Una delle richieste che ci giunge più spesso riguarda la “difesa” degli alberi nei giardini condominiali.
Nei condomini delle nostre città – è noto – vivono persone di ogni tipologia, compresi gli odiatori degli alberi a oltranza. Talvolta si trovano anche amministratori di condominio più o meno disinvolti, ma vi sono anche casi di alberi malati o pericolanti. Per non far mancare nulla, accade anche che funzionari comunali diano indicazioni scorrette e così il caos regna felice sul condominio di turno.
Spesso sono i poveri alberi a farne le spese.
Eppure gli alberi danno ogni giorno la vita alle città. Sì, non solo offrono qualità ambientale, ma permettono la stessa possibilità di avere condizioni ambientali minimali per poter soggiornare e lavorare nelle nostre città.
Ecco perché anche i singoli alberi condominiali sono importanti, l’ha confermato autorevolmente la stessa Corte di cassazione (“i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – seppure presenti in un giardino condominiale – appaiono ‘irreversibili’ non solo per i condomini ma per tutti i cittadini”, Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2005, n. 24396).
Ne abbiamo già parlato, ma ritorniamo sull’argomento, visto l’ampio interesse.
In via generale, il taglio degli alberi e delle piante condominiali necessita del consenso di tutti i condòmini, visto che si tratta della “distruzione” di un bene comune, un’innovazione altrimenti vietata (artt. 1120-1122 cod. civ.).
Gli alberi e le piante, infatti, sono da considerarsi “beni comuni” dei condòmini, in quanto l’elencazione operata dal codice civile (art. 1117) ha valore puramente esemplificativo (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20249). Si può prescindere dall’unanimità dei condòmini soltanto nel caso in cui l’albero o la pianta costituisca fonte di pericolo (es. rischio di caduta, malattia, ecc.) debitamente documentata con perizia da parte di professionista abilitato.
Molto interessante è la seguente massima giurisprudenziale: “…L’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore … La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla ed impugnabile in ogni tempo” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008, n. 478).
Non solo. In caso di presenza di vincolo ambientale/paesaggistico discendente dalla legge (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) o, in Sardegna, dal piano paesaggistico regionale – P.P.R. (1° stralcio costiero), è necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) da parte del Servizio tutela paesaggistica regionale o del Comune sub-delegato, previo parere della competente Soprintendenza.
Per esempio, buona parte del territorio comunale di Cagliari è tutelato con il vincolo paesaggistico/ambientale e anche un eventuale taglio di alberi condominiali nelle zone tutelate necessita di autorizzazione paesaggistica.
Come far constatare la propria opposizione al taglio di alberi e piante condominiali in assenza di pericolo o malattia debitamente certificati? Il condòmino dovrà inviare una raccomandata a.r. o via p.e.c. all’amministratore del condominio, significando la propria volontà contraria. Nel caso in cui non se ne prenda atto, il condòmino può agire per il risarcimento del danno in sede civile.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
(foto per conto GrIG, E.R., M.F., S.L., archivio GrIG)
