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Le dune del Porticciolo (Alghero) sono salve.

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Alghero, Bastioni e centro storico

Alghero, Bastioni e centro storico

Il Comune di Alghero (Settore II) ha emanato la determinazione n. 510 del 29 giugno 2015 + cartografia con cui è stata autorizzata la sistemazione per il periodo estivo di un chiosco per servizi balneari nella raccolta spiaggia del Porticciolo con numerose condizioni (esclusione di transito di veicoli su dune e arenile, esclusione di posa di tubature su aree con vegetazione, ecc.), in particolare con divieto assoluto di interessare gli ambienti dunali e la vegetazione.

E’ stata, quindi, accolta l’istanza per la salvaguardia integrale delle dune e della vegetazione dunale inoltrata (13 aprile 2015) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.

Auspichiamo che il criterio della salvaguardia di dune e vegetazione dunale sia rispettato lungo tutto il litorale.

Interessati il Comune di Alghero, la Direzione generale EE.LL. e Finanze della Regione autonoma della Sardegna, il Servizio valutazione impatti (S.A.V.I.) della Regione autonoma della Sardegna, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la Direzione generale valutazione impatti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

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Alghero, Il Porticciolo, chioschi temporanei in area dunale (giugno 2014)

Alghero, Il Porticciolo, chioschi temporanei in area dunale (giugno 2014)

Nel caso di specie, come si ricorderà, in seguito a richiesta di informazioni ambientali e adozione di opportuni provvedimenti effettuata nell’estate 2014 (2 luglio 2014) da parte del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus riguardo la caletta sovrastata dalla pregevole Torre costiera era emerso il rilascio della concessione demaniale marittima (determinazione Comune Alghero – Settore V n. 379 del 26 maggio 2014) per servizi di supporto alla balneazione sulla spiaggia del Porticciolo, ad Alghero (SS), durante la stagione estiva 2014 in favore della Porticciolo s.r.l., titolare del campeggio nella zona retrostante la spiaggia per un’area pari a mq. 400 (mq. 349,86 di area per posizionamento ombrelloni, ecc. + mq. 50,14 per chioschi amovibili + mq. 29 per condotte interrate). L’area dunale era inequivocabilmente interessata dai chioschi.

Preventivamente erano stati acquisiti i pareri favorevoli dell’Agenzia delle Dogane (nota Uff. SS. prot. n. 2350/RU del 10 aprile 2014), dell’Agenzia del Demanio (nota Uff. CA n. 4639 del 21 maggio 2014), dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero (nota n. 2282 dell’1 aprile 2014), dell’Azienda speciale Parco naturale regionale di Porto Conte (nota n. 475 del 4 marzo 2014), del Servizio regionale S.A.V.I. (nota n. 14467 del 16 giugno 2010).

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Giglio di mare (Pancratium maritimum)

Giglio di mare (Pancratium maritimum)

La concessione demaniale marittima prevedeva la sistemazione di chioschi temporanei sulle dune e la vegetazione dunale, in palese contrasto con il divieto esplicito contenuto nell’ordinanza balneare 2014 (determinazione Direttore gen.le EE.LL., Finanze della Regione autonoma della Sardegna rep. n. 1304 del 13 giugno 2014)[1] e analogo contenuto è presente nella c.d. ordinanza balneare 2015 (determinazione Direttore gen.le EE.LL., Finanze della Regione autonoma della Sardegna rep. n. 1213 dell’11 giugno 2015).

Il Porticciolo rientra nel sito di importanza comunitaria – SIC “Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, della fauna e della flora). L’area è anche tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), con vincolo di conservazione integrale (legge regionale n. 23/1993) e fa parte del parco naturale regionale “Porto Conte” (legge regionale n. 4/1999).

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus esprime soddisfazione per la puntuale considerazione del divieto di sosta, calpestìo e occupazione anche temporanea delle dune in relazione al rilascio di concessioni demaniali per servizi da spiaggia e auspica che sia regola fondamentale per lungo tutto il litorale algherese e del resto della Sardegna, nel pieno rispetto delle normative e delle esigenza di tutela del bene ambientale.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

__________________________________

[1] l’art. 3, comma 1°, lettera e, secondo periodo, della determinazione Direttore gen.le EE.LL., Finanze della Regione autonoma della Sardegna rep. n. 1304 del 13 giugno 2014 (ordinanza balneare 2014) dispone: “è sempre vietata la sosta e/o l’occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell’area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l’attraversamento”.   Analogo divieto è stabilito nell’art. 3, comma 1°, lettera g, secondo periodo, della determinazione Direttore gen.le EE.LL., Finanze della Regione autonoma della Sardegna rep. n. 1213 dell’11 giugno 2015 (ordinanza balneare 2015).

 

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sito di importanza comunitaria - SIC “Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio”

sito di importanza comunitaria – SIC “Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio”

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)


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