Importante pronuncia della Corte di cassazione in materia di concessioni demaniali marittime e relativa durata.
La recentissima sentenza Corte cass. Sez. III, 22 aprile 2022, n. 15676 è intervenuta sull’annoso caso degli storici Bagni Liggia, sul litorale di Genova, a Sturla, confermando il sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) in relazione al contestato reato di occupazione illecita di demanio marittimo (art. 1161 cod. nav.).
La Suprema Corte puntualizza quanto sul tema aveva già enunciato il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria (sentenza 9 novembre 2021, n. 17 e sentenza 9 novembre 2021, n. 18), il quale, pur bocciando il regime di proroga automatica delle concessioni perché contrario al diritto comunitario, aveva rinviato al 31 dicembre 2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità ludico-ricreative.
Tale proroga, secondo la Corte di cassazione, non può che riferirsi solo a una parte delle concessioni demaniali marittime.
Infatti, le disposizioni del decreto-legge 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010, che ha prorogato al 2015 le concessioni (a cui poi sono seguite ulteriori proroghe) “si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88 del 2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica“.
Ciò non vale per le concessioni demaniali già scadute all’entrata in vigore della norma (quale quella oggetto del giudizio), per le quali l’occupazione del demanio marittimo risulta “arbitraria” e integra il reato di cui all’articolo 1161 cod. nav., se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo.
Gruppo d’Intervento Giuridico odv
qui la sentenza Corte cass. Sez. III, 22 aprile 2022, n. 15676
(foto per conto GrIG, J.I., S.D., archivio GrIG)