Quantcast
Channel: Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3686

Gli strumenti attuativi non sono eterni.

$
0
0
Pula, Is Molas, cantiere edilizio

Pula, Is Molas, cantiere edilizio

Gli strumenti urbanistici attuativi non beneficiano della vita eterna.

Come già sostenuto, non esistono diritti edificatori tendenzialmente senza scadenza (vds. sentenza Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656) e nemmeno strumenti urbanistici attuativi (piani di lottizzazione e piani particolareggiati) aventi efficacia potenzialmente sine die (vds. sentenza sez. VI, 5 luglio 2013, n. 5807, sentenza Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969).

Lo ha ribadito recentemente il T.A.R. Umbria con la sentenza, Sez. I, 28 novembre 2016, n. 745, che ha sottolineato come il termine massimo decennale non sia suscettibile di proroga nemmeno su accordo delle parti interessate (Comune e Soggetto privato), in quanto previsto ex lege.

Se è vero, infatti, che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (P.T.C., P.R.G., P.U.C.) hanno durata indeterminata (artt. 6, 11 della legge n. 1150/1942 e s.m.i.), al piano di lottizzazione non può che applicarsi il termine decennale per analogia con quanto previsto per il piano particolareggiato (art. 17 della legge n. 1150/1942 e s.m.i.): “la durata massima dei piani di lottizzazione, se ad essi non fosse applicabile il termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati, sarebbe quella, indeterminata, degli strumenti urbanistici generali, invece di quella decennale dello strumento urbanistico attuativo: il che costituirebbe di per sé motivo di incoerenza” (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969).

Badesi, cantiere edilizio in area dunale (maggio 2013)

Badesi, cantiere edilizio in area dunale (maggio 2013)

Così il termine decennale è previsto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, quanto per l’edificazione dei singoli lotti: “non giova … rilevare che l’art. 28 della LUN (legge urbanistica nazionale n. 1150/1942, n.d.r.), come modificato dall’art. 8 della L. 6 agosto 1967 n. 765, preveda un termine decennale soltanto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e non per l’edificazione dei singoli lotti, tenuto conto che la fissazione di un termine risponde ad un preminente interesse pubblico, non soltanto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l’edificazione dei lotti”. E ancora: “il disegno di fissazione di un termine di decadenza per le licenze prima, poi per le concessioni edilizie e poi, ancora, per i permessi di costruire, diretto ad assicurare l’effettività e l’attualità delle nuove previsioni urbanistiche, sarebbe incompleto alla fonte se, prima del rilascio del titolo abilitativo, le lottizzazioni convenzionate avessero l’efficacia di condizionare a tempo indeterminato, con l’affidamento dei suoi titolari, la pianificazione urbanistica futura” (ancora Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969).

Si tratta, ormai, di giurisprudenza costante.

Infatti, si deve rammentare che “l’art.28 della predetta legge n. 1150/1942, così come modificato dall’art.8 L. 6.8.1967, n.765, avendo dato un particolare rilievo al ruolo dei piani di lottizzazione (che costituiscono ormai strumenti urbanistici specifici preordinati e normalmente alternativi rispetto ai piani particolareggiati), deve essere applicato in via analogica ai piani di lottizzazione medesimi, con la conseguenza che va riconosciuta anche ad essi l’applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati (art. 16, comma 5, L. n. 1150/1942) e decorso il quale divengono inefficaci per la parte inattuata (art.17, comma 1, della stessa legge), salvi gli allineamenti e le prescrizioni di zona nel rispetto sia dell’interesse pubblico per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (cui si riferisce l’art. 28 cit.) che per quello volto alla edificazione dei lotti (cfr. Cons. St., Sez. IV, 3.11.1998, n. 1412; 25.7.2001, n. 4073)”, così come autorevolmente interpretato da Cons. Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 200/2003. E così vari altri pronunciamenti giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6170; Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 200; Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 1999, n. 286; Cons. Stato, 3 novembre 1998, n. 1412).

