Come noto, il decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i. ha introdotto nel nostro Ordinamento ipotesi di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, qualora si tratti di reati compiuti nell’interesse o a vantaggio della società/ente (art. 5), in particolare in relazione alla commissione di reati ambientali (art. 25 undecies).
In particolare, “la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono” (art. 36) e “il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende” (art. 38, comma 1°).
Di grande interesse è la relazione L’individuazione delle responsabilità nelle organizzazioni complesse e l’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 nei reati ambientali recentemente tenuta dal cons. Alessio Scarcella nel corso di un incontro di studio presso la Scuola Superiore della Magistratura.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 14 giugno 2017
L’individuazione delle responsabilità nelle organizzazioni complesse e l’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 nei reati ambientali. (Alessio Scarcella, Consigliere presso la Corte di cassazione)
Relazione tenuta alla Scuola Superiore della Magistratura nell’incontro di studio sul tema “L’accertamento della responsabilità penale nei reati ambientali ed urbanistici” (Scandicci, Villa di Castelpulci, 10-12 aprile 2017)
(foto A.N.S.A., S.D., archivio GrIG)
