

Roma, Riserva naturale “Decima – Malafede”, tagli boschivi (marzo 2018)

Anche Roma Capitale potrebbe fare la sua parte per la tutela dell’Agro Romano, con una variante del piano regolatore generale (P.R.G.) che classifichi “zone di salvaguardia – H” tutte le residue aree boschive con divieto di nuovi tagli. Nelle more, potrebbero destinare qualche decina di migliaia di euro (perché, in fondo, si parla di tali cifre) per acquisire i relativi diritti di taglio (art. 34 della legge regionale Lazio n. 29/1997): sono, infatti, del tutto insufficienti gli “appelli” lanciati dagli amministratori locali. alla benevolenza delle società di ambito ecclesiastico autrici dei recenti tagli boschivi a Castel Romano, ben poco inclini a seguire gli indirizzi dell’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco.

Per la riserva naturale “Decima – Malafede” sarebbe solo l’inizio della fine: all’orizzonte avanzano i progetti della nuova autostrada Roma – Latina e della bretella stradale A 12 – Tor de’ Cenci.

Siamo, però, ancora in tempo per evitare questi ulteriori scempi ambientali annunciati.

Iniziamo a far sentire la nostra voce, la voce dei cittadini!

Picchio rosso maggiore (Dendrocopus major , foto di Stefano Bottazzo)

Picchio rosso maggiore (Dendrocopus major , foto di Stefano Bottazzo)

Per questo l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus promuove la petizione per la salvaguardia dei boschi di Roma, online su https://buonacausa.org/cause/salviamo-i-boschi-di-roma, indirizzata al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi e al Presidente dell’Ente regionale “Roma Natura” Maurizio Gubbiotti.

Questo il testo:

Petizione per la salvaguardia dei boschi di Roma!

Al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti,

al Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi,

al Presidente dell’Ente regionale “Roma Natura” Maurizio Gubbiotti,

premesso che

– nel territorio comunale di Roma Capitale sussistono ancora straordinari esempi di habitat naturali e agricoli di primaria importanza;

– all’interno della riserva naturale di Decima – Malafede esiste “una delle maggiori foreste planiziali del bacino del Mediterraneo”;

– l’Ente regionale “Roma Natura” gestisce 15 aree naturali protette (9 riserve naturali, 2 parchi regionali urbani, 3 monumenti naturali, 1 area marina protetta) per complessivi 16.000 ettari;

– l’art. 34 della legge regionale Lazio n. 29/1997 consente di acquisire i diritti di taglio boschivo per mantenere i boschi nel loro stato naturale;

tuttavia

– i tagli boschivi, in particolare nelle formazioni gestite a ceduo, proseguono, come avvenuto, per esempio, negli ultimi anni a Capocotta e a Castello Romano, pur all’interno di aree naturali protette;

– i piani di assetto delle aree naturali protette in buona parte non sono stati definitivamente approvati, lasciando decadere le relative norme di salvaguardia;

– i piani ambientali di miglioramento agricolo (PAMA), con l’alibi dei miglioramenti in agricoltura, hanno spesso portato a nuove pesanti distruzioni di natura e suoli agricoli.

Pertanto, i sottoscritti cittadini chiedono

  • al Presidente della Regione Lazio

la rapida approvazione dei piani di assetto delle aree naturali protette di Roma Capitale,

  • al Sindaco di Roma Capitale

una variante del piano regolatore generale (P.R.G.) che classifichi “zone di salvaguardia – H” tutte le residue aree boschive con divieto di nuovi tagli. Nelle more, la destinazione di qualche decina di migliaia di euro (perché, in fondo, si parla di tali cifre) per acquisire i relativi diritti di taglio (art. 34 della legge regionale Lazio n. 29/1997),

  • al Presidente dell’Ente regionale “Roma Natura”

l’emanazione di un atto di indirizzo agli Uffici dell’Ente di sospensione delle autorizzazioni per tagli boschivi in attesa dell’approvazione definitiva dei piani di assetto delle aree naturali protette di Roma Capitale.

 

E ora diamoci da fare: facciamo sentire la nostra voce, difendiamo i boschi di Roma!

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

anatre_in_volosi firma qui su https://buonacausa.org/cause/salviamo-i-boschi-di-roma

 

Roma, Castel Romano (riserva naturale Decima-Malafede), tagli boschivi - Copia

Roma, Riserva naturale “Decima – Malafede”, tagli boschivi (marzo 2018)

 

TaglioCastelromano2018MarsTrigoria10 447 - Copia

Roma, Riserva naturale “Decima – Malafede”, tagli boschivi (marzo 2018)

 

(foto da da http://riservadecima-malafede.blogspot.it/, Paolo Avetrani, Stefano Bottazzo)


La Regione Toscana vigila sull’utilizzo delle acque termali?

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acqua

acqua

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (12 aprile 2018) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione provvedimenti relativamente alla tutela delle acque minerali, di sorgente e termali destinate alla ricerca, alla coltivazione ed alla utilizzazione nel territorio della Regione Toscana.

Sono stati interessati la Struttura Ambiente ed Energia della Regione Toscana e il Difensore Civico della Toscana.

Infatti, come noto, la legge regionale Toscana 27 luglio 2004, n. 38Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali” dichiara le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio toscano quale patrimonio indisponibile della Regione e pone a carico della stessa il compito di promuoverne la razionale utilizzazione e l’uso sostenibile e durevole, avendo riguardo alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente e dell’assetto idrogeologico dei territori, oltre che al complessivo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

gocce d'acqua

gocce d’acqua

Proprio per garantire gli obiettivi di tutela ambientale, la Legge Regionale n. 38/2004 ed il successivo Regolamento di attuazione adottato con D.P.G.R. 24 marzo 2009, n. 11/R, attribuiscono alla Regione fondamentali funzioni di monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti acquiferi, in modo tale da consentire, tra le altre cose, di definire per ciascun acquifero significativo un valore di abbassamento superato il quale, nel corso della durata della concessione, occorre procedere a ulteriori controlli, onde verificare in maniera più accurata le relazioni tra sfruttamento e ricarica dell’acquifero.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, sono diversi gli allarmi sollevati nella regione per l’eccessivo sfruttamento delle falde idriche termali, come a Saturnia.

Considerato i concreti rischi ambientali e idrogeologici che un eccessivo sfruttamento delle falde potrebbe comportare, il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus chiede alla Regione Toscana quali azioni di monitoraggio dei sistemi acquiferi destinati alla ricerca, alla coltivazione ed all’utilizzazione e delle relative concessioni abbia intrapreso fino ad oggi, e quali eventuali provvedimenti abbia adottato a tutela di un bene comune fondamentale quale l’acqua.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

acqua e gemme

acqua e gemme

(foto S.D., archivio GrIG)

Difendi il tuo ambiente e la tua salute: iscriviti e dai il tuo 5 x 1000 al GrIG!

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Vuoi salvare le coste?

Vuoi difendere le terre collettive?

Vuoi combattere gli inquinamenti?

Vuoi tutelare i boschi?

Vuoi migliorare la qualità della vita e difendere la salute pubblica?

Gennargentu (2)

Gennargentu, bosco

Allora puoi fare la cosa giusta: sostieni il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus iscrivendoti e dando il 5 x 1000 della tua dichiarazione dei redditi!

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus è un’associazione ecologista che si batte da oltre vent’anni contro speculatori immobiliari, inquinatori, amministratori pubblici ignavi o collusi in tutta Italia per difendere il tuo ambiente, la tua salute, la tua qualità della vita.

Senza guardare in faccia a nessuno.

Esposti, ricorsi, campagne di sensibilizzazione, interventi nei procedimenti amministrativi e nei processi penali, sono tante le azioni che conduciamo quotidianamente perché il diritto all’ambiente e alla salute non siano solo parole.

Castello di Fenis

Castello di Fenis

Puoi sostenere le battaglie del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus a favore dell’ambiente e della salute diventandone socio: basta un versamento minimo di € 15,50 sul conto corrente postale n. 22639090 intestato a “associazione Gruppo d’Intervento Giuridico“ oppure un bonifico bancario del medesimo importo con il codice IBAN IT39 G076 0104 8000 0002 2639 090.

Puoi anche fare qualcosa di estremamente facile e gratuito per sostenere le dure battaglie per il tuo ambiente e la tua salute.

Devolvere il tuo “5 per mille” al Gruppo d’Intervento Giuridico onlus è molto semplice:

DSCN1416.jpg b.jpg ACERI FORESTA DEMANIALI BOCCA SERRIOLA LGG - Copia

bosco di Aceri e cielo

 in tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi trovi un riquadro, creato appositamente per destinare il 5 per mille dell’IRPEF a fini di solidarietà sociale;

– scegli quest’area del riquadro, metti la tua firma e scrivi il codice fiscale 92064390922 per sostenere il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.

Ricorda che la devoluzione del 5 per mille non costa nulla ed è anonima.

Ma sostiene la tua qualità della vita, se non è poco.

Difendi il tuo ambiente e la tua salute, iscriviti al Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, dai il tuo 5 x 1000 al Gruppo d’Intervento Giuridico onlus!

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

anatre_in_voloper il 5 x 1000 si firma qui

Il sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.

 

Castell'Azzara (GR), colline

Castell’Azzara (GR), colline

 

stendardo GrIG

 

(foto E.R., J.I., S.D., archivio GrIG)

 

 

Il 21 aprile 2018 a Sulmona: manifestazione contro il folle progetto di gasdotto “Rete Adriatica”!

Lasciate in pace gli uccelli (e gli alberi) di Piazza Mazzini a Poggibonsi!

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Poggibonsi, Piazza Mazzini con la neve

Poggibonsi, Piazza Mazzini sotto la neve (2018)

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inviato (16 aprile 2018) una specifica istanza per sospendere per tutto il periodo riproduttivo dell’avifauna le operazioni di taglio dei maestosi alberi della Piazza Mazzini, a Poggibonsi (SI), in vista dei lavori di riqualificazione urbana progettati dal Comune della cittadina toscana.

Infatti, il Comune di Poggibonsi intende a breve procedere con la realizzazione del progetto “Intervento di riqualificazione di Piazza Mazzini (importo euro 2,3 milioni), rientrante nel Progetto di Innovazione Urbana promosso dai Comuni di Poggibonsi e Colle Val d’Elsa con finanziamento comunitario e della Regione Toscana, progetto che modificherebbe radicalmente lo spazio pubblico, ed eliminerebbe gli alberi storici.

piazza mazzini ai primi del '900

Poggibonsi, Piazza Mazzini ai primi del ‘900

Purtroppo, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena ha comunicato (nota prot. n. 657 del 9 gennaio 2018) che ritiene non si possa qualificare quale “bene culturale” la Piazza fondamentalmente a causa delle pesanti distruzioni subite durante il secondo conflitto mondiale, che hanno stravolto l’originario contesto urbanistico.

In ogni caso, non è questo il momento per procedere al taglio o potatura degli alberi: infatti, è in corso il periodo riproduttivo per le specie dell’avifauna selvatica.

E i nidi fra i rami degli alberi lo testimoniano.

Poggibonsi, Piazza Mazzini, nido

Poggibonsi, Piazza Mazzini, uno dei nidi fra i rami degli alberi

L’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.

Merlo (Turdus merula)

Merlo (Turdus merula)

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato (artt. 544 ter cod. pen., 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) o violazioni di carattere amministrativo (art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).

Sono stati coinvolti il Ministero dell’Ambiente, il Comune di Poggibonsi, il Comando provinciale di Sienae dei Carabinieri Forestali.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica la sospensione di ogni operazione di taglio degli alberi nel periodo riproduttivo dell’avifauna e l’adozione delle opportune misure di salvaguardia.

Meglio ancora sarebbe lasciare definitivamente in pace gli alberi di Piazza Mazzini.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Pettirosso (Erithacus rubecula)

Pettirosso (Erithacus rubecula)

(foto d’epoca, per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)

 

Ricci di mare destinati allo sterminio per follia istituzionale.

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Riccio di mare

Riccio di mare (Paracentrotus lividus)

Come valutare la schizofrenica politica ambientale della Regione autonoma della Sardegna per la tutela del Riccio di mare (Paracentrotus lividus)?

Il Riccio di mare è in via di rapida rarefazione in particolare nei mari sardi a causa del pesante prelievo a fini gastronomici, tant’è che sempre più ristoratori, giustamente, li escludono dai propri menù.

Imperversa, poi, il prelievo abusivo e non si contano i sequestri da parte delle Forze dell’ordine.

Sono ancora allo stadio sperimentale gli allevamenti di Ricci.

E in una situazione così delicata, che necessita di ulteriori misure di salvaguardia, che fa l’Assessore regionale dell’agricoltura Pierluigi Caria?

Proroga la raccolta dei Ricci di mare di ulteriori 15 giorni (Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 11 aprile 2018, n.925/DECA/18).

Follia.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

L'Unione Sarda, 15 aprile 2018 - Copia

L’Unione Sarda, 15 aprile 2018

 

dal sito web istituzionale della Regione autonoma della Sardegna

Ricci di mare. A causa del maltempo ridotte le giornate di pesca. Prorogata di 15 giorni fino all’1 maggio la raccolta. Nessun pericolo per la tutela della risorsa.

“Abbiamo concesso questa proroga – ha spiegato l’assessore Pier Luigi Caria – per venire incontro alle difficoltà e alle limitazioni meteo affrontate in queste settimane dai pescatori. Un’apertura che ha sempre e comunque come obiettivo primo la tutela della risorsa e la sua salvaguardia.”

Cagliari, 16 aprile 2018 – Su richiesta delle associazioni di categoria, delle cooperative e dei pescatori del riccio di mare, che segnalavano una forte riduzione delle giornate di pesca causate dal maltempo che in questi ultimi mesi ha interessato la nostra regione, l’Assessorato dell’Agricoltura ha concesso un incremento del calendario dei prelievi di 15 giorni, con chiusura tassativa fissata al prossimo 1 maggio.

“Abbiamo concesso questa proroga – ha spiegato l’assessore Pier Luigi Caria – per venire incontro alle difficoltà e alle limitazioni meteo affrontate in queste settimane dai pescatori. Un‘apertura che ha sempre e comunque come obiettivo primo la tutela della risorsa e la sua salvaguardia. Nello specifico è bene ricordare che proprio per garantire un prelievo sostenibile abbiamo modificato, in stretta collaborazione con gli operatori del comparto, le regole sulle attività di pesca riducendo i quantitativi di ricci da raccogliere, le ore di attività e soprattutto richiedendo un maggiore impegno nella lotta agli abusivi, vera minaccia per la specie marina.