Opportunamente ricorda infine il Consiglio di Stato che nemmeno “può ipotizzarsi una proroga tacita del termine di efficacia di una convenzione di lottizzazione, in conseguenza del rilascio di concessione edilizia da parte del Comune, ovvero in difetto di una espressa revoca della stessa convenzione o della modifica o della introduzione di un nuovo strumento urbanistico, poiché costituisce avviso pacifico in giurisprudenza che, in materia urbanistico-edilizia, l’amministrazione può correttamente manifestare la sua volontà soltanto mediante atti aventi la forma scritta e cioè, avuto presente il caso in esame, o con una nuova convenzione sempre che coerente con le previsioni urbanistiche del territorio comunale e con l’eventuale specifica qualità dei suoli, o con un riesame di quella scaduta, nell’esercizio, ovviamente, dei propri poteri discrezionali volti ad una nuova valutazione di tutti gli interessi in gioco” (sempre Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969).

Pula, Is Molas, cartelli "inizio lavori"

Pula, Is Molas, cartelli “inizio lavori”

Anche, quindi, se vi fosse accordo fra le parti (Comune e Soggetto privato), “conformemente alla previsione di cui al primo comma dell’articolo 17 della legge urbanistica del 1942, deve ritenersi che il decorso del termine decennale previsto per l’esecuzione del piano particolareggiato (termine, questo, che nel caso di specie risulta certamente spirato) comporta la radicale inefficacia delle previsioni del piano in questione – per la parte rimasta inattuata -, restando fermo soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti ‘gli allineamenti e le prescrizioni di zona previsti dal piano stesso’” (Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2013, n. 5807).

Una pronuncia, quindi, che conforta la corretta gestione del territorio, assegnando alle attività di pianificazione attuativa un ragionevole ambito temporale per la relativa esecuzione e mantenendo ai pubblici poteri la possibilità – una volta spirati i termini ultimi di efficacia – di riconsiderare le scelte pianificatorie in vista di una migliore salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici.

Giusto per render l’idea, si tratta della fattispecie riscontrabile in concreto in relazione ai cantieri edilizi sulle dune di Badesi (OT), nelle campagne di Is Molas (Pula, CA), sul litorale di Terra Mala (Quartu S. Elena, CA) e in vari altri luoghi d’Italia.

Vedremo mai i conseguenti interventi da parte delle amministrazioni pubbliche e della magistratura competenti?

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Quartu S. Elena, Terra Mala, lottizzazione San Luce, cartello pubblicitario

Quartu S. Elena, Terra Mala, lottizzazione San Luce, cartello pubblicitario

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 3 gennaio 2017

TAR Umbria Sez. I n.745 del 28 novembre 2016
Urbanistica. Piani di lottizzazione e/o particolareggiati.

Nel sistema normativo attualmente vigente i piani di lottizzazione e/o particolareggiati hanno durata decennale, sicché, decorso infruttuosamente detto termine, essi perdono efficacia. Tale limite temporale, specificatamente stabilito dagli artt. 16, comma 5, e 17 della legge n. 1150 del 1942 per i piani particolareggiati, non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo tra le parti e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo; ciò in quanto la convenzione è per certo un atto accessorio al piano di lottizzazione, deputato alla regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere ed il Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dal piano medesimo, ma che, tuttavia, non può incidere sulla validità massima, prevista dalla legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria.

********************

00745/2016 REG.PROV.COLL.

00347/2013 REG.RIC.

Stemma Repubblica Italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Coop Centro Italia soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Amici, C.F. MCAFBA68C07D653X, e Alarico Mariani Marini, C.F. MRNLRC31S26A475M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;

contro

Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Bartolini, C.F. BRTNTN67T27G478L, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci, 10;

nei confronti di

Magazzini Gabrielli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe La Spina, C.F. LSPGPP41M21H154W, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Baglioni, 36;

per l’accertamento

– quanto al ricorso introduttivo notificato il 2 agosto 2013 e depositato il successivo 17 settembre 2013: dell’inadempimento del Comune di Foligno delle obbligazioni assunte con la convenzione urbanistica sottoscritta il 21 novembre 2005, non essendo stata avviata la procedura espropriativa per l’acquisizione di aree di proprietà di soggetti non aderenti al consorzio per l’attuazione del P.P.E. “Il Campus”;

