San Gimignano è una cittadina di straordinario interesse storico-culturale in Provincia di Siena.
Nemmeno 8 mila abitanti, il suo centro storico ha in gran parte mantenuto il tessuto urbanistico medievale, nonostante alcuni interventi del XIX e XX secolo. Basti pensare che vicino alla Chiesa Collegiata, il Duomo romanico, svettano ancora ben 15 delle 72 originarie case-torri medievali.
E’ sicuramente uno dei migliori esempi giunti fino a noi di struttura urbana del periodo comunale e per questo è entrato a far parte del Patrimonio dell’umanità dell’U.N.E.S.C.O.
L’intero centro storico e un’ampia area intorno sono tutelati con specifico vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (area individuata con D.M. 25 marzo 1965), mentre ben 122 edifici storici sono tutelati specificamente con vincolo storico-culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Ma non solo.
“L’intera città di San Gimignano” entro la storica cinta muraria, individuata in puntuale pianta catastale, beneficia anche di una forma ancor più stringente di salvaguardia, quella discendente dalla legge n. 364/1909, con provvedimento di individuazione con D.M. 13 febbraio 1928, oggetto anche di un recente parere dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo (prot. n. 36443 del 29 dicembre 2016): in pratica, non può esser modificato o realizzato alcun edificio senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente, che può dettare le opportune prescrizioni per la conservazione del centro storico.
Sarebbe stato recentemente sottoscritto un accordo (artt. 6 e 112 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) fra Comune di San Gimignano e la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena per la più opportuna gestione dei provvedimenti urbanistico-edilizi alla luce del vincolo di cui alla legge n. 364/1909, tuttavia sorge spontanea una domanda: sono stati realizzati edifici o modifiche o ampliamenti di edifici nel centro storico di San Gimignano senza adeguata valutazione del loro inserimento in un contesto di valore storico-culturale e ambientale unico al mondo?
E se questo è avvenuto, che cosa intendono fare Comune, Soprintendenza e Regione Toscana?
Come noto, gli artt. 160 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e gli artt. 27 e 39 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. prevedono la possibilità rispettivamente da parte della Soprintendenza, da parte del Comune e da parte della Regione competenti di ordinare il ripristino ambientale di interventi non autorizzati e di annullare i titoli abilitativi edilizi in presenza di illegittimità e motivi di interesse pubblico anche oltre il termine di 18 mesi di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. (vds. T.A.R. Veneto, Sez. II, 22 luglio 2016, n. 861).
Nei prossimi giorni, il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus inoltrerà in proposito una specifica richiesta di informazioni ambientali.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
(foto da 10Cose.it, Wikipedia, E.R., archivio GrIG)