“Sul versante della tutela ambientale – ha proseguito l’esponente della Giunta – sosteniamo in collaborazione con Università, Agenzia Agris Sardegna e pescatori, diversi progetti di allevamento che hanno l’obiettivo di ripopolare le aree marine dove la presenza del riccio si è ridotta. Interventi che sosteniamo anche attraverso i fondi del FEAMP nella bonifica dei fondali e nel monitoraggio della salute del mare e delle specie che lo abitano”. “Abbiamo inoltre in cantiere – ha concluso Caria – una campagna di comunicazione con cui informeremo i cittadini sul corretto uso della risorsa, sulle norme e le regole da rispettare”.

 

macchia mediterranea, sole, mare

macchia mediterranea, sole, mare

(foto da Wikipedia, S.D., archivio GrIG)

Ma come sono stati realizzati quei gradoni sul lago?

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Isili, Isolotto di San Sebastiano, con gli interventi realizzati, aprile 2018

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (17 aprile 2018) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione provvedimenti riguardo la recente realizzazione di una “pesante” gradonatura in materiale non conosciuto (apparentemente cemento) del sentiero di accesso dall’attracco naturale dell’Isolotto di San Sebastiano alla Chiesa campestre di San Sebastiano, nel Lago di Is Barroccus, in Comune di Isili (SU). 

L’intervento sembra rientrare nel più ampio progetto “Le stazioni sul lago”, finanziato con fondi comunitari FESR 2007-2013.

Tutta l’area è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Sono stati coinvolti il Ministero per i beni e attività culturali, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, il Servizio tutela del paesaggio di Cagliari della Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Isili.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica rapidi accertamenti per verificare la legittimità di quanto realizzato e l’adozione di provvedimenti di ripristino ambientale, qualora siano necessari in base agli accertamenti svolti.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Garzetta (Egretta garzetta) in volo sul canneto

Garzetta (Egretta garzetta) in volo sul canneto

Aggiornamento (18 aprile 2018): gli accertamenti sono stati proprio rapidi.

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

COMUNICATO STAMPA

CAGLIARI, 18 APRILE 2018 – Gli uomini del Corpo Forestale della stazione di Isili hanno posto sotto sequestro un’opera in calcestruzzo armato all’interno dell’isolotto d i San Sebastiano, nel lago di Is Barrocus. Secondo gli agenti, l’impresa, incaricata dal comune di Isili, ha eseguito l’intervento in difformità dalle previste autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie.

In particolare, hanno accertato i forestali, sono state variate le dimensioni e l’ubicazione delle opere (gradonature in cemento armato aventi uno sviluppo di circa 40 metri), tanto da comportare un’alterazione dell’assetto del delicato compendio, noto per l’alto valore storico e paesaggistico e sottoposto a diversi vincoli, paesistico e storico culturale, anche per la presenza dell’antica chiesa di S. Sebastiano realizzata nella sommità dell’isolotto calcareo nel XVI secolo.

Il sequestro operato dal agenti della Stazione di Isili è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.   Il Pubblico Ministero Andrea Vacca, che coordina le indagini, ha quindi disposto ulteriori accertamenti, che sono in corso di svolgimento.

Attualmente risultano indagati il direttore dei lavori e il titolare della impresa esecutrice.

L’intervento del Corpo Forestale si inquadra nell’attività di tutela del Patrimonio paesaggistico e culturale della Sardegna.

Le foto dell’opera sequestrata sono scaricabili dal sito Flickr del CFVA ai seguenti indirizzi:

https://www.flickr.com/photos/corpoforestale_/39727970340/in/dateposted-public/

https://www.flickr.com/photos/corpoforestale_/39727970550/in/dateposted-public/

 

Oxalis pes-caprae

Oxalis pes-caprae

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)

Operai forestali e bracconieri.

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CFVA, sequestro bracconieri, aprile 2018

sequestro trofei e altri corpi di reato a bracconieri (aprile 2018, foto C.F.V.A.)

Importante operazione della Magistratura cagliaritana e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Secondo l’accusa, sarebbe stata scoperta una vera e propria accolita di operai dell’Agenzia regionale Forestas in attività nelle foreste demaniali del Sulcis dedita al bracconaggio e al commercio di carne di Cervo sardo e di Cinghiale.

Foreste demaniali come riserve di caccia private.

L’indagine penale è ancora in corso e si attendono sviluppi.  Si sospettano forniture illecite a ristoranti del Cagliaritano.

Il nostro pieno sostegno a Magistratura e Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus e Lega per l’Abolizione della Caccia

 

Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

 

A.N.S.A., 18 aprile 2018

Operai Forestas bracconieri nel parco.

Sette indagati, uccidevano cervi e cinghiali e rubavano legna.

CAGLIARI, 18 APR – Avevano il compito di vigilare, di controllare il perimetro del parco regionale di Gambarussa, nel territorio tra Capoterra e Assemini, per salvaguardare gli animali dai bracconieri e la vegetazione. Invece, secondo quanto accertato dagli uomini del Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale, sette operai dell’agenzia Forestas praticavano il bracconaggio per poi rivendere al mercato nero la carne di daini, cervi e cinghiali.
Ma non solo. I sette avrebbero anche rubato della legna dal parco. Gli operai sono stati iscritti nel registro degli indagati con le accuse di furto, peculato e ricettazione.
Questa mattina circa cinquanta uomini del Nucleo investigativo del Corpo forestale regionale con l’aiuto dei colleghi delle Stazioni dell’ispettorato di Cagliari hanno perquisito nel dettaglio le abitazioni degli indagati, recuperando complessivamente 12 tra corna e teschi di cervo, ma anche un quintale di carne e numerose trappole, lacci, reti e tagliole utilizzate per uccidere le prede.
Le indagini del Corpo forestale non sono ancora concluse. Gli investigatori stanno lavorando per capire a chi veniva venduta la legna e soprattutto la selvaggina, se solo a privati o se finisse anche sui tavoli di qualche ristorante.

 

Cinghiali (Sus scrofa meridionalis)

Cinghiali (Sus scrofa meridionalis)

 

da La Nuova Sardegna, 18 aprile 2018

Operai di Forestas bracconieri nel parco di Gutturu Mannu.

Dopo le indagini del Corpo forestale in sette accusati di furto, peculato e ricettazione.

 

trappola per ungulati

trappola per ungulati

 

da L’Unione Sarda, 18 aprile 2018

Caccia di frodo e peculato: nei guai sette operai di Forestas. (Andrea Manunza)

Circa un quintale di carne di cinghiale e cervo sequestrato, sette persone alle quali la Procura potrebbe contestare la caccia di frodo, il peculato, il furto e la ricettazione: è l’esito dell’operazione cominciata questa mattina a Capoterra, e tutt’ora in corso, da parte del Nucleo investigativo regionale della Forestale con le stazioni dell’ispettorato di Cagliari per un’ampia compravendita di selvaggina cacciata abusivamente e rivenduta, con un apposito prezziario, a clienti del paese e del circondario.

I ranger, coordinati dal commissario Ugo Calledda, hanno eseguito numerose perquisizioni a carico di operai dell’agenzia Forestas e sequestrato lacci e tagliole, fil di ferro, carne, trofei di caccia (teste di cervo con le corna).

L’azione di bracconaggio, secondo la ricostruzione della Procura, avveniva all’interno del parco regionale di Gambarussa, ai margini di Monte Arcosu, nei territori di Capoterra e Assemini. Un’attività in corso da tempo durante la quale gli indagati, dei quali ancora non sono stati resi noti i nomi per via delle attività non ancora terminate, avrebbero anche rubato legna (ginepro compreso).

I dipendenti avrebbero avuto il compito di tutelare il patrimonio faunistico del parco e invece, in base alle attuali accuse, andavano a cacciare durante l’orario di lavoro.

Tra loro ci sarebbe anche un capo perimetro. La vicenda è seguita dal pm Alessandro Pili.

 

Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

(foto C.F.V.A., J.I., S.D., archivio GrIG)


Quali provvedimenti sulla pericolosa discarica dell’Ex Cava Viti di Montignoso e Pietrasanta?

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discarica Ex Cava Viti

Montignoso – Pietrasanta, discarica Ex Cava Viti

A due passi dalla Riviera della Versilia prospera (si fa per dire) da troppi anni una discarica controllata decisamente piuttosto pericolosa.

Si tratta della discarica controllata per rifiuti speciali Ex Cava Viti, in località Porta, nei Comuni di Montignoso (MS) e di Pietrasanta (LU), gestita dalla Programma Ambiente Apuane s.p.a.

Nel 1997 venne originariamente autorizzata quale “discarica di tipo 2B” per lo smaltimento dei residui della lavorazione del marmo (marmettola), attualmente “ospita” rifiuti speciali e, in particolare, detriti contenenti amianto.

Eppure, nel 2003 la discarica era stata classificata per rifiuti inerti ai sensi del decreto legislativo n. 36/2003, in quanto non fornita delle caratteristiche tecniche per accogliere anche rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi (determinazione Dirigente Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa n.8732/2003 del 17 dicembre 2003).

Prato e Orchidee (archivio Benthos)

Prato e Orchidee (archivio Benthos)

La popolazione della zona è particolarmente preoccupata per gli effetti sulla salute e ha costituito un Comitato piuttosto battagliero.

Decisamente allarmante quanto accertato in sede di verifica del rispetto dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per l’anno 2017 dal Dipartimento di Lucca dell’A.R.P.A.T. – Area Vasta Costa che ha riscontrato (nota del 9 aprile 2018) testualmente:

Gli esiti del controllo AIA 2017 (gestione 2016) confermano sostanzialmente le problematiche rilevate negli anni precedenti ed in particolare:

  • anche nell’anno 2016 non risulta rispettata la prescrizione relativa all’ingresso dei rifiuti contenenti amianto (eternit), in quanto ne risultano ricevuti in una percentuale pari al 33,18%, superiore al 30% previsto in autorizzazione. La Regione ha emesso la DDR 629 del 23/01/2018, successiva rispetto all’anno oggetto del presente controllo, e, come dettagliato nel RIA 17/2018 … , l’atto pare prevedere due modalità di gestione diverse nel tempo per questo aspetto. In proposito si ritiene opportuno informare l’AG perché valuti la corretta applicazione della nuova determina;
  • dall’analisi del MUD 2017 (produzione 2016) si è evidenziata una criticità per il rifiuto prodotto 15.01.06 “imballaggi in materiali misti”, che non risulta smaltito nell’anno di riferimento. La ditta, interpellata in proposito, non ha prodotto documentazione alternativa sufficiente a ricostruire la corretta gestione di detto rifiuto e pertanto si procede a contestare la violazione di rilevanza penale prevista dall’art. 256 c. lett. a) del D.Lgs. 152/06;
  • per quanto riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee dei pozzi posti a monte ed a valle dell’impianto, risulta confermata una probabile contaminazione della falda per i parametri di triclorometano, tetracloroetilene e idrocarburi proveniente dall’esterno dell’impianto, per la quale si ribadisce la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti al fine di verificarne la fonte”.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento giuridico onlus ha, pertanto, inoltrato un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione provvedimenti (20 aprile 2018), coinvolgendo il Ministero dell’ambiente, la Regione Toscana, l’A.R.P.A.T., i Comuni di Montignoso e di Pietrasanta, i Carabinieri del N.O.E. e informando per quanto di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento giuridico onlus auspica rapidi controlli riguardo la probabile contaminazione della falda idrica e l’adozione degli opportuni provvedimenti sulla gestione della discarica, fino alla previsione di un processo di chiusura e di bonifica ambientale.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Carloforte, scarico incontrollato di cemento-amianto

scarico incontrollato di cemento-amianto

(foto Comitato popolare, Benthos, archivio GrIG)

Tagli nel bosco di Arenas, chi li ha autorizzati?

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Fluminimaggiore, Arenas, tagli boschivi (aprile 2018) - Copia

Fluminimaggiore, Arenas, tagli boschivi (aprile 2018)

Un ampio intervento di taglio boschivo risulta in corso di esecuzione nel bosco di Arenas – Canale su Fridu, nell’area mineraria di Tiny – Arenas, in Comune di Fluminimaggiore (SU).

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha, quindi, inoltrato (21 aprile 2018) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare la legittimità dell’operazione, coinvolgendo il Ministero per i beni e attività culturali, il Servizio tutela del paesaggio di Cagliari della Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, il Servizio valutazioni ambientali della Regione autonoma della Sardegna e il Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari dei Carabinieri.  Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L’area è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e rientra nel sito di importanza comunitario – S.I.C. “Monte Linas – Marganai, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat e semi-naturali, la fauna e la flora.

In ogni caso, tale intervento dovrebbe essere attuato con le necessarie attenzioni e cure nei confronti dell’avifauna nidificante negli alberi oggetto di taglio, al fine di prevenire un abbandono dei nidi da parte delle specie coinvolte (direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica).

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica rapidi controlli per la verifica della legittimità dell’intervento di taglio boschivo e l’adozione degli opportuni provvedimenti di legge nell’eventuale caso di assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

 

da Sardinia Post, 21 aprile 2018

Marganai, ancora tagli sponsorizzati dalla Regione. Stavolta a sua insaputa.   (Pablo Sole)

Ancora tagli nel Marganai, il Grig: “Verificare legittimità dell’intervento”.

Ancora tagli (abusivi) nel Marganai, ecco le foto.

 

Fluminimaggiore, Arenas, tagli boschivi (aprile 2018) (2) - Copia

Fluminimaggiore, Arenas, tagli boschivi (aprile 2018)

(foto per conto GrIG, archivio GrIG)

La Corte d’Appello di Roma riforma il lodo arbitrale su Tuvixeddu: solo 1,2 milioni di euro e nemmeno un mattone a Cualbu. Vogliamo finalmente creare un parco archeologico unico nel Mediterraneo?

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Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica (tombe puniche)

Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica (tombe puniche)

anche su Il Manifesto Sardo (“La Corte d’Appello di Roma riforma il lodo arbitrale su Tuvixeddu: solo 1,2 milioni di euro e nemmeno un mattone a Cualbu“), n. 259, 16 aprile 2018

 

La sentenza della Corte d’Appello di Roma su Tuvixeddu.

Con la sentenza Corte App. civile Roma, Sez. II, 9 aprile 2018, n. 2245, la Corte d’Appello di Roma, su ricorso della Regione autonoma della Sardegna, ha riformato il lodo espresso dal Collegio arbitrale (il magistrato in pensione Gianni Olla, il docente universitario romano Nicolò Lipari, il presidente emerito della Corte costituzionale Franco Bilé)  ha emesso il suo lodo (con il parere contrario di uno dei componenti, il magistrato Olla) favorevole alle pretese della Nuova Iniziative Coimpresa del Gruppo Cualbu sull’annosa vicenda di Tuvixeddu (Cagliari), la più importante area archeologica sepolcrale punico-romana del Mediterraneo, interessata dal noto progetto immobiliare.