per l’annullamento

– quanto ai motivi aggiunti notificato il 30 dicembre 2014 e depositati il 10 gennaio 2015: della nota del Comune di Foligno in data 11 novembre 2014, prot.0057789, limitatamente alla parte in cui è stato chiesto a Coop Centro Italia soc. coop. entro perentorio termine di giorni 30 di provvedere al pagamento della somma di € 2.145.485,87 a titolo di indennità di esproprio, non ancora determinato nelle forme di legge, da corrispondere alla soc. Magazzini Gabrielli con l’avvertimento che in difetto di pagamento nel termine si procederà alla escussione della fidejussione rilasciata in garanzia;

per l’accertamento

– quanto alla domanda riconvenzionale del Comune di Foligno notificata il 27 febbraio 2015 e depositata il 10 marzo 2015: dell’obbligo di Coop. Centro Italia soc. coop di mettere a disposizione del Comune di Foligno la somma di € 2.145.485,87 a titolo d’indennità di esproprio (ricorso incidentale in via riconvenzionale); nonché per la condanna della ricorrente principale ad adempiere al predetto obbligo mettendo a disposizione senza indugio la predetta somma e per il risarcimento del danno derivante dall’eventuale mancata messa a disposizione di tale somma.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foligno e di Magazzini Gabrielli s.p.a.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale con domanda riconvenzionale proposto dal ricorrente incidentale Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Bartolini, C.F. BRTNTN67T27G478L, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci, 10;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con atto di ricorso (n.r.g. (347/13) notificato il 2 agosto 2013 e depositato il successivo 17 settembre 2013, Coop Centro Italia, in qualità di società incaricata in forza di convenzione urbanistica sottoscritta in data 21 novembre 2005, dei lavori di urbanizzazione di un’area industriale situata nel territorio del Comune di Foligno, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere che venga accertato il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato e/o ritardato avvio, da parte della predetta Amministrazione comunale, della procedura espropriativa per l’acquisizione delle aree di proprietà di soggetti non aderenti al consorzio per l’attuazione del P.P.E. di cui alla citata convenzione edilizia.

1.2. Nello specifico, la società ricorrente chiede che il Comune di Foligno venga condannato al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma pari ad € 10.831.000,00, ovvero della diversa somma da stabilirsi nel corso del giudizio, anche ai sensi dell’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo.

1.3. Con successivo atto per motivi aggiunti, notificato il 30 dicembre 2014 e depositato il 10 gennaio 2015, l’odierna società ricorrente ha altresì domandato l’annullamento della nota del Comune di Foligno in data 11 novembre 2014, prot. 0057789, limitatamente alla parte in cui è stato chiesto alla medesima società di provvedere al pagamento della somma di € 2.145.485,87, a titolo di indennità di esproprio da corrispondere alla società Magazzini Gabrielli in qualità di attuale proprietaria di parte dei terreni da espropriare, con l’avvertimento che in difetto di pagamento nel termine si sarebbe proceduto alla escussione della fidejussione rilasciata in garanzia.

  1. Con ricorso incidentale proposto in via riconvenzionale ex art. 42, comma 5, c.p.a., notificato il 27 febbraio 2015 e depositato il 10 marzo 2015, il Comune di Foligno ha di contro chiesto l’accertamento, in via precauzionale, dell’obbligo per la società ricorrente principale di mettere a disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della convenzione urbanistica del 21 novembre 2005, la richiesta somma di € 2.145.485,87 da corrispondere a Magazzini Gabrielli s.p.a., a titolo di indennità di esproprio.
  2. Con memoria depositata in data 19 febbraio 2016, l’Amministrazione comunale ha infine chiesto il rigetto delle domande proposte dalla società ricorrente principale, in ragione dell’adozione del provvedimento di esproprio delle aree in questione (cfr. decreto n. 3, rep. 24348 del 23 marzo 2015) entro la data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
  3. Si è altresì costituita in giudizio la società odierna contro interessata (Magazzini Gabrielli s.p.a.), la quale si è richiamata agli scritti difensivi di cui ai ricorsi n.r.g. 256/2005 e n.r.g. 59/2015, entrambi dichiarati improcedibili.
  4. Alla pubblica udienza del giorno 28 settembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Con il presente gravame, la società ricorrente principale (Coop Centro Italia), in qualità di soggetto incaricato dei lavori di urbanizzazione primaria di un’area industriale situata nel territorio del Comune di Foligno, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato e/o ritardato avvio da parte della predetta Amministrazione comunale, della procedura espropriativa delle aree ricadenti nel piano particolareggiato di cui alla delibera comunale n. 32 del 17 marzo 2005, nonché per l’annullamento della nota 11 novembre 2014, prot. n, 0057789, a firma del dirigente dell’area servizi finanziari del Comune di Foligno, recante l’obbligo per la stessa società ricorrente di mettere a disposizione ex art. 1, comma 4, della convenzione urbanistica del 21 novembre 2005, la somma di € 2.145.485,87 da corrispondere a titolo d’indennità di esproprio a Magazzini Gabrielli s.p.a., in qualità di proprietaria di parte dei terreni da espropriare.

