Il cemento piace troppo a certi amministratori pubblici, soprattutto in Gallura?
Bene, si mettano a dieta.
La Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari ha risposto (nota prot. n. 8546 dell’8 giugno 2021) all’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti inoltrata (12 maggio 2021) dal Gruppo d’intervento Giuridico riguardo il preteso scambio virtuoso di terreni fra il Comune di Olbia e il Consorzio industriale CIPNES (di cui fa parte anche il Comune di Olbia) nel promontorio di Sa Testa.
E la Soprintendenza è stata molto chiara: “l’area è posizionata all’interno di un territorio di particolare pregio paesaggistico incluso nel DM 10.01.1968 (GU n. 32 del 06.02.1968). È inoltre interessata dai seguenti vincoli ope legis ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs 42/2004: territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art. 142 comma 1 lettera a).
La porzione di territorio in considerazione ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio Costiero n.18 ‘Golfo di Olbia’ del Piano Paesaggistico Regionale. L’area, sotto il profilo della classificazione paesaggistica, fa parte dell’assetto territoriale ambientale regionale, disciplinato nel Titolo I del PPR e ricade nei beni paesaggistici tipizzati e individuati della ‘fascia costiera’ e dei ‘sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole’ (di cui all’art. 17, comma 3, lettere a e b delle NTA del PPR) ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i del D.Lgs 42/2004. Il promontorio si localizza inoltre in aree seminaturali definite quali ‘componenti di paesaggio con valenza ambientale’ dal PPR (di cui all’art. 21 e relative prescrizioni all’art. 26 delle NTA)”.
Confermate tutte le argomentazioni del GrIG poste a base della richiesta annullamento in via di autotutela della deliberazione della Giunta comunale di Olbia n. 45 del 25 marzo 2021, in quanto adottata da organo palesemente incompetente.
Infatti, il CIPNES ha provveduto con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 12 dell’1 aprile 2021, mentre il Comune di Olbia ha provveduto con deliberazione Giunta municipale n. 45 del 25 marzo 2021 “finalizzata alla revisione del perimetro territoriale oggetto del piano regolatore consortile della zona industriale di Olbia mediante lo stralcio di una porzione di mq 80.005 dell’area di interesse comunale costituente il 7 comparto edificatorio produttivo s* (Tilibas) e, contestualmente, procedere con l’ampliamento per cantieristica-nautica e attività produttive funzionalmente connesse al mare da includere nella perimetrazione territoriale del P.R.T. ASI consortile di Olbia per una superficie complessiva di 199.000 mq”, nella forma dell’accordo amministrativo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
In realtà, la “revisione del perimetro territoriale” rientrante nel piano consortile della zona industriale appartiene alla materia “piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie” di competenza del Consiglio comunale (art. 42, comma 2°, lettera b, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.), per cui siamo davanti a un atto adottato da organo incompetente, per ciò stesso nullo (art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.).

Non solo.
L’area di Sa Testa è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale Sardegna n. 45/1989 e s.m.i.) e rientra in zona di tutela integrale (“sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole”) nonché in palese contrasto con la disciplina di piano paesaggistico, in quanto rientrante nella fascia costiera di cui agli artt. 19-20 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.P.R., dove in via generale “è precluso qualunque intervento di trasformazione nelle aree inedificate” (art. 20, comma 1°, lettera a, delle N.T.A. del P.P.R.), così come recentemente han ricordato Soprintendenza e Servizio regionale tutela paesaggistica in relazione a diversa proposta edilizia.
Il piano paesaggistico è strumento di pianificazione sovraordinato alla pianificazione urbanistica e a quella di settore (es. industriale), nonché immediatamente vincolante (art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
Solo un paio di mesi fa, il Consiglio comunale olbiese aveva inserito il promontorio in zona “H – conservazione” del piano urbanistico comunale (P.U.C.) in corso di approvazione definitiva, ma l’odore di mattoni non ha fatto capire più nulla.
L’area del promontorio di Sa Testa è ricca di macchia mediterranea, tutt’altro che zona degradata come qualche buontempone vorrebbe farla passare. Terreni sul mare, davanti al Faro dell’Isola della Bocca, dov’è l’edificio storico della vecchia Dogana.
E così il Comune di Olbia ha “ceduto” 20 ettari del promontorio di Sa Testa, perché il locale consorzio industriale vi realizzi cantieri nautici, alberghi e ville, mentre il Consorzio ha “ceduto” 8 ettari di area ormai nel centro urbano (il quartiere di Tilibbas). In sostanza, un’operazione puramente speculativa, una riedizione, in scala minore, di analogo progetto del 2004.
Sono stati coinvolti il Ministero della Cultura, la Direzione generale pianificazione territoriale e vigilanza edilizia della Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari, il Comune di Olbia, i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
E il quadro è chiaro, il promontorio di Sa Testa è inedificabile.
Gruppo d’Intervento Giuridico odv
(foto S.D., archivio GrIG)