L’indennizzo di 77,8 milioni di euro previsto dal lodo arbitrale, si riduce a soli 1,2 milioni di euro, come ha affermato la Corte d’Appello di Roma.

Il Gruppo Cualbu dovrà restituire quanto percepito in eccesso, più di 85 milioni di euro, visto che il lodo era stato dichiarato esecutivo e l’indennizzo era stato versato integralmente, interessi compresi.

tomba con disco rosso, Tuvixeddu

Cagliari, Tuvixeddu, tomba punica con disco rosso

La decisione regionale di fermare l’edificazione nell’area è stata ritenuta legittima, perché le disposizioni del P.P.R. sono state definitivamente riconosciute legittime anche riguardo Tuvixeddu dai Giudici amministrativi (vds. Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2011, n. 1366).

Le motivazioni dell’arbitrato poggiavano esclusivamente sull’annullamento del precedente vincolo paesaggistico (vds. Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2008, n. 3895).

Una vicenda complessa, dove sono sempre più necessari buon senso e determinazione per raggiungere l’obiettivo della salvaguardia del bene culturale e della sua corretta fruizione pubblica.

Infatti, nonostante la situazione fluida determinata dal perdurante contenzioso, esiste – come detto in varie occasioni – una via per raggiungere l’obiettivo della piena salvaguardia del Colle di Tuvixeddu e della realizzazione del grande parco archeologico-ambientale.

E’ il caso di ricordarla.

 

Cagliari, Tuvixeddu, atti di vandalismo su tombe puniche

Cagliari, Tuvixeddu, atti di vandalismo su tombe puniche

Tuvixeddu. La situazione sotto il profilo giuridico.

Si tratta di una vicenda complessa, ma qualche punto fermo c’è e – per logica e buon senso – da qui si dovrebbe partire per raggiungere una soluzione definitiva che porti al soddisfacimento degli interessi pubblici per la salvaguardia e la realizzazione di un grande parco archeologico-ambientale.

In primo luogo l’accordo di programma immobiliare (15 settembre 2000; art. 27 della legge n. 142/1990 e s.m.i., ora art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nonché art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i.),  deleterio per i valori storico-culturali e ambientali del sito, è valido ed efficace, fin quando non verrà revisionato o reso nullo da decisioni amministrative o giurisdizionali o da esercizi della facoltà di recesso, salvo eventuali penali.  Il Comitato di sorveglianza è l’organo (di fonte pattizia) per la “gestione” dell’accordo medesimo.

Chi non tiene conto di questo elemento fondamentale non può che avere una visione parziale e – in ultima analisi – deleteria per la salvaguardia del Colle, prospettando scenari già sanzionati quali illegittimi dai Giudici amministrativi.

canyon Tuvixeddu

Cagliari, Tuvixeddu, canyon di cava e panoramica

C’è da ricordare, specificamente, che la gran parte dei terreni compresi nell’area archeologica di Tuvixeddu sono pervenuti in proprietà al Comune di Cagliari proprio in forza del citato accordo di programma e un eventuale recesso unilaterale aprirebbe la strada ad azioni civili di rivendica da parte dei soggetti privati conferitori o – in caso di accessione invertita, applicabile quantomeno per i terreni oggetto dei lavori già avviati del parco archeologico-ambientale – a richieste di risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Cagliari, ulteriori rispetto ai contenziosi già aperti.    Magari anche a riaprire contenziosi già chiusi con transazioni.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1366/2011 – molto importante, ma non risolutiva – ha dato forza alle ragioni della tutela delineando il percorso amministrativo che si dovrà seguire.

Tuvixeddu, colombari romani

Cagliari, Tuvixeddu, colombari romani

Il Consiglio di Stato, VI Sezione, con sentenza 3 marzo 2011, n, 1366 ha accolto il ricorso della Regione autonoma della Sardegna (Amministrazione Soru) avverso la sentenza del T.A.R. Sardegna, II Sezione, 14 novembre 2007, n. 2241, che aveva annullato le disposizioni di tutela discendenti dal piano paesaggistico regionale – P.P.R.

La Regione aveva impugnato la sentenza del Giudice amministrativo sardo nella parte in cui aveva accolto i motivi di ricorso del Comune di Cagliari (difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità delle previsioni di piano) relativi all’individuazione del complesso Tuvixeddu-Tuvumannu (circa 50 ettari) fra le “aree caratterizzate da preesistenze con valenza storico culturale” tutelate ai sensi dell’art. 49 delle norme di attuazione del P.P.R.     Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, confermando (come già il T.A.R. Sardegna) che la Regione possa mediante il piano paesaggistico prevedere motivatamente una specifica disciplina di tutela su aree di valore ambientale e storico-culturale (artt. 131 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e ricordando che “il piano paesaggistico è cogente e immediatamente prevalente sulla strumentazione della programmazione urbanistica degli enti locali” (art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).      

Cagliari, Tuvixeddu, interno tomba punica

Cagliari, Tuvixeddu, interno tomba punica

La sentenza rappresenta un deciso riconoscimento del valore ambientale, archeologico e paesaggistico di Tuvixeddu e riporta l’area nell’alveo della tutela del piano paesaggistico regionale, con tutte le disposizioni di carattere generale e particolare.       Fra le disposizioni di carattere generale (Parte prima, Titolo II “Disciplina generale” delle norme di attuazione del P.P.R.) c’è, comunque, l’art. 15, comma 3°, delle norme di attuazione, che consente “per i Comuni dotati di P.U.C. approvato … nelle … zone C, D, F e G” la realizzazione degli “interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purchè approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale”.    Tali disposizioni si applicano agli “ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14″, cioè a tutto il territorio del Comune di Cagliari, già dotato di P.U.C. e rientrante nell’ambito di paesaggio costiero n. 1 “Golfo di Cagliari”.

 

Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica, "gabbionate" incombenti sulle tombe (oggetto di procedimento penale)

Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica, “gabbionate” incombenti sulle tombe (oggetto di procedimento penale)

Tuvixeddu. L’intesa Stato-Regione-Comune.

Il noto progetto edilizio Iniziative Coimpresa è oggetto di un accordo di programma immobiliare, cioè uno strumento attuativo del P.U.C. di Cagliari, approvato e convenzionato prima della data di adozione del P.P.R. Anche le opere di urbanizzazione primaria sono state avviate prima della data di adozione del P.P.R.

La previsione della subordinazione a successiva “intesa” Regione-Provincia-Comune delle parti di tali interventi non munite di titoli abilitativi (es. concessioni edilizie), disposta dal successivo comma 4°, è stata annullata dai Giudici amministrativi.

Però le parti del progetto immobiliare Iniziative Coimpresa, così come di altri progetti immobiliari presenti nelle aree interessate, ricadenti nelle zone C–completamento, D–industriali e G–servizi (zone F–turistiche non ve ne sono) non riguardano certo tutta l’area disciplinata ora nuovamente con il P.P.R.        Anzi.

Cagliari, Tuvixeddu, atti di vandalismo su tombe puniche

Cagliari, Tuvixeddu, atti di vandalismo su tombe puniche

E qui interviene chiaramente il Consiglio di Stato che ha esplicitamente affermato: “Resta stabilito, quanto alla concreta ed autonoma disciplina di salvaguardia, che la regolamentazione definitiva dell’area è rinviata ad un’intesa tra Comune e Regione, fermo che ‘all’interno dell’area individuata è prevista una zona di tutela integrale, dove non è consentito alcun intervento di modificazione dello stato dei luoghi, e una fascia di tutela condizionata’ (art. 48, comma 2, delle NTA)”.

In buona sostanza – al di là di divergenze interpretative sempre possibili – il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno ricordare che c’è “una zona di tutela integrale”, “una fascia di tutela condizionata” e una restante area da disciplinare mediante intesa fra Regione e Comune.     Sicuramente oggi è radicalmente complicata la vita ai progetti edilizi nelle aree interessate, le esigenze della tutela sono state nettamente rafforzate, ma sarà fondamentale seguire attivamente le fasi di formazione della prevista “intesa” Regione-Comune indicata dal Consiglio di Stato.

 

Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica (tombe puniche)

Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica (tombe puniche). Sullo sfondo le “torri” del complesso Immobiliareuropea s.p.a.

Tuvixeddu. Come chiudere il contenzioso.

Il piano urbanistico comunale di Cagliari dev’essere adeguato alle previsioni del piano paesaggistico regionale mediante lo strumento della co-pianificazione Ministero Beni e Attività Culturali – Regione – Comune, in seguito dovrà esser modificato di conseguenza l’accordo di programma immobiliare (finora mai rescisso né oggetto di recesso da parte di alcuna parte) e in tale sede saranno previsti indennizzi, eventuali permute, ecc. per chiudere definitivamente ogni contenzioso.

Fino ad allora non vi potrà essere nessun intervento sull’area Tuvixeddu–Tuvumannu, ma anche – purtroppo – nessuna certezza sul versante della tutela e della corretta fruizione e valorizzazione di un bene culturale unico al mondo.

Sarebbe ora di voltare definitivamente pagina e di risolvere una volta per tutte una situazione che a Tuvixeddu e a Cagliari fa solo del male.

L’obiettivo è il parco archeologico-ambientale su tutto il Colle, un bene ambientale e storico-culturale, un sicuro richiamo turistico per Cagliari e la Sardegna.

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Copia-di-PPR-Tuvixeddu

P.P.R., area di Tuvixeddu

 

Cagliari, Tuvixeddu, vincoli archeologico e paesaggistico, piano paesaggistico regionale

Cagliari, Tuvixeddu, vincoli archeologico e paesaggistico, piano paesaggistico regionale

 

Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica

Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica

(foto Sopr. Arch., S.D., archivio GrIG)

Studenti sulla Sella del Diavolo!

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il Liceo Eleonora d'Arborea sulla Sella del Diavolo (apr. 2018) - Copia

il Liceo linguistico “Eleonora d’Arborea” sulla Sella del Diavolo (apr. 2018)

Tempo di passeggiate sulla Sella del Diavolo a Cagliari!

Lo scorso 20 aprile abbiamo accompagnato ancora una volta un vivace gruppo di studenti dell’ Istituto “Eleonora d’Arborea” (indirizzo linguistico) di Cagliari e di analogo Istituto dei Paesi Baschi spagnoli, lungo il sentiero caratterizzato dai “pallini verdi” tracciati ormai quasi vent’anni fa dalla nostra Associazione.
Si tratta di classi impegnate in un progetto di gemellaggio e scambi culturali, che hanno scoperto e apprezzato la natura e la storia della Sella del Diavolo, in un giorno di scuola decisamente singolare.
Grazie a tutte le ragazze e ai ragazzi che hanno condiviso con noi la bella passeggiata e alle loro infaticabili e motivate insegnanti.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Cagliari, Sella del Diavolo, i ruderi della Torre del Poetto

Cagliari, Sella del Diavolo, i ruderi della Torre del Poetto

(foto C.B., archivio GrIG)

Quello scarico abusivo di rifiuti va bonificato!

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Muravera. Piscina Rei, scarico incontrollato di rifiuti vari (aprile 2018) (2)

Muravera. Piscina Rei, scarico incontrollato di rifiuti vari (aprile 2018)

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (24 aprile 2018) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per richiedere la bonifica ambientale di un ingente scarico incontrollato di rifiuti vari in località Piscina Rei, in Comune di Muravera (SU).

Come noto, l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati dall’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni: il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati.

Arriva la bella stagione e dev’essere intensificata la vigilanza sul territorio, anche per evitare che diventi un Far West in mano a cafoni e inquinatori vari.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

(foto J.I., archivio GrIG)

Chi è responsabile per una discarica abusiva.

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Selargius, località Sa Muxiurida, discarica abusiva

Selargius, località Sa Muxiurida, discarica abusiva (giugno 2016)

Rilevante sentenza della Suprema Corte in materia di discarica abusiva.

La sentenza Corte cass., Sez. III, 5 marzo 2018, n. 9879 ha delineato chiaramente gli ambiti della responsabilità penale in merito all’inquinamento prodotto dallo scarico abusivo di rifiuti.

Chiunque contribuisca sia attivamente con il conferimento di rifiuti, sia indirettamente con la tolleranza nel mantenimento della discarica, pur avendo l’obbligo di intervenire, è coinvolto nella gestione della discarica abusiva e ne risponde sotto il profilo penale.

Naturalmente, anche in capo al titolare del terreno, dev’essere previsto dall’ordinamento un preciso obbligo giuridico di intervento per potersi individuare responsabilità penali (vds. sentenza Cass. pen., sez. III, 9 dicembre 2013, n. 49327).

Un punto fermo importante per il mantenimento e il ripristino delle buone condizioni ambientali per il territorio.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Sìnnai, Capo Boi - Cala Sirena, discarica abusiva

Sìnnai, Capo Boi – Cala Sirena, discarica abusiva

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 29 marzo 2018

Cass. Sez. III n. 9879 del 5 marzo 2018 (Ud 11 gen 2018)

Presidente: Ramacci Estensore: Cerroni Imputato: Risolo

Rifiuti. Gestione di discarica abusiva.

Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso.

cartello divieto di discarica

 

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza del 31 ottobre 2016 la Corte di Appello di Lecce ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza del 25 marzo 2014 del Tribunale di Brindisi, in forza della quale Francesco Risolo, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Ismac, era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 12.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
    2. Avverso la predetta decisione è stato proposito ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione.
    2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del concorso di persone a norma dell’art. 110 cod. pen..
    In particolare, è stato osservato che l’immobile di proprietà di Gaetana Similimeo era stato utilizzato dallo stesso Risolo in tempi e modalità distinti rispetto agli altri coimputati, senza alcun uso concertato e senza occasioni di contatto tra i successivi conduttori.
    2.2. Col secondo motivo, quanto alle definizioni di rifiuto e di discarica, rispettivamente in relazione alle previsioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ed all’art. 22, comma 1, lett. g) d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, i materiali rinvenuti nei locali nella disponibilità dell’imputato non potevano essere classificati come rifiuti, ossia come sostanze di cui il detentore intendeva disfarsi, laddove gli altri materiali ivi rinvenuti all’esterno dei fabbricati locati allo stesso Risolo giacevano in zone mai rimaste nella disponibilità del medesimo. Né, in ragione della ristrettezza dei margini temporali tra la risoluzione del contratto di locazione con la proprietà ed il rinvenimento dei materiali in sede di sopralluogo dell’autorità, essi consentivano di ritenere la definitività dell’abbandono.
    2.3. Col terzo motivo è stata così contestata la sussistenza del reato contravvenzionale, anziché dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255 d.lgs. 152 del 2006, concernente il mero abbandono di rifiuti.
    2.4. Col quarto motivo è stata censurata la sentenza laddove ha negato la sospensione condizionale della pena sul presupposto della contestata recidiva, laddove essa concerneva invece fatti non più previsti dalla legge come reati.
    3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è inammissibile.
    4.1. In relazione al primo motivo di ricorso, l’impugnazione non appare neppure confrontarsi col provvedimento impugnato.
    Al riguardo, infatti, la Corte salentina ha osservato che la condanna andava confermata, “indipendentemente dall’esistenza della fattispecie del concorso di persone che, nel caso in esame, non condiziona la rilevanza penale delle condotte cd. monosoggettive poste in essere dagli imputati in diversi periodi di tempo dal momento che dette condotte già da sole integrano tutti gli elementi costitutivi della contestata contravvenzione”. Sul punto, al contrario, il ricorso nulla dice, sostenendo solamente che di concorso di persone non poteva trattarsi.
    4.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, che può essere esaminato congiuntamente al terzo motivo di censura stante la loro evidente connessione, la condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solo nell’allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al progressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l’esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica stessa (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269915).
    Ciò ricordato, e con riferimento al ricorrente, è stato correttamente osservato che nell’area in questione, ed in particolare all’interno del capannone ivi esistente, erano stati rinvenuti materiali riconducibili all’attività economica esercitata dal Risolo, già affittuario del cespite, e che ancor prima della detenzione qualificata da parte di costui l’area, sia interna che esterna, era stata destinata a ricettacolo di oggetti riferibili al precedente conduttore, società che si occupava di costruzioni meccaniche.
    In tal modo il provvedimento impugnato, conformemente ai rilievi del Tribunale brindisino (le due decisioni divergono solamente nella diversa valutazione processuale della posizione di altro coimputato, infine prosciolto per essere già intervenuto il giudicato in relazione alla sua condotta), ha dato conto che l’area ad altro non era stata destinata che allo scarico di materiali comunque collegati ai lavori svolti dai successivi affittuari. Tutto ciò con una conseguente trasformazione del fondo complessivamente inteso, a suo tempo adibito invece ad opificio industriale, in contenitore di beni destinati ad un mero accumulo senza alcun ulteriore riutilizzo.
    4.2.1. Per quanto poi riguarda il connesso terzo profilo di censura, questa Corte ha già ribadito il principio secondo il quale, in tema di rifiuti, l’abbandono differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta – che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive – e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale – come nel caso di plurimi conferimenti – o, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914, ivi, per ulteriori riferimenti).
    Alla stregua dei rilievi già formulati, non può certamente ritenersi concretizzato il requisito dell’occasionalità, proprio per le riferite modalità di rinvenimento dei materiali e per il loro definitivo abbandono, non apparendo ragionevoli, da un lato, un diverso utilizzo dell’area (già degradata allorché l’odierno ricorrente ne assunse la conduzione) e, dall’altro, la dedotta mancata volontà di disfarsi di quanto ivi ritrovato (è stato osservato dai giudici del merito, senza che in proposito il ricorso abbia preso posizione di sorta, come non fosse stata provata alcuna attività volta ad eventualmente recuperare quanto depositato nel capannone, a conferma dell’assenza di valore economico dei beni ivi collocati e soprattutto dell’oggettivo disinteresse al loro recupero).
    Né, date le condizioni del sito (appunto acquisito dall’odierno ricorrente già in situazione di degrado), è stato correttamente attribuito rilievo ad un’eventuale concorrente attività ascrivibile a terzi soggetti, proprio in ragione della tipologia degli oggetti a suo tempo ivi rintracciati, facenti capo al ciclo produttivo aziendale anche del ricorrente.
    4.2.2. In conclusione, quindi, il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso (Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Messina e altri, Rv. 270354).
    Il provvedimento impugnato ha quindi correttamente fatto propri i richiamati insegnamenti, che vanno senz’altro ribaditi.
    4.3. In ordine infine al diniego della sospensione condizionale della pena, in primo grado detto beneficio era stato concesso “al solo Zattini, incensurato”. Con l’atto di appello non risulta proposta alcuna censura in proposito, ed anche dall’epigrafe della sentenza impugnata nulla viene detto al riguardo, in quanto la difesa dell’appellante ebbe a richiamarsi all’accoglimento dei motivi di appello.
    Tra l’altro, la decisione della Corte territoriale (31 ottobre 2016) è intervenuta successivamente all’entrata in vigore (6 febbraio 2016) delle norme di depenalizzazione, parziale, del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (fattispecie per le quali l’odierno ricorrente risulta essere stato in precedenza condannato), ma in ogni caso alcuna pronuncia è stata sollecitata al Giudice distrettuale. Sì che, invocando la circostanza (sulla quale mai è stata sollecitata l’attenzione del giudice del merito) della pretesa intervenuta depenalizzazione senza tra l’altro produrre alcunché a sostegno della richiesta, il ricorrente intenderebbe in qualche modo formulare un’inammissibile istanza istruttoria in sede di legittimità.
    Ciò posto, ed in via del tutto assorbente, il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l’interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione (Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi e altro, Rv. 266563; Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012, Siekierska, Rv. 253641).
    5. La manifesta infondatezza dell’impugnazione non può che condurre quindi all’inammissibilità del ricorso.
    Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 11/01/2018

 

Quartucciu, discarica abusiva presso S.P. n. 94 e Lago Simbirizzi

Quartucciu, discarica abusiva presso S.P. n. 94 e Lago Simbirizzi

(foto per conto GrIG, J.I., archivio GrIG)

Osservazioni al disegno di legge regionale sul governo del territorio della Sardegna.

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ginepro, mare, cielo

ginepro, mare, cielo

Il 27 aprile 2018, presso la Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, inizia, finalmente e dopo tante sollecitazioni,  l’auspicato confronto pubblico preventivo sul disegno di legge regionale sul governo del territorio.

Di seguito le osservazioni e le proposte del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus consegnate al Presidente della Regione autonoma della Sardegna e alla IV Commissione permanente “Governo del territorio” del Consiglio regionale della Sardegna.

stendardo GrIG

Osservazioni e proposte sul disegno di legge regionale “Disciplina generale per il governo del territorio”, adottato dalla Giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 14/4 del 16 marzo 2017.

Premessa.

La Giunta regionale della Sardegna ha presentato nella primavera 2017 una complessiva proposta di legge regionale sul governo del territorio[1] con gli obiettivi dichiarati di aggiornare e armonizzare la disciplina vigente, spesso di non facile applicazione, nonché di venir incontro alle esigenze del comparto turistico e, in particolare, favorendo l’ampliamento della stagione turistica.

Nello specifico, l’intendimento pubblicizzato dell’Amministrazione Pigliaru è quello di migliorare l’offerta turistica attraverso il miglioramento delle dotazioni della ricettività alberghiera senza consumo di nuovo territorio.    In quest’ottica sono previsti incrementi volumetrici in favore delle strutture ricettive anche entro la fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia marina, così da permettere la realizzazione di centri benessere, sale congressuali, servizi, attrezzature sportive, che renderebbero “più appetibile” un patrimonio edilizio ricettivo ormai “datato”.    Da notare è il ridotto tasso di occupazione delle strutture: 22% per le strutture alberghiere e 9,1% per quelle extralberghiere (dati inferiori alla media italiana  ma in linea con quelli delle regioni competitor italiane: Sicilia, Puglia e Calabria). I motivi risiederebbero nella forte stagionalità dei flussi, tipica del turismo marino-balneare. Basti pensare che le strutture vengono utilizzate per il 54% nel mese di agosto e solamente per l’1% nei mesi di gennaio e di dicembre (dati XXIV Rapporto Crenos sull’economia della Sardegna, 2017).

In realtà, per migliorare l’offerta turistica sembrano prioritarie altre iniziative, a iniziare dal radicale miglioramento dei collegamenti aerei e navali in regime di continuità territoriale o comunque attraverso meccanismi di abbattimento dei costi per i non residenti, continuando con una politica efficace delle aree naturali protette e dei beni culturali per ampliare offerta e stagione turistica (per esempio, l’istituzione del parco naturale della Giara in connessione con l’area archeologica di Barumini, itinerari eno-gastronomici e culturali locali), per finire con la promozione di veri e propri “pacchetti turistici” specifici per mète ed eventi (es. S. Efisio, Carnevale, Pasqua, Candelieri, turismo naturalistico, ciclo-turismo, ecc.) nell’ambito di una politica di promozione turistica degna di questo nome, cosa che la Sardegna non ha mai avuto.

Iris planifolia

Iris planifolia

Il disegno di legge regionale sul governo del territorio. La consultazione.

Tuttora in Italia non è operativo sul piano giuridico un procedimento preventivo di consultazione pubblica su proposte di provvedimenti a carattere generale o su progetti di “grandi opere”, sul modello del debat public francese, che ha dato validi riscontri in materia.   Infatti, la c.d. legge Barnier, la n. 95-101 del 2 febbraio 1995 e parzialmente modificata nel 2001-2002, secondo stime di esperti ha ridotto dell’80% la conflittualità relativa ai progetti con sensibile impatto ambientale[2].

Nel corso di diversi mesi sui contenuti della proposta di legge regionale sono proseguiti confronti fra esponenti dell’Amministrazione regionale, rappresentanti del mondo ambientalista e imprenditoriale, anche molto aspri, ma esclusivamente sui mezzi d’informazione e in dibattiti pubblici, non in quella sede istituzionale prevista fin dalla deliberazione giuntale di adozione[3].

Un confronto trasparente, franco e approfondito avrebbe, con molta probabilità, portato già a risultati positivi e questo è bene ricordarlo per analoghe occasioni future.

Dopo molte sollecitazioni e assicurazioni, finalmente si apre nell’aprile 2018.

Arbus, dune di Piscinas-Scivu

Arbus, dune di Piscinas-Scivu

Il disegno di legge regionale sul governo del territorio. “osservazioni” e proposte.

La proposta di legge regionale si presta a numerose censure di legittimità e di merito.

Queste le principali.

Arbus-Fluminimaggiore, Capo Pecora

Arbus, Fluminimaggiore, Capo Pecora

* la violazione del vincolo di inedificabilità nella fascia costiera dei 300 metri dalla battigia marina.

L’art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989, come introdotto dall’art. 2, comma 1°, lettera a, della legge regionale n. 23/1993 dispone testualmente:

sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi: 

a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al Decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U”.

In area costiera sono inedificabili anche le isole minori (lettera f), con esclusione di S. Pietro, S. Antioco, La Maddalena e S. Stefano, dove il vincolo di inedificabilità è limitato a 150 metri dalla battigia marina, le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le rispettive pertinenze (lettera g).

In giurisprudenza l’ha ribadito, per esempio la sentenza Cons. Stato, sez. II, 5 agosto 2013, n. 4066, che ha affermato, in riferimento alla Sardegna, la “inedificabilità ‘dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare’”, mentre la sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 aprile 2012, n. 366 ha affermato la vigenza ininterrotta dei vincoli di inedificabilità costiera fin dal 1976, prima 150 metri dalla battigia (legge regionale n. 10/1976), poi 300 metri dalla battigia marina (legge regionale n. 23/1993).

La giurisprudenza costituzionale è ancora più netta.

La sentenza Corte cost. n. 189 del 20 luglio 2016, infatti, ha affermato ancora una volta che le norme di tutela paesaggistica (e quelle del piano paesaggistico, in particolare) prevalgono sulle disposizioni regionali urbanistiche, visto che “gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale”, in quanto “si deve escludere, proprio in ragione del principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici (sentenza n. 11 del 2016), che il piano paesaggistico regionale sia derogabile”.

La disciplina del P.P.R. afferma testualmente riguardo la fascia costiera (“risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo“, art. 19 delle N.T.A. del P.P.R.) fuori dai centri abitati: “nelle aree inedificate è precluso qualsiasi intervento di trasformazione” (art.  20 delle N.T.A. del P.P.R.), mentre è consentita solo la “riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti“.

Le ristrutturazioni e riqualificazioni si possono ben fare con le volumetrie già esistenti.

Non si parla di nuove volumetrie o premi volumetrici che dir si voglia, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 189/2016, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha affermato chiaramente che si tratta dell’unica interpretazione costituzionalmente corretta.

Nessun aumento volumetrico o nuova volumetria possono esser consentiti nella fascia costiera di massima tutela dei 300 metri dalla battigia marina.

Alghero, Pischina Salida, Hotel Capo Caccia

Alghero, Pischina Salida, Hotel Capo Caccia

* gli aumenti volumetrici “a pioggia” anche nella fascia costiera di massima tutela.

L’art. 31 del disegno di legge regionale: “al fine di migliorare qualitativamente l’offerta ricettiva sono consentiti interventi di ristrutturazione, anche con incremento volumetrico, delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive. Gli interventi possono essere attuati anche mediante demolizione e ricostruzione e gli incrementi volumetrici possono determinare la realizzazione di corpi di fabbrica separati … anche in deroga ai parametri e agli indici previsti dagli strumenti urbanistici, nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente realizzati”.

In buona sostanza, si tratta anche di “unità immobiliari separate”, cioè ville, pur connesse alla gestione alberghiera.

Per esempio, come fatto in base al c.d. piano per l’edilizia o piano casa che dir si voglia (legge regionale n. 4/2009 e s.m.i.) all’Hotel Romazzino in Costa Smeralda (Arzachena) e oggetto di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania anche su esposti del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus per violazione della normativa di tutela costiera.[4]

L’art. 31, commi 6° e 7°, della proposta di legge regionale afferma, poi, testualmente:

6. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel comma 1 anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni.

7. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel comma 1 anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), dall’articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), unicamente fino al concorrere del 25 per cento del volume originario, esistente alla data dell’ampliamento in deroga”.

Come si può leggere, non è esplicitato alcun vincolo riguardo gli ampliamenti di cui alla legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.(25% delle volumetrie), mentre per i successivi il volume originario” utile per stabilire la percentuale volumetrica degli ampliamenti è quello esistente alla data dell’ampliamento in deroga, cioè, sul piano letterale, quello legittimamente realizzato alla data dell’istanza di ampliamento, comprendente i precedenti ampliamenti ai sensi della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i. e ai sensi della legge regionale n. 8/2015.