6.1. Alcune preliminari considerazioni in punto di diritto appaiono utili al Collegio ai fini del decidere.

6.2. Nel sistema normativo attualmente vigente i piani di lottizzazione e/o particolareggiati hanno durata decennale, sicché, decorso infruttuosamente detto termine, essi perdono efficacia (cfr., Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2109; idem, T.A.R. Umbria, sez. I., 7 dicembre 2001, n. 650).

Tale limite temporale, specificatamente stabilito dagli artt. 16, comma 5, e 17 della legge n. 1150 del 1942 per i piani particolareggiati, non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo tra le parti e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo; ciò in quanto la convenzione è per certo un atto accessorio al piano di lottizzazione, deputato alla regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere ed il Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dal piano medesimo, ma che, tuttavia, non può incidere sulla validità massima, prevista dalla legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria (cfr., in detti termini, Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2013, n. 5807; Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2013, n. 1574; Cons. St., sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6703).

6.3. Ne consegue che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, nella parte in cui esso è rimasto inattuato, non è più possibile portare ad esecuzione gli espropri preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, non potendosi, in particolare, procedere all’edificazione residenziale per assenza di tale fondamentale presupposto (in tal senso, Cons. St., sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6572).

6.4. Tanto premesso, occorre rilevare che nel caso di specie la delibera del Comune di Foligno n. 465 del 17 novembre 2010, ha espressamente preso atto del fatto che la validità decennale del piano particolareggiato in questione, precedentemente approvato con delibera comunale n. 32 del 17 marzo 2005, “decorre dalla data di notifica ai proprietari dell’avvenuta approvazione, ovvero dal giorno 23/05/2005, e pertanto la proroga non può eccedere il termine del 23/05/2015”.

6.5. Risultando, allo stato, ampiamente decorso detto termine finale, detto piano attuativo, nonché tutti gli atti e provvedimenti preordinati alla sua realizzazione, ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio, hanno perduto la loro efficacia e non possono pertanto essere portati ad esecuzione.

  1. Ciò comporta che dovranno essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, sia l’atto per motivi aggiunti con cui è stato chiesto l’annullamento della nota con la quale il Comune di Foligno aveva intimato a Coop Centro Italia di mettere a disposizione exart. 1, comma 4, della convenzione urbanistica del 21 novembre 2005, la somma di € 2.145.485,87 a titolo d’indennità di esproprio da corrispondere ad uno dei proprietari da espropriare (la Magazzini Gabrielli, s.p.a.), sia il ricorso incidentale proposto in via riconvenzionale exart. 42, comma 5, c.p.a., con il quale la predetta Amministrazione comunale ha chiesto che venga accertato nei confronti della ricorrente suddetta l’obbligo di consegnare tale somma di denaro.
  2. Rimane dunque da esaminare la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti da Coop Centro Italia in conseguenza del mancato e/o ritardato avvio da parte del Comune di Foligno della procedura espropriativa preordinata alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione di cui allo scaduto piano particolareggiato.

8.1. Osserva al riguardo il Collegio, che il decreto di esproprio del 23 marzo 2015, con riferimento al quale il Comune di Foligno ritiene di aver adempiuto ai propri obblighi di cui alla convenzione urbanistica del 21 novembre 2005, è stato emanato soltanto due mesi prima della scadenza del termine di validità del piano particolareggiato di riferimento, con la conseguenza che la società ricorrente si è trovata nell’evidente impossibilità di provvedere all’espletamento delle attività progettuali ed esecutive ivi previste, trattandosi di piano frattempo divenuto inefficace e quindi non eseguibile.

