La Corte di cassazione ha ribadito autorevolmente che la materia della tutela del paesaggio/ambiente è distinta e autonoma rispetto alla disciplina urbanistica di gestione del territorio.
La sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 aprile 2016, n. 15466 ha ricordato, se ancora ve ne fosse bisogno, che le competenze in tema di tutela del paesaggio/ambiente riguardano beni costituzionalmente rilevanti e protetti e l’assenza delle relative autorizzazioni costituisce ipotesi penalmente rilevante (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) a prescindere dall’avvenuto conseguimento di permesso di costruire, costituente autonoma valutazione degli interessi urbanistici della corretta gestione del territorio.
Un’importante conferma che dovrebbe consentire il superamento di qualsiasi dubbio interpretativo in materia.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 2 maggio 2016
Cass. Sez. III n. 15466 del 14 aprile 2016 (Ud 10 feb 2016)
Pres. Fiale Est. Di Nicola Ric. Bullegas
Urbanistica. Rapporti tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire.
L’autorizzazione paesistica, essendo finalizzata alla salvaguardia del paesaggio quale bene costituzionalmente protetto tanto sotto l’aspetto estetico e culturale quanto sotto il profilo di risorsa economica – è un provvedimento distinto ed autonomo rispetto ai provvedimenti autorizzatori in materia urbanistica, i quali sono invece volti ad assicurare la corretta gestione del territorio, sotto il profilo dell’uso e della trasformazione programmata di esso in una visione unitaria e complessiva, con la conseguenza che, stante la reciproca autonomia dei due provvedimenti ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio, il reato paesaggistico è integrato tutte le volte in cui manchi la relativa autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico, a nulla rilevando che la stessa autorità, se preposta anche alla tutela degli interessi urbanistici, abbia compiuto, in ragione della pluralità degli interessi presidiati dalle rispettive norme, una autonoma valutazione in quest’ultimo senso e non anche, come necessario, anche ai fini paesaggistici.
qui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 2016, n. 15466.
(foto S.D., archivio GrIG)