Letteralmente l’ampliamento del 25% delle volumetrie originarie ottenuto grazie alla legge regionale n. 45/1989 e s.m.i. (art. 10 bis, come introdotto dall’art. 2, comma 2°, lettera h, della legge regionale n. 23/1993) contribuisce alla volumetria di base per calcolare il successivo ampliamento.

Per esempio, una struttura avente in origine una volumetria di 30 mila metri cubi, può esser stata ampliata grazie alla legge regionale n. 45/1989 a 37.500 metri cubi (cioè + 25%) e ora potrebbe giungere a 46.875 metri cubi (cioè ulteriore + 25%).

Nella fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia marina si stima che siano presenti ben 495 strutture turistico-ricettive, potenzialmente beneficiarie di tali aumenti volumetrici.

San Teodoro, Cala Girgolu, villa sul mare ampliata grazie alla legge regionale n. 4/2009

San Teodoro, Cala Girgolu, villa sul mare ampliata grazie alla legge regionale n. 4/2009

* La possibilità di “riciclaggio delle seconde case” in esercizi ricettivi con il premio volumetrico.

L’art. 31, comma 3°, lettera b, del disegno di legge regionale afferma: “Gli … incrementi volumetricisono computati ai fini della pianificazione delle volumetrie realizzabili per il soddisfacimento del fabbisogno di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, con le modalità previste dall’Allegato A” e l’Allegato A, art. A 4, comma 3°, prevede: “gli insediamenti esistenti possono essere completati attraverso la previsione di ambiti di potenziale trasformabilità ad essi contigui. È, in ogni caso, consentita la trasformazione delle residenze per le vacanze e il tempo libero, esistenti o da realizzare, in strutture ricettive alberghiere”.

In parole povere, sono consentiti gli ampliamenti degli insediamenti edilizi nella fascia costiera e la trasformazionedelle “seconde case” in strutture ricettive alberghiere, anche se nemmeno esistenti (!)

Quest’ultima disposizione rieccheggia la sfacciata previsione dei famigerati nullaosta per complessi alberghieri emanati in deroga ai vincoli propedeutici per la redazione degli allora piani territoriali paesistici in base all’art. 13, comma 1°, lettera c, della legge regionale n. 45/1989: la Giunta regionale fra il 1990 e il 1992 ne rilasciò ben 235, legittimando nella futura normativa di piano tantissimi progetti immobiliari di “seconde case” poi “riciclati” in “complessi alberghieri”.

Grazie al Cielo e al Consiglio di Stato (il T.A.R. seguì lentamente…), gli Amici della Terra riuscirono fra mille difficoltà a ottenere l’annullamento di quei piani territoriali paesistici che…tutelavano fondamentalmente investimenti e speculazioni immobiliari.[5]

Nemmeno soccorre la considerazione secondo cui la trasformazione di seconde case in strutture turistico ricettivesarebbe un mero recepimento di quello che è già un indirizzo del Piano paesaggistico regionale: infatti, l’art. 90, comma 1°, lettera b, n. 2, delle N.T.A. del P.P.R. consente l’incremento volumetrico “in presenza di interventi di particolare qualità urbanistica e architettonica e nei casi di significativa compensazione paesaggistica o di razionalizzazione delle volumetrie disperse”, non quindi “a pioggia”, come previsto dal disegno di legge.

Arzachena, Costa Smeralda, lavori suites Hotel Romazzino

Arzachena, Costa Smeralda, lavori suites Hotel Romazzino

* I“Programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico”.

Costituiscono una potenziale eversione permanente di normative di tutela e pianificazione paesaggistica, anche le previsioni di “Programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico” previsti dall’art. 43 del disegno di legge, in deroga a piano paesaggistico regionale e strumenti urbanistici[6].

Basti pensare che, di fatto, la conclusione degli accordi di approvazione di tali “programmi o progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico” portano a procedure di varianti del piano paesaggistico regionale e degli strumenti urbanistici comunali dalla conclusione pressoché scontata.

Simile proposta di disposizione normativa va decisamente esclusa dalla disciplina di governo del territorio, in quanto eversiva degli atti di pianificazione paesaggistica e urbanistica.

Residence La Marmorata

S. Teresa di Gallura, Residence La Marmorata

* l’incredibile calcolo delle volumetrie.

L’articolo A.4 dell’Allegato A propone un nuovo metodo di calcolo per determinare il fabbisogno di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, nonché di residenze per le vacanze e il tempo libero, nella fascia costiera definita e individuata dal P.P.R.[7]

Attualmente il calcolo del fabbisogno ricettivo è regolato dalla legge regionale n. 8/2004 che dimezza la capacità insediativa potenziale prevista dal precedente D. Ass. 2266/U del 1983 (c.d Decreto Floris).

Da un’analisi delle modalità di calcolo con I dati reperibili sul sito web istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, emerge che l’incremento delle volumetrie disponibili con la proposta normativa è pari a circa il 20% in più rispetto a quanto ammesso dalla legge regionale n. 8/2004, per un totale di circa 9 milioni di metri cubi di volumetrie complessive riammessi nelle zone F dei comuni costieri.

Per esempio, nel caso del Comune di Orosei, il premio volumetrico è di circa 230.899 metri cubi, pari ad un incremento del 22% rispetto a quanto previsto dalla legge regionale n. 8/2004.

Tale assurdo “premio volumetrico” appare in palese contrasto con gli indirizzi di contenimento del consumo del suolo contenuti nel medesimo disegno di legge regionale sul governo del suolo.

Si tratta evidentemente di una prima e sintetica analisi dei potenziali volumi edificabili. Una valutazione dettagliata ed esaustiva dovrebbe essere effettuata dagli uffici dell’Assessorato competente e i risultati dovrebbero essere resi pubblici e messi al centro di un dibattito pubblico sulla fascia costiera e sugli impatti legati ad un potenziale incremento volumetrico.

Ciò finora non è avvenuto, per cui tale proposta di disposizione normativa va decisamente esclusa dalla disciplina di governo del territorio.

simulazione posa gasdotto (Studio Newton, Fano)

simulazione posa gasdotto (Studio Newton, Fano)

*Il dibattito pubblico sulle grandi opere.

L’art. 25 del disegno di legge prevede molto opportunamente il dibattito pubblico sulle grandi opere (“La realizzazione di interventi, opere o progetti, di iniziativa pubblica o privata, con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, paesaggistica, territoriale, sociale ed economica è preceduta da un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche degli interventi”).

Disposizione che si appresta a entrare nell’ordinamento regionale sulla scorta di quel debat public, la c.d. legge Barnier, la n. 95-101 del 2 febbraio 1995 e parzialmente modificata nel 2001-2002, che – secondo stime di esperti – ha ridotto dell’80% la conflittualità relativa ai progetti con sensibile impatto ambientale.

Vi sarebbero assoggettati progetti di rilievo nazionale o regionale relativi a porti e aeroporti, infrastrutture ferroviarie e stradali, elettrodotti e qualsiasi infrastruttura di passaggio e stoccaggio di materiale combustibile, bacini idroelettrici e dighe, opere di importo superiore ai 50.000.000,00 euro, così come su programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico, ricerca e sfruttamento di idrocarburi,  grandi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing.   Inoltre, “nei casi in cui gli interventi proposti siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione”.

Poco sensata, invece, è la previsione della richiesta di svolgimento della procedura di dibattito pubblico da parte del “10 per cento dei residenti nel territorio interessato dall’iniziativa, che abbiano compiuto diciotto anni anche organizzati in associazioni e comitati” oltre che da Giunta regionale e Comuni ed eventuale amministrazione pubblica titolare del progetto.  Basti pensare che per un progetto interessante la Città metropolitana di Cagliari (431.642 residenti) sarebbe necessaria la sottoscrizione di più di 43 mila residenti maggiorenni. Una follìa.

Analoga ambiguità (art. 25, comma 8°) è quella di subordinare l’interventonel dibattito pubblico dei “residenti nel territorio interessato dall’intervento, sia in forma singola che in gruppi organizzati, le associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché gli ulteriori soggetti che abbiano interesse per il territorio o per l’oggetto del processo partecipativo” alla “motivata valutazione sull’utilità della partecipazione da parte dell’amministrazionepubblica procedente”: anche un bambino comprende che l’amministrazione pubblica procedente così farebbe intervenire solo chi pare e piace.

Teulada, complesso "Rocce Rosse" (residence + "seconde case")

Teulada, complesso “Rocce Rosse” (residence + “seconde case”)

Perché i piani urbanistici comunali tardano ad essere approvati?

Le disposizioni del P.P.R. devono attuarsi normalmente con i piani urbanistici comunali e provinciali, con i piani delle aree naturali protette e con le “intese” Regione-Provincia-Comune (art. 11 delle N.T.A. del P.P.R.).

Come unanimemente riconosciuto, l’art. 90, comma 3°, delle N.T.A. del P.P.R. ne prevede l’applicazione in termini temporali precisi: il periodo assegnato per l’approvazione di quei progetti di riqualificazione urbanistica che prevedano l’incremento volumetrico del 25% mediante intese è di un anno dalla data di definitiva entrata in vigore del P.P.R., data coincidente con il termine di adozione dei piani urbanistici comunali (P.U.C.) in adeguamento al P.P.R. (art. 2, comma 6°, della legge regionale n. 8/2004 e art. 107 delle N.T.A. del P.P.R.).

Il fatto che molti Comuni non si siano ancora dotati di P.U.C. per mille ragioni, inclusa spesso quella di non “disturbare” forti interessi immobiliari, non può essere un esimente per prorogare di fatto e illegittimamente la possibilità di distribuire qui e là incrementi volumetrici, tanto più che, giustamente, l’art. 18, comma 1°, lettera b, della legge regionale n. 8/2015 prevede che la Regione si sostituisca ai Comuni inadempienti nell’adozione dei P.U.C., previa diffida a provvedere inevasa.

Quanti Comuni inadempienti sono stati diffidati?

E quanti sono stati gli interventi sostitutivi regionali?

Si chiede, quindi, al Presidente della Regione autonoma della Sardegna e al Presidente della IV Commissione permanente del Consiglio regionale sardola modifica del disegno di legge regionale sul governo del territorio come sopra descritto per le motivazioni in precedenza esposte.

Si ringrazia per l’attenzione prestata.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

dune, ginepri, spiaggia, mare

dune, ginepri, spiaggia, mare

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[1] qui i testi del disegno di legge regionale:

Sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna: http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Disegni%20e%20proposte%20di%20legge/DL409.pdf

 

[2] vds. Conflitti ambientali e sociali La consultazione pubblica preventiva sulle grandi opere può essere una buona soluzione, in https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2014/08/01/conflitti-ambientali-e-sociali-la-consultazione-pubblica-preventiva-sulle-grandi-opere-puo-essere-una-buona-soluzione/ (1 agosto 2014).

 

[3]“il disegno di legge sarà … pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale e aperto alle osservazioni di tutti gli attori coinvolti sui temi della pianificazione territoriale e paesaggistica: parti istituzionali, parti economiche e sociali, università, ordini professionali, organismi in rappresentanza della società civile, associazioni ambientali, soggetti portatori degli interessi e delle volontà dei territori” (deliberazione Giunta regionale n. 14/4 del 16 marzo 2017).

 

[4]  L’ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 18 marzo 2011, n. 135 era già intervenuta con l’interpretazione poi fatta propria dalla Corte costituzionale, affermando la prevalenza della disciplina di tutela costiera, in particolare del piano paesaggistico, sulla normativa regionale urbanistica.   In seguito, nel procedimento giurisdizionale de quo era stata dichiarata la cessata materia del contendere per rinuncia del ricorrente.  In proposito, vds. S. Deliperi, Il piano per l’edilizia soccombe davanti al piano paesaggistico regionale della Sardegna, in Lexambiente, 2011.

 

[5] Sulle vicende della pianificazione paesaggistica in Sardegna vds. S. Deliperi, La pianificazione paesaggistica in Sardegna. Evoluzione, realtà, prospettive, in C.S.M., convegno “Finestre sul paesaggio”, Cagliari, 1-2 dicembre 2011.

 

[6]                                                                            Art. 43

Programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico.

  1. I comuni, in forma singola o associata e la Regione, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e con l’eventuale partecipazione di soggetti privati, nel rispetto dell’articolo 133 comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, possono proporre programmi o progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico, finalizzati alla attuazione di interventi nei settori del turismo, dell’industria legata alla valorizzazione di filiere produttive locali, alla produzione e fornitura di servizi su scala regionale, alla soddisfazione di particolari fabbisogni sociali. I programmi o progetti avere hanno carattere e ricaduta sistemici e non essere limitati alla realizzazione di singoli interventi edilizi.
  2. Gli interventi proposti al fine di essere dichiarati di grande interesse sociale ed economico, con deliberazione della Giunta regionale, rispondono a criteri di:

a) sostenibilità ambientale, conservando e gestendo le risorse, specialmente quelle non rinnovabili e preziose nel supporto agli organismi viventi, con particolare attenzione agli effetti inquinanti su aria, acqua e suolo, conservando la diversità biologica e l’eredità naturale;

b) sostenibilità sociale, rispettando una equa distribuzione dei benefici, con una particolare attenzione alla creazione di occupazione diffusa, in particolare prestando attenzione alle culture e alle esigenze delle comunità locali;

c) sostenibilità economica, distribuendo i benefici economici a tutti i livelli sociali e ai vari rami di attività economica, in particolare verificando la fattibilità economica e la sua sostenibilità a lungo termine, al fine di evitare l’insediamento di attività a rischio di precoce abbandono;

d) sostenibilità energetica, prevedendo la massimizzazione dell’autoconsumo, lo stoccaggio e l’uso razionale dell’energia massimizzando l’impiego di fonti rinnovabili con particolare riguardo all’edilizia e la mobilità di persone e merci.

  1. Gli eventuali interventi turistici previsti all’interno dei programmi e progetti, devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di un sistema turistico-ricettivo sostenibile secondo gli indirizzi del Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), ‘MakingTourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers’, adottato a Parigi nel 2005.
  2. Gli interventi sostenuti sono corredati da analisi e studi che dimostrino che:

a) le stesse funzioni non possono essere esercitate e gli stessi risultati non possono essere ottenuti con modalità alternative di minore impatto sulle risorse ambientali;

b) i benefici sociali ed economici interessano un ambito territoriale vasto e una pluralità di settori produttivi e occupazionali;

c) la capacità di promozione e sviluppo è compatibile con il sistema economico locale;

d) sia garantita la sostenibilità funzionale ed economica a lungo termine, le eventuali capacità di adattabilità al mutamento degli scenari locali e generali, anche in funzione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.

