La Suprema Corte di cassazione penale è intervenuta per delineare la differenza fra discarica abusiva e l’abbandono incontrollato di rifiuti.
Secondo Cass. pen., Sez. III, 23 ottobre 2015, n. 42719, l’elemento distintivo è individuato in base ad alcuni criteri: la modalità della condotta offensiva verso l’ambiente e la salute pubblica (es. il deposito estemporaneo di rifiuti), la quantità di rifiuti (ridotta nell’ipotesi dell’abbandono), la sistematicità del comportamento illecito (plurimi conferimenti o preparazione del sito anche con un solo conferimento, nel caso della discarica abusiva).
In ogni caso, si tratta di fatti illeciti, sanzionati ambedue, seppure in modo diverso, sotto il profilo penale ed amministrativo.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 19 novembre 2015
Cass. Sez. III n. 42719 del 23 ottobre 2015 (Cc 10 set 2015)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Chiaravallotti
Rifiuti. Differenza tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva.
È la mera occasionalità che differenzia l’abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l’unicità della condotta di abbandono. Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un’unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco.
qui la sentenza Corte cass., Sez. III, 23 ottobre 2015, n. 42719
(foto per conto GrIG)
