Importante pronuncia della Corte di cassazione sull’ambito di applicabilità delle disposizioni che dispongono l’adozione di misure cautelari in caso di reati ambientali/paesaggistici.
La sentenza Corte cass,, Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 4646 ha ricordato che, per disporre il sequestro preventivo (artt. 321 e ss. cod. proc. pen.) in tema di reati ambientali/paesaggistici (es. artt. 734 cod. pen., 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) , è sufficiente la mera esistenza di strutture abusive per manifestare l’attualità del pericolo, a prescindere dal fatto che siano state ultimate o meno.
L’effettivo danno all’ambiente/paesaggio e l’incremento del carico urbanistico sull’area interessata non sono elementi necessari per la predisposizione dei provvedimenti cautelari, perché il rischio di danno al territorio e agli equilibri ambientali persiste per il semplice fatto che la struttura abusiva sia potenzialmente utilizzata.
Pertanto, le opere abusive e l’area connessa possono esser sottoposte a sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) affinchè l’eventuale sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti (in futuro accertata in giudizio) non provochi ulteriori effetti negativi sui valori ambientali/paesaggistici/territoriali tutelati (vds. es. Cass. pen., SS.UU., 23 aprile 1993, n. 4; Cass. pen., SS.UU., 7 novembre 1992, n. 6; Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2004, n. 48986).
Una rilevante pronuncia, in definitiva, per garantire una migliore salvaguardia del territorio eed efficace presidio della legalità.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 19 febbraio 2016
Cass. Sez. III n. 4646 del 4 febbraio 2016 (Cc 9 dic 2016)
Pres. Fiale Est. Di Stasi Ric. Colangelo
Beni Ambientali. Sequestro e rilevanza mera presenza del manufatto abusivo.
Nelle fattispecie di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualità del pericolo, indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio e all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio e dall’incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata.
qui la sentenza Corte cass., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 4646.
(foto M.Z., S.D., archivio GrIG)