5.La proposta di intervento è corredata da:

a) deliberazione dell’organo competente dell’ente che propone l’attivazione del programma, piano o progetto;

b) relazione descrittiva dell’intervento proposto, con evidenziazione dei risultati ed effetti attesi e delle analisi condotte in merito alla fattibilità dell’intervento sotto il profilo urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, economico e sociale, nonché dal punto di vista amministrativo procedurale;

c) atto di condivisione e impegno sottoscritto tra i soggetti promotori per l’attuazione del programma, piano o progetto che contiene la quantificazione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi e delle azioni, il cronoprogramma delle attività e le fonti di finanziamento individuate;

6. La relazione descrittiva dell’intervento proposto, in ogni caso, contiene:

a) l’idea progettuale portante;

b) la descrizione della struttura paesaggistica del territorio interessato e dell’inserimento paesaggistico dell’intervento, con indicazione delle eventuali misure compensative;

c) la correlazione tra la struttura paesaggistica del territorio, gli obiettivi generali e specifici perseguiti e gli interventi e le azioni previsti;

d) la proposta di adeguamento, integrazione e specificazione della disciplina paesaggistica del Piano paesaggistico regionale relativamente alle aree di cui all’articolo 38, comma 3, lettera j) e agli ambiti di cui all’art. 38, comma 3, lettera k), con inserimento delle stesse aree ed ambiti all’interno del Piano paesaggistico regionale se non previsti;

e) la descrizione dell’impatto ambientale dell’intervento, dei costi ambientali e delle misure compensative eventualmente previste;

f) l’analisi di rischio e di sensitività;

g) la verifica della compatibilità urbanistica, o la proposta di adeguamento degli strumenti vigenti;

h) la quantificazione dei benefici economico-sociali;

i) il quadro economico-finanziario, con l’indicazione delle fonti di finanziamento e degli elementi necessari al fine di verificare la sostenibilità finanziaria dell’intervento, con rappresentazione degli eventuali costi di gestione;

j) il crono-programma delle attività;

k) gli elaborati progettuali illustrativi dell’intervento;

l) ogni altro documento utile per illustrare l’intervento.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposti a dibattito pubblico, che si svolge secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

8. Alla conclusione della fase partecipativa si procede alla sottoscrizione di un accordo di pianificazione.

Nel caso in cui il soggetto proponente l’intervento non sia la Regione, l’istanza per la sottoscrizione dell’accordo è trasmessa alla Giunta Regionale.

  1. L’accordo di pianificazione è sottoscritto dal Presidente della Regione, dai sindaci dei comuni interessate dagli altri soggetti pubblici o privati coinvolti, compresi i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo nel caso la localizzazione dell’intervento insista su beni paesaggistici. Ai fini della sottoscrizione dell’accordo, i rappresentanti degli enti coinvolti sono muniti di delega espressa da parte dell’organo istituzionalmente competente, al fine di ricondurre all’approvazione dell’accordo l’effetto di variante degli atti di governo del territorio vigenti.
  2. Le condizioni e prescrizioni apposte in sede di sottoscrizione dell’accordo di pianificazione integrano la proposta di intervento.
  1. Nel caso in cui l’accordo determini la variazione degli strumenti urbanistici vigenti trovano applicazione oltre alle disposizioni del presente articolo le procedure previste per gli accordi di programma dall’articolo 11.
  1. Nel caso in cui l’accordo determini l’aggiornamento del Piano paesaggistico regionale, anche in anticipazione rispetto a quanto previsto dall’articolo 41, si applica la procedura prevista dall’articolo 39 per l’approvazione del Piano paesaggistico regionale e l’efficacia dell’accordo resta sospesa fino alla conclusione dell’iter di approvazione. Non sono suscettibili di deroga le previsioni dettate ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera j). Nel caso in cui sia necessario, l’aggiornamento del Piano paesaggistico regionale determina la variazione degli strumenti urbanistici vigenti.
  2. Nei casi di cui ai commi 11 e 12, la variante e l’aggiornamento sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). I progetti sono altresì sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in tutti i casi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Nei restanti casi i progetti sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

 

[7]                                                                              Art. A.4

Determinazione del fabbisogno quantitativo per gli ambiti di interesse turistico.

  1. Al fine di soddisfare il fabbisogno di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, nonché di residenze per le vacanze e il tempo libero, occupate a fini turistico ricreativi saltuariamente o per periodi limitati di tempo, possono essere realizzati negli ambiti di potenziale trasformabilità nuovi insediamenti di interesse turistico, che ove localizzati all’interno della fascia costiera, come definita e individuata dal Piano paesaggistico regionale, dovranno essere preferibilmente localizzati in contiguità con quelli eventualmente esistenti, completandoli, o con i centri abitati.
  2. In sede di definizione del fabbisogno dovranno essere analizzati i seguenti elementi:

a) l’estensione della fascia costiera in rapporto alla totale estensione territoriale del comune;

b) la popolazione residente stabilmente nel territorio comunale e quella fluttuante nella stagione turistica;

c) il peso insediativo all’interno della fascia costiera e all’interno del restante territorio comunale;

d) lo sviluppo costiero in funzione dell’insediabilità balneare;

e) la quantità e qualità dei volumi edificati e la loro distribuzione nel territorio;

f) la presenza di ulteriori beni paesaggistici, culturali e di risorse naturali;

g) le presenze turistiche storicamente consolidate e le verifiche su criticità ed ultime tendenze di sviluppo;

h) l’incidenza percentuale, sul totale delle volumetrie esistenti, delle strutture ricettive, delle residenze per il tempo libero, dei servizi generali connessi al settore turistico;

i) la presenza dei centri costieri di matrice storica e di adeguato impianto urbanistico, nonché eventuale presenza di porti turistici.

3. Le risultanze delle analisi condotte nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, non potranno comunque determinare il superamento dei parametri massimi previsti dal presente articolo.

Non è consentita la localizzazione di nuovi insediamenti di interesse turistico all’interno della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, nella quale sono consentiti unicamente gli interventi esplicitamente previsti dalle disposizioni della presente legge. Gli insediamenti esistenti possono essere completati attraverso la previsione di ambiti di potenziale trasformabilità ad essi contigui. È, in ogni caso, consentita la trasformazione delle residenze per le vacanze e il tempo libero, esistenti o da realizzare, in strutture ricettive alberghiere.

  1. Nella fascia costiera i volumi totali massimi realizzabili sono determinati secondo i seguenti parametri in relazione alle due tipologie di utilizzo:

a) per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere:

1) 60 mc/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza superiore a 50 m;

2) 45 mc/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza compresa tra 50 e 30 m;

3) 30 mc/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza inferiore a 30 m;

4) 15 mc/ml per costa rocciosa.

b) per le residenze per le vacanze e il tempo libero:

1) 15 mc/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza superiore a 50 m;

2) 10 mc/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza compresa tra 50 e 30 m;

3) 5 mc/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza inferiore a 30 m;

4) 2 mc/ml per costa rocciosa.

5) Il 10 per cento dei volumi determinati per le residenze per il tempo libero devono essere destinati a servizi connessi alla residenza.

  1. In sede di pianificazione dalle volumetrie così determinate dovranno essere rispettivamente sottratte, per ognuna delle sopra citate tipologie, quelle già legittimamente realizzate sull’intero territorio comunale.
  2. Qualora la volumetria già realizzata per una delle tipologie ecceda quella determinata ai sensi del comma 3, non saranno consentite ulteriori realizzazioni per quella tipologia. Il 50 per cento di tale eccedenza deve essere sottratta dal calcolo della volumetria relativa alla restante tipologia.
  3. Dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti ulteriori parametri:

a) Indice territoriale massimo determinato dagli studi di compatibilità paesaggistico-ambientale non superiori a 0,35 mc/mq.

b) Indici di fabbricabilità fondiario determinato dagli studi di compatibilità paesistico-ambientale e, comunque, non superiore a: 0,70 mc/mq.

c) Superfici destinate a servizi pubblici, verde, infrastrutture e parcheggi in misura non inferiore al 50% della superficie territoriale, la superficie a verde dovrà risultare non inferiore al 25% della superficie totale.

8. Al di fuori della fascia costiera, e nei comuni interamente ricompresi nella fascia costiera ma che non dispongono di litorale, il Piano Urbanistico può individuare ambiti di potenziale trasformabilità al cui interno localizzare, attraverso bandi di gara, le aree destinate a soddisfare il fabbisogno di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, nonché di residenze per le vacanze e il tempo libero.

9. Il dimensionamento del fabbisogno di ricettività al di fuori della fascia costiera è giustificato e proporzionato alle effettive vocazioni potenziali del territorio. In questo caso, la capacità insediativa massima è dimensionata, mediante uno studio apposito, in relazione agli attrattori presenti sul territorio e ai flussi di visitatori attuali e potenziali.

10. Il parametro volumetrico per gli insediamenti determinati come al comma 6 è di 80 mc per posto letto.

 

Carloforte, La Caletta, eco-mostro in costruzione

Carloforte, La Caletta, eco-mostro in costruzione

 

dune

dune

(simulazione posa gasdotto Studio Newton – Fano, foto per conto GrIS.D., archivio GrIG)

 


Diffida per la salvaguardia dell’avifauna nella Piazza Mazzini a Poggibonsi!

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Merlo femmina (Turdus merula)

Merlo femmina (Turdus merula)

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inviato (26 aprile 2018) una specifica diffida all’Amministrazione comunale di Poggibonsi (SI) perché sospenda per tutto il periodo riproduttivo dell’avifauna le operazioni di taglio dei maestosi alberi della Piazza Mazzini, in vista dei lavori di riqualificazione urbana progettati dal Comune della cittadina toscana.

La diffida segue l’istanza recentemente inoltrata (16 aprile 2018) con analoghe finalità.

Sono stati coinvolti il Ministero dell’Ambiente, il Comune di Poggibonsi, il Comando provinciale di Siena dei Carabinieri Forestali, informata preventivamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

Poggibonsi, Piazza Mazzini, nido

Poggibonsi, Piazza Mazzini, nido fra i rami degli alberi

Una perizia predisposta dal dott. Sandro Piazzini, ricercatore presso l’Università degli Studi di Siena, indica in almeno 9 i nidi attualmente esistenti su alberi e arbusti della Piazza.  Precisamente:

* n. 2 nidi di Colombaccio (Columba palumbus);

* n. 2 nidi di Tortora dal collare (Streptopelia decaocto);

* n. 2 nidi di Verdone (Chloris chloris);

* n. 1 nido di Verzellino (Serinus serinus);

* n. 1 nido di Merlo (Turdus merula);

* n. 1 nido di Capinera (Sylvia atricapilla).

Il Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) e la Passera d’Italia (Passer domesticus italiae) nidificano sugli edifici della Piazza Mazzini e utilizzano assiduamente l’area alberata per motivi alimentari, analogamente a Cardellino (Carduelis carduelis), Cinciarella (Cyanistes caeruleus), Gazza (Pica pica), Picchio muratore (Sitta europaea) e Taccola (Coloeus monedula);

Com’è noto, il Comune di Poggibonsi intende a breve procedere con la realizzazione del progetto “Intervento di riqualificazione di Piazza Mazzini (importo euro 2,3 milioni), rientrante nel Progetto di Innovazione Urbana promosso dai Comuni di Poggibonsi e Colle Val d’Elsa con finanziamento comunitario e della Regione Toscana, progetto che modificherebbe radicalmente lo spazio pubblico, ed eliminerebbe gli alberi storici.   I lavori sarebbero stati avviati in questi giorni.

albero in città

albero in città

Purtroppo, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena ha comunicato (nota prot. n. 657 del 9 gennaio 2018) che ritiene non si possa qualificare quale “bene culturale” la Piazza fondamentalmente a causa delle pesanti distruzioni subite durante il secondo conflitto mondiale, che hanno stravolto l’originario contesto urbanistico.

In ogni caso, non è questo il momento per procedere al taglio o potatura degli alberi: infatti, è in corso il periodo riproduttivo per le specie dell’avifauna selvatica.

E i nidi fra i rami degli alberi lo testimoniano.

L’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.

piazza mazzini ai primi del '900

Poggibonsi, Piazza Mazzini ai primi del ‘900

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato (artt. 544 ter cod. pen., 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) o violazioni di carattere amministrativo (art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica l’immediata inibizione di ogni operazione di taglio degli alberi nel periodo riproduttivo dell’avifauna e l’adozione delle opportune misure di salvaguardia.

Meglio ancora sarebbe lasciare definitivamente in pace gli alberi di Piazza Mazzini, ma il buon senso non si vende al mercato.  Purtroppo.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Poggibonsi, Piazza Mazzini con la neve

Poggibonsi, Piazza Mazzini con la neve (2018)

 

(foto Comitato popolare per Piazza Mazzini, S.D., archivio GrIG)

Che vogliamo fare della Sardegna?

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costa di Teulada

costa di Teulada

Venerdi 27 aprile 2018 è iniziata all’Ex Manifattura tabacchi di Cagliari la fase di ascolto pubblica sul disegno di legge regionale sul governo del territorio.

Sono intervenuto in rappresentanza del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus e queste sono le osservazioni e le proposte del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus consegnate al Presidente della Regione autonoma della Sardegna e alla IV Commissione permanente “Governo del territorio” del Consiglio regionale della Sardegna.

Il primo incontro è stato molto partecipato, chiunque ha potuto accedere e ha potuto prendere la parola: gli interventi sono stati – com’era prevedibile – di diverso tenore, ma sono giunte anche piccole sosprese, come la sostanziale contrarietà ad aumenti volumetrici nelle fasce costiere di massima tutela da parte del vice-presidente della locale Confindustria Nicola Palomba e del direttore di Coopagri Sardegna Pietro Tandeddu.

Seguiranno altri incontri nelle varie parti dell’Isola, sul sito web istituzionale della Regione aprirà uno spazio dedicato a contributi e proposte destinato anche ai lavori consiliari.

Partecipiamo, interveniamo.  Tutti, anche il semplice cittadino che abbia a cuore la propria Terra.

Procedura complessa: se son rose, fioriranno.

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Cagliari, apertura consultazione pubblica ddlr governo territorio

Cagliari, Ex Manifattura Tabacchi, apertura consultazione pubblica sul disegno di legge regionale sul governo del territorio (27 aprile 2018)

 

A.N.S.A., 27 aprile 2018

Urbanistica: Erriu, avanti senza paura.  Al via confronto pubblico, prima tappa a Cagliari.

“Ci rimetteremo alla volontà che sarà espressa durante il dibattito pubblico”. Esordisce così, l’assessore all’Urbanistica Cristiano Erriu in occasione del primo incontro convocato dalla Giunta all’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari con i portatori di interesse per discutere il ddl urbanistica che dovrebbe approdare in Aula entro luglio. Tuttavia, avverte Erriu alla luce delle osservazioni avanzate dal Campo progressista Sardegna, “non facciamoci spaventare dal rischio impugnazione della legge, non può costituire una barriera, d’altra parte a suo tempo anche il Ppr venne impugnato dal Governo”.