8.3. Da questo punto di vista, dunque, la responsabilità del Comune di Foligno, per aver ingiustificatamente ritardato i propri adempimenti relativi alla procedura espropriativa, appare senz’altro fondata, anche in ragione degli obblighi dal medesimo assunti con la succitata convenzione urbanistica, nella parte in cui essa dispone che “non essendosi verificate le condizioni per l’attuazione del PPE da parte di tutti i proprietari interessati mediante la costituzione del Consorzio (…) l’Ente (il Comune di Foligno) provvederà, con successivi e specifici atti, agli adempimenti per l’acquisizione delle aree” (cfr. pag 5 della conv.), dando “avvio alla procedura espropriativa entro due anni dalla stipula della presente convenzione (…)”(cfr., art. 2, comma 4, conv. urb.).

8.4. Né è possibile ritenere che un così immotivato ritardo nell’adozione degli atti inerenti la procedura espropriativa, sia in parte addebitabile alla società ricorrente per non aver provveduto a compilare l’elenco dei beni da espropriare e delle somme da offrire per la loro espropriazione ex art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001.

8.5. Tale circostanza non può infatti valere quale esimente in ordine al mancato adempimento degli obblighi assunti in via convenzionale Comune di Foligno, tenuto conto in particolare del fatto che, nel caso di specie, il proprietario dell’area da espropriare (la Magazzini Gabrielli s.p.a.) e i confini della stessa erano ben noti all’Amministrazione comunale, la quale avrebbe pertanto potuto investire l’Agenzia delle Entrate del compito di determinare il valore della indennità provvisoria di esproprio, e dunque procedere all’espropriazione di detti terreni, con congruo anticipo rispetto ai termini riportati nella convenzione urbanistica ed indipendentemente dai comportamenti posti in essere dalla società promotrice del piano particolareggiato.

  1. In conclusione la domanda risarcitoria appare fondata e deve pertanto essere accolta, con condanna del Comune di Foligno a risarcire i danni subiti dalla società ricorrente in conseguenza del ritardo accumulato nell’adozione degli atti inerenti la procedura espropriativa per cui è causa, quantomeno fino alla data del 23 maggio 2015, individuata dalla delibera di giunta comunale n. 465 del 17 novembre 2010, quale termine ultimo di validità del piano particolareggiato.

9.1. Per quanto riguarda l’ammontare del danno da risarcire, rileva il Collegio che esso dovrà essere pari ai soli costi economici sostenuti dalla società ricorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione poste in essere fino allo scadere del termine di validità del piano particolareggiato.

9.2. Costi, questi, che dovranno essere quantificati e documentati da Coop Centro Italia entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e che dovranno essere risarciti entro e non oltre 90 giorni dalla loro comunicazione all’Amministrazione resistente, ovvero secondo altre modalità da concordare con la predetta società ricorrente, ferme comunque restando le eventuali e diverse determinazioni che, sempre entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione, potranno essere consensualmente assunte dalle parti in causa, per addivenire ad una diversa composizione della controversia in esame, anche sotto il profilo risarcitorio, mediante l’adozione di un nuovo piano particolareggiato.

9.3. Non ritiene invece il Collegio, di dover accogliere la domanda risarcitoria concernente le voci di danno da immobilizzazione dei capitali da impiegare per le opere in questione e da mancato guadagno per l’inutilizzo delle stesse, non essendo stata fornita prova di un eventuale diverso impiego di detti capitali e dell’effettiva futura destinazione a reddito degli edifici che sarebbero dovuti essere costruiti.

  1. In conclusione, la domanda risarcitoria proposta da Coop Centro Italia va accolta come da motivazione.
  2. Tenuto conto della evidente particolarità della vicenda trattata e del lungo periodo durante il quale si sono svolti i fatti oggetto di causa, si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso principale, l’atto per motivi aggiunti e il ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:

– dichiara accertato il diritto della società ricorrente principale al risarcimento dei danni subiti come da motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di Foligno al risarcimento degli stessi.

– dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti al ricorso principale e il ricorso incidentale proposto in via riconvenzionale.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Primo Referendario

Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Mattei Raffaele Potenza
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

depositata in Segreteria il 28 novembre 2016

 

Badesi, dune, pubblicità immobiliare

Badesi, dune, pubblicità immobiliare

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)



Viewing all articles
Browse latest Browse all 3686

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>