L’assessore ribadisce l’obiettivo del dibattito pubblico: “Acquisire il parere di tutti gli stakeholder, dei cittadini, degli amministratori locali e di tutti quanti hanno interesse alla realizzazione di una legge urbanistica nuova che aiuti la Sardegna a rendere più efficaci le politiche di salvaguardia e tutela a partire dal Ppr, e assicurare condizioni di sviluppo sostenibile per uscire dalla crisi”. Le questioni più controverse, ricorda Erriu, riguardano lo sviluppo turistico nelle coste.

“La Sardegna è penultima in Italia come utilizzo edilizio delle coste, siamo una regione virtuosa – osserva – ci sono territori come la Gallura che sono congestionati, altre aree di deserto e natura selvaggia”. Il turismo nell’Isola equivale al 7% del Pil, “ma con delle fortissime differenze – precisa l’esponente della Giunta – in Gallura vale il 30%, nel Sulcis e nel Medio Campidano il 2%”. Quindi, spiega, “immaginare che vi possa essere una riqualificazione degli alberghi esistenti anche con qualche limitato premio volumetrico, riteniamo che sia una base di discussione ragionevole per uno sviluppo che valorizzi l’esistente”.

Ovviamente, sottolinea il titolare dell’urbanistica, “diciamo no a nuovi alberghi dentro la fascia dei 300 metri e sì alla possibilità per chi già c’è di migliorare l’offerta aumentando la dimensione delle stanze o di realizzare qualche servizio in più che consenta di lavorare non solo a luglio e agosto ma anche a maggio ottobre”. “Questo – chiarisce – è il tema in discussione”. Presenti all’ex Manifattura vari rappresentanti delle associazioni ambientaliste, ma anche Federalberghi, Confapi, Copagri, Confartigianato, Confcommercio, Ance, Confindustria e le Camere di Commercio, ordini professionali e i sindaci. In generale gli ambientalisti, Italia nostra in primis, e poi il Gruppo di intervento giuridico, hanno ribadito la contrarietà a qualsiasi incremento di consumo del suolo nella fascia dei 300 metri.

Cavallino della Giara

Cavallino della Giara

STAKEHOLDER DIVISI – Mondo delle imprese e associazioni da una parte. ambientalisti dall’altra. Sul disegno di legge urbanistica, in particolare sulla possibilità di incrementi volumetrici negli alberghi esistenti nella fascia dei 300 metri, gli stakeholder restano divisi. I primi sono a favore, gli altri no. E’ la sintesi che emerge dal primo dei sei confronti pubblici in programma da qui a un mese sul testo che porta la firma dell’assessore Cristiano Erriu. “Dire che il turismo deve andare via dalle coste vuol dire impoverimento – taglia corto Maurizio de Pascale, presidente della Camera di commercio di Cagliari – siamo certi che il Consiglio regionale procederà ad approvare la legge con serietà consentendo a chi vuole investire di farlo”.

Stefano Mameli di Confartigianato imprese insiste sulla “necessità di velocizzare l’applicazione della norma: a questa legge chiediamo semplificazione in termini di strumenti finanziari, normativi e di capitale umano. In ogni caso la legge deve essere approvata e la responsabilità di questo è della politica”. Al presidente dell’ordine degli ingegneri di Cagliari, Sandro Catta, non dispiacciono le misure di spostamento delle volumetrie, “ma per incentivarle – spiega – si può pensare di lavorare con premialità”. Inoltre, “se le norme devono andare nella direzione di non occupare nuovo suolo, allora bisogna agevolare le ristrutturazioni”. Il presidente di Federalberghi, Paolo Manca, fa notare che “questa legge ha 113 articoli, ma alla fine quelli che suscitano polemiche riguardano le strutture ricettive”.

Quindi, “scegliamo che strategia turistica vogliamo avere, lo sviluppo non può prescindere da una legge che ci permetta di governare il territorio, non si può discriminare chi si trova o meno nei 300 metri, a nessuno servono metri cubi se non sono funzionali a migliorare il prodotto”. Tra gli ambientalisti, Vincenzo Tiana di Legambiente appare il più possibilista: “Sì alla revisione della legge urbanistica, l’importante è che rispetti il Ppr favorendo le approvazioni dei Piani urbanistici comunali.

Abbiamo un grande bene territoriale ma dobbiamo migliorare la qualità del servizio turistico dando premialità a chi mette a norma le strutture”. Più rigidi Stefano Deliperi del Gruppo di Intervento giuridico e Maria Paola Morittu di Italia Nostra. “Gli incrementi volumetrici non possono essere indistinti, con questa legge saremmo al terzo incremento dopo i Piani casa”, denuncia Deliperi. “Che la Sardegna abbia bisogno di incrementare volumi non è mai stato provato, anzi”, chiarisce la rappresentante di Italia Nostra.

Planargia, litorale

Planargia, litorale (foto Benthos)

SORU, OGNI SFORZO PER APPROVARE BUONA LEGGE – “Serve ogni sforzo per approvare una buona legge, e non una legge purché sia”. Al dibattito pubblico all’ex Manifattura Tabacchi interviene anche il padre del Piano paesaggistico regionale (Ppr), Renato Soru, l’unico non portatore di interesse a prendere la parola. L’europarlamentare del Pd insiste sulla necessità di semplificare le norme che consentiranno ai Comuni di approvare i Piani urbanistici comunali.

“Senza i Puc – spiega – il Ppr resta un vincolo, esisterà solo quando saranno operativi i Puc che i sindaci hanno la responsabilità di approvare”. Sugli altri nodi della legge, Soru argomenta: “Prendo atto della volontà della Giunta di stralciare l’articolo 43 sull’opportunità di realizzare progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico, e l’allegato 4 sui criteri di calcolo delle cubature Comune per Comune”.

Quanto all’art. 31 che prevede incrementi volumetrici nella fascia dei 300 per gli alberghi che non hanno già usufruito del Piano casa, l’ex governatore chiarisce: “Saranno una novantina in tutto, è giusto aiutarli a stare sul mercato”. Un appunto sul testo: “170 pagine sono troppe – osserva – bisogna avere la capacità di essere generali e astratti”.

Soru non era l’unico politico presente all’ex Manifattura. A parte l’assessore all’Urbanistica, Cristiano Erriu, c’erano il governatore Francesco Pigliaru, il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, il presidente della commissione Urbanistica Antonio Solinas, il segretario regionale del Pd Giuseppe Luigi Cucca, Eugenio Lai di Mdp e il presidente dell’Anci Emiliano Deiana. Nessuno di loro ha parlato.

 

Teulada, complesso "Rocce Rosse" (residence + "seconde case")

Teulada, complesso “Rocce Rosse” (residence + “seconde case”)

da Videolina, 27 aprile 2018

URBANISTICA, LA LEGGE ”ESCE” DAL PALAZZO: «TEMPI RAPIDI E NORME CERTE». (Stefano Fioretti)

 

 

da Sardinia Post, 27 aprile 2018

Gli ambientalisti contro tutti: “Basta cemento nella fascia dei 300 metri”.

 

La Nuova Sardegna del 28 aprile 2018

La Nuova Sardegna, 28 aprile 2018

 

L'Unione Sarda, 28 aprile 2018

L’Unione Sarda, 28 aprile 2018

Ginepro sulle dune

Ginepro sulle dune

(foto Benthos, Cristiana Verazza, S.D., archivio GrIG)

 

Bonificata una discarica abusiva nelle campagne di Rovolon (PD).

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Rovolon, discarica abusiva

Rovolon, Via Costagliola Monticello, discarica abusiva con abbruciamento di rifiuti

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Veneto aveva inoltrato (nota del 4 gennaio 2018) una richiesta di bonifica ambientale in relazione a una discarica abusiva di rifiuti vari in parte bruciati rinvenuta nelle campagne di Rovolon (PD), in Via Costigliola Monticello, nel parco naturale regionale dei Colli Euganei.

Il Servizio comune di Polizia locale dell’Unione Retenus ha comunicato (nota prot. n. 1721 del 23 aprile 2018) l’avvenuta bonifica ambientale svolta alla fine di marzo 2018 da parte di una Cooperativa sociale impegnata in attività di coltivazione delle aree interessate.

Vetro, metalli, plastica, rifiuti vari in parte bruciati sono stati rimossi.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Veneto auspica una puntuale vigilanza per prevenire analoghi atti di inquinamento, pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Veneto

 

cartello divieto di discarica

(foto M.Z., archivio GrIG)

Le modifiche non sostanziali dei piani regionali di gestione dei rifiuti non devono essere sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica.

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macchia meditarranea (ginestre, olivastri, cisto)

macchia meditarranea (ginestre, olivastri, cisto)

Decisione di grande rilievo da parte del T.A.R. Sardegna in tema di programmazione della gestione dei rifiuti.

La sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 18 aprile 2018, n. 349 ha respinto i ricorsi di alcuni Comuni (Olzai, Sarule, Arzana), del Comitato “Non Bruciamoci il Futuro” e dell’Associazione “Zero Waste Sardegna” del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti della Sardegna.

I Soggetti ricorrenti contestavano fondamentalmente la decisione regionale di esser ricorsi al procedimento di verifica della assoggettabilità alla valutazione ambientale (artt. 6, comma 3°, e 12 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) applicabile nei casi in cui il piano coinvolga l’uso di piccole aree a livello locale o configuri “modifiche minori” di un piano precedente già sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Vienna, inceneritore

Vienna, inceneritore

I Giudici amministrativi sardi – sulla base di precedenti decisioni del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 2017, nn. 3559, 3560 e 3561) – sono stati di diverso avviso.

Infatti, il piano regionale di gestione dei rifiuti, “con riferimento all’impianto di Tossilo-Macomer, aveva previsto quanto segue (par. 9.3.4, punto 9, pag. 475 del piano, all. 6, doc. 5, del fascicolo del Comitato):

«9. interventi di revamping dell’impianto di termovalorizzazione di Macomer per una potenzialità termica di 25 Gcal/h e potenzialità massica di circa 60.000 t/a; l’intervento è connesso all’opzione della scelta di un sistema regionale a 3 poli di valorizzazione energetica (scenario E) mentre l’impianto va dismesso nel caso di attuazione dello scenario D (due poli)».

Pertanto, il potenziamento dell’impianto di cui trattasi, finalizzato a ottenere il trattamento massimo di 60.000,00 t/a, non costituisce una novità introdotta dal piano di gestione dei rifiuti approvato nel 2016, essendo, al contrario, una precisa direttiva contenuta nel piano precedente”.

Nel piano regionale di gestione dei rifiuti era, quindi, già previsto il c.d. revamping dell’impianto di Macomer – Tossilo, non comportando la realizzazione di un nuovo impianto, ma l’ammodernamento e il potenziamento di quello esistente fino al trattamento di 60.000 tonnellate annue: non è irragionevole per il T.A.R. isolano escludere il ricorso al procedimento di valutazione ambientale strategica, perché si tratta di uno di quei casi in cui il piano già sottoposto a V.A.S. sia stato successivamente soggetto a “modifiche minori” e l’Autorità competente abbia valutato che non si producano “impatti significativi sull’ambiente”, in linea con la previsione dell’art. 6, comma 3°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

Inoltre, “nel rapporto preliminare ambientale predisposto per il piano del 2008 … , sono state esaminate e descritte compiutamente le diverse ipotesi (contenute nei cc.dd. scenari), fra le quali anche quella comprensiva del mantenimento in funzione dell’impianto di Macomer (anche se in via transitoria, ma – come statuito dal Consiglio di Stato nelle sentenze sopra citate – senza che fosse individuata una precisa scadenza per la dismissione)”: per il Giudice amministrativo di primo grado non emerge nemmeno un difetto dell’istruttoria posta a base della decisione finale (determinazione dirigenziale R.A.S. n. 32113/1187 del 19 dicembre 2008).

Non accolte neanche le censure prospettate in relazione alla pretesa carenza di partecipazione dei Comuni alla fase istruttoria della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. (art. 14, commi 4° e 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.): “E’ pur vero che non risulta pubblicata la proposta di aggiornamento del piano, ma la pubblicazione della notizia e il fatto che il rapporto preliminare riproduce in larga parte la proposta di piano, induce a ritenere che gli interessati siano stati posti in condizione di prendere conoscenza dell’avvio della procedura ed (eventualmente) partecipare al procedimento in questione. E tra gli interessati debbono essere ricompresi anche i Comuni”.

I Comuni, anche ai fini di cui all’art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., sarebbero, quindi, potuti intervenire, avendo comunque ricevuto informazioni sufficienti riguardo l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativa all’aggiornamento dei piano regionale di gestione dei rifiuti del 2016.

Dott. Stefano Deliperi

 

fumi industriali

 

00349/2018 REG.PROV.COLL.

00189/2017 REG.RIC.

00190/2017 REG.RIC.

Stemma Repubblica Italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2017, proposto da:

Comune di Olzai, in persona del Sindaco pro tempore;

Comune di Sarule, in persona del Sindaco pro tempore;

Comune di Arzana, in persona del Sindaco pro tempore;

Comune di Gavoi, in persona del Sindaco pro tempore; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Alessandra Camba, con domicilio eletto presso l’ufficio legale della Regione, in Cagliari viale Trento 69;

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:
Comitato “Non Bruciamoci il Futuro” e Associazione “Zero Waste Sardegna”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani e Alessandra Camba, con domicilio eletto presso l’ufficio legale della Regione in Cagliari, viale Trento 69;

per l’annullamento,

quanto al ricorso n. 189 del 2017:

– della Delibera della Giunta Regionale n. 69/15 del 23.12.2016, pubblicata nel BURAS nel bollettino n. 4 del 19.01.2017, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2016, nonché per l’annullamento del medesimo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e di ogni altro atto comunque connesso, anche allo stato ignoto e, solo ove occorra, della Determinazione del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali n. 747 del 6.12.2016;

quanto al ricorso n. 190 del 2017:

– della Delibera della Giunta Regionale n. 69/15 del 23.12.2016, pubblicata nel BURAS nel bollettino n. 4 del 19.01.2017, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2016, nonché per l’annullamento del medesimo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e di ogni altro atto comunque connesso, anche allo stato ignoto e, solo ove occorra, della Determinazione del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali n. 747 del 6.12.2016.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. – Con i ricorsi in esame, si chiede l’annullamento degli atti relativi al piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna, n. 69/15 del 23 dicembre 2016. Riferiscono i ricorrenti che il predetto piano regionale è stato approvato a seguito dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione U.E. motivata dal fatto che la Regione Sardegna non aveva adempiuto all’obbligo di aggiornare ogni sei anni il piano di gestione dei rifiuti, in violazione degli artt. 28, 30 e 22 della Direttiva 2008/98/CE (il piano precedente, infatti, risultava scaduto nel 2014). Peraltro, secondo i ricorrenti, il nuovo piano regionale sarebbe illegittimo in quanto, come si vedrà meglio nella parte in diritto, la sua approvazione non è stata sottoposta alla preliminare valutazione ambientale strategica.
  2. – Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che i ricorsi siano respinti. Nella memoria conclusiva, la difesa regionale rammenta quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nelle sentenze nn. 3559, 3560 e 3561 del 18 luglio 2017, che – nel riformare in parte le sentenze del TAR Sardegna n. 627, 628 e 629 del 15 luglio 2016 – ha confermato la legittimità dell’operato dell’amministrazione regionale e ha ritenuto non necessario sottoporre alla V.A.S. l’aggiornamento del piano regionale dei rifiuti urbani posto che anche il c.d. revamping del termovalorizzatore di Macomer era già previsto nel precedente piano regionale e, quindi, non può essere considerata modifica di natura sostanziale.
  3. – I ricorsi in epigrafe sono stati chiamati all’udienza pubblica del 29 novembre 2017 e, all’esito della discussione delle parti, trattenuti in decisione.
  4. – Preliminarmente, occorre disporre la riunione dei ricorsi in esame, ai sensi dell’art. 70 del codice del processo amministrativo, data la loro evidente connessione oggettiva, sia perché sono impugnati gli stessi provvedimenti amministrativi, sia perché sono proposte le medesime questioni giuridiche.
  5. – Come accennato, con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 3, par. 2, della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 6, comma 2, e 11 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 8 dell’Allegato C alla D.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto sul piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale della R.A.S. del 23 dicembre 2016, n. 69/15, non è stata effettuata la valutazione strategica ambientale (V.A.S.), di cui al richiamato art. 6 del d.lgs. n. 152/2016. La mancanza della V.A.S. non potrebbe essere sostituita dal procedimento di verifica della assoggettabilità alla valutazione ambientale (di cui agli articoli 6, comma 3, e 12 del d.lgs. n. 152/2016), come ritenuto dalla Regione, atteso che il predetto procedimento è normativamente previsto nei casi in cui il piano coinvolga l’uso di piccole aree a livello locale o configuri “modifiche minori” di un piano precedente già sottoposto a V.A.S. . Ad avviso dei ricorrenti, il piano approvato con l’impugnata deliberazione regionale contiene modifiche sostanziali e determina conseguentemente nuovi e rilevanti impatti ambientali, e si basa su una situazione ambientale e su dati completamente diversi da quelli considerati all’epoca della valutazione ambientale strategica effettuata sul precedente piano approvato nel 2008.

In particolare, il piano approvato nel 2016 si discosta dalla programmazione precedente per quanto riguarda l’impianto di Macomer. Nel piano regionale del 2008, si prevedeva il mantenimento in funzione di tale impianto esclusivamente per un periodo transitorio, in attuazione della opzione per uno scenario incentrato su due poli (un impianto a Macchiareddu – Cagliari; altro impianto a Fiumesanto – Sassari); con la previsione della sua totale dismissione, sebbene tale decisione fosse stata rinviata alle scelte da effettuare col Piano d’Ambito. Ne deriverebbe, in primo luogo, che la V.A.S. effettuata nel corso della approvazione del piano del 2008 riguardava solo il sistema a due poli, non l’impatto ambientale riconducibile all’impianto di Macomer, posto che lo stesso era destinato a essere dismesso. Peraltro, anche l’eventuale decisione di mantenere l’impianto di Macomer (da assumere, come visto, col Piano d’Ambito) avrebbe necessariamente richiesto una nuova valutazione ambientale strategica.

Inoltre, il piano approvato nel 2016 non si limita a mantenere in via transitoria l’impianto di Macomer, ma si dispone (con il cosiddetto revamping) un vero e proprio nuovo impianto con una potenza raddoppiata rispetto a quella esistente (si passerebbe, secondo i ricorrenti, da circa 36.000 t/a a circa 60.000 t/a).

Altre modifiche di natura sostanziale, introdotte col piano del 2016, sarebbero rappresentate:

– dai dati sulle stime di produzione e trattamento dei rifiuti, variati rispetto alle previsioni del 2008;

– dalla introduzione di tecniche sperimentali di separazione delle frazioni di rifiuto riciclabili;

– dalla previsione di nuovi criteri per l’individuazione delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti.

Con ulteriori rilievi, i ricorrenti insistono sulla necessità di sottoporre alla V.A.S. il piano di gestione dei rifiuti approvato nel 2016, osservando come la decisione di approvare il piano sia stata adottata sulla scorta di una serie di dati e analisi ambientali non aggiornate, posto che si riferiscono alla situazione ambientale rilevata ormai oltre dieci anni orsono; il che dimostrerebbe, oltre che il difetto di istruttoria, anche la inidoneità della V.A.S. effettuata sul piano del 2008 e la necessità di una nuova valutazione per il nuovo piano approvato nel 2016.

  1. – Il motivo non è fondato.

6.1. – In linea di fatto, occorre precisare che il piano del 2008, con riferimento all’impianto di Tossilo-Macomer, aveva previsto quanto segue (par. 9.3.4, punto 9, pag. 475 del piano, all. 6, doc. 5, del fascicolo del Comitato):

«9. interventi di revamping dell’impianto di termovalorizzazione di Macomer per una potenzialità termica di 25 Gcal/h e potenzialità massica di circa 60.000 t/a; l’intervento è connesso all’opzione della scelta di un sistema regionale a 3 poli di valorizzazione energetica (scenario E) mentre l’impianto va dismesso nel caso di attuazione dello scenario D (due poli)».

6.2. – Pertanto, il potenziamento dell’impianto di cui trattasi, finalizzato a ottenere il trattamento massimo di 60.000,00 t/a, non costituisce una novità introdotta dal piano di gestione dei rifiuti approvato nel 2016, essendo, al contrario, una precisa direttiva contenuta nel piano precedente. Il punto è stato esaminato anche nelle sentenze del Consiglio di Stato invocate dalla Regione (Cons. St., IV, nn. 3559, 3560 e 3561, del 18 luglio 2017, con le quali sono state riformate le sentenza di primo grado di questo Tribunale, nn. 627, 628 e 629 del 15 luglio 2016), nelle quali si è giunti alla conclusione che nel piano 2008 era già previsto l’ammodernamento e il potenziamento (revamping) dell’impianto di Macomer (nei termini sopra richiamati) e che l’intervento in questione non comportava la realizzazione ex novo di un impianto, ma il potenziamento di quello esistente.

Viene meno, conseguentemente, il presupposto più significativo su cui si basa la tesi dei ricorrenti secondo cui era necessario sottoporre alla V.A.S. il piano approvato nel 2016, ove si tenga conto del dato normativo costituito dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 che esclude la valutazione ambientale strategica nei casi in cui il piano già sottoposto a V.A.S. sia successivamente soggetto a «modifiche minori» e solo se «l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente».

6.3. – Quanto alle ulteriori argomentazioni dei ricorrenti, non può essere condiviso nemmeno il rilievo basato sulla insufficienza della valutazione ambientale strategica effettuata nel 2008, dal momento che l’assunto non è adeguatamente dimostrato; mentre invece dalla documentazione in atti risulta che, nel rapporto preliminare ambientale predisposto per il piano del 2008 (doc. 8 del Comitato), sono state esaminate e descritte compiutamente le diverse ipotesi (contenute nei cc.dd. scenari), fra le quali anche quella comprensiva del mantenimento in funzione dell’impianto di Macomer (anche se in via transitoria, ma – come statuito dal Consiglio di Stato nelle sentenze sopra citate – senza che fosse individuata una precisa scadenza per la dismissione). Rapporto che, insieme alla “monografia istruttoria”, è alla base delle valutazioni conclusive in ordine alla V.A.S. sul piano del 2008, come emerge dalla motivazione del provvedimento conclusivo (di cui alla determinazione dirigenziale n° 32113/1187 del 19 dicembre 2008, doc. 12 della Regione)

Per cui non vi sono sufficienti elementi per sostenere che la valutazione ambientale strategica sul piano del 2008 non ha annoverato anche le ricadute ambientali connesse all’impianto di Macomer e alla decisione di potenziarlo.

6.4. – Con riferimento, infine, al dedotto difetto di istruttoria, le contestazioni appaiono non pertinenti o comunque generiche, posto che non è chiara la relazione di incidenza tra l’asserita variazione dei dati sulle stime di produzione e trattamento dei rifiuti, o la previsione di tecniche sperimentali di separazione delle frazioni di rifiuto riciclabili, e «gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione» del piano, oggetto della valutazione ambientale strategica (arg. ex artt. 6, comma 3, e 11, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006).

6.5. – In conclusione, il motivo deve essere integralmente respinto.

  1. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, per i diversi profili di illegittimità che hanno inficiato il procedimento di verifica della assoggettabilità, come posto in essere dalla Regione. In primo luogo, i ricorrenti denunciano la mancata partecipazione al procedimento di verifica dei Comuni e degli enti gestori delle aree protette. In secondo luogo, il rapporto preliminare ambientale (presupposto richiesto dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), predisposto dal servizio regionale, sarebbe del tutto incompleto, in relazione ai criteri cui si sarebbe dovuto ispirare (criteri stabiliti dall’allegato C1 approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 2012). In terzo luogo, anche il provvedimento con il quale è stata appurata l’esclusione dalla assoggettabilità alla V.A.S. sarebbe affetto da diversi profili di eccesso di potere (per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione); in particolare, per non aver tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti consultati, segnatamente dalla Provincia di Nuoro. Il provvedimento è anche contraddittorio, in quanto lo stesso servizio regionale (il SAVI) si era già pronunciato in precedenza nel senso che la scelta di mantenere l’impianto di Macomer era subordinata allo svolgimento di una nuova V.A.S. .
  2. – Il motivo non coglie nel segno, risultando dalla documentazione in atti il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale (ossia, secondo la definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. s), del d.lgs. cit., delle «pubbliche amministrazioni [ed] enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti»): cfr. il verbale dell’incontro del 2 novembre 2016 (doc. 16 della Regione).

Per quanto concerne la partecipazione dei Comuni al procedimento di verifica della assoggettabilità alla V.A.S. di un piano o programma, viene in rilievo l’art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, che delinea un subprocedimento per la partecipazione del pubblico interessato al piano o programma, che inizia con la pubblicazione della proposta di piano e del rapporto preliminare (nelle forme del deposito presso i propri uffici e della pubblicazione sul sito web dell’amministrazione competente), finalizzato alla acquisizione delle osservazioni degli interessati. Nel caso di specie, tali adempimenti sono stati sostanzialmente rispettati attraverso la pubblicazione sul sito web di “SardegnaAmbiente” della notizia relativa all’avvio del procedimento di verifica della assoggettabilità e dalla pubblicazione del rapporto preliminare. E’ pur vero che non risulta pubblicata la proposta di aggiornamento del piano, ma la pubblicazione della notizia e il fatto che il rapporto preliminare riproduce in larga parte la proposta di piano, induce a ritenere che gli interessati siano stati posti in condizione di prendere conoscenza dell’avvio della procedura ed (eventualmente) partecipare al procedimento in questione. E tra gli interessati debbono essere ricompresi anche i Comuni.

  1. – Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 199 del d.lgs. n. 152/2006, per l’esclusione dei Comuni dall’intero procedimento amministrativo che ha condotto all’approvazione del Piano 2016. Sotto questo profilo si richiama anche quanto previsto dall’art. 31 della direttiva 2008/98/CE, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 17 giugno 2015, con la quale sono stati dettati gli «Indirizzi per l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani», in cui era previsto un protocollo d’intesa con l’ANCI Sardegna e il Consiglio delle Autonomie Locali, che non è mai stato stipulato.
  2. – Anche questo motivo non merita accoglimento.

L’art. 199, comma 1, cit., pur prescrivendo un generico dovere di sentire gli enti locali, non indica le specifiche modalità attraverso le quali si debbano acquisire le opinioni delle amministrazioni interessate dal piano o programma. E d’altronde, immaginare che la partecipazione al procedimento di approvazione del piano regionale sui rifiuti si debba svolgere mediante la consultazione di ogni singolo Comune, costituirebbe, se non altro, una interpretazione in contrasto col principio generale di non aggravamento dei procedimenti amministrativi.

Come risulta dalla documentazione in atti, la consultazione è intercorsa sia con le Province (in quanto soggetti competenti in materia ambientale: si veda verbale sopra richiamato; ma si veda anche il verbale del 13 dicembre 2016, doc. 14 della Regione), sia con l’associazione regionale dei Comuni ANCI Sardegna (si veda il verbale dell’incontro tenutosi il 22 dicembre 2016, doc. 13 della Regione), sia con i consorzi industriali (verbale 11 dicembre 2016, doc. 15 della Regione). Pertanto, rammentato che la pubblicazione dell’avvio della procedura di verifica della assoggettabilità ha consentito a tutti gli interessati (compresi i Comuni) di prendere conoscenza dei contenuti del piano e di formulare le loro osservazioni, deve ritenersi che il modo di procedere dell’amministrazione regionale non possa essere censurato nemmeno per quanto concerne il coinvolgimento degli enti locali nell’approvazione finale del piano 2016.

  1. – I ricorsi in esame, in conclusione, debbono essere integralmente respinti.
  2. – Le spese giudiziali debbono essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda amministrativa esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li rigetta.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Francesco Scano

IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria il 18 aprile 2018

 

Sardegna, macchia mediterranea sul mare

Sardegna, macchia mediterranea sul mare

(foto da Wikipedia, da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)

Cagliari e Sant’Efisio.

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Cagliari, processione di S. Efisio

Cagliari, processione di S. Efisio

Cagliari e Sant’Efisio, un rapposto straordinario, senza tempo.

Solo un piccolo e semplice omaggio a una delle più sentite e belle feste di popolo e religiose della Sardegna, quella di S. Efisio, a Cagliari.

Copia di Cagliari, Festa di S. Efisio, miliziani

Cagliari, Festa di S. Efisio, i Miliziani

Ormai sono ben 362 anni, con ogni tempo, anche fra le macerie, con la Città distrutta dai bombardamenti aerei alleati durante la II guerra mondiale.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

(foto S.D., archivio GrIG)

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