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Il mondo è cattivo.
L’Assessore all’urbanistica della Regione autonoma della Sardegna Quirico Sanna, avvocato gallurese, è sconsolato dopo l’impugnazione della legge regionale sarda n. 1/2021 sul piano casa da parte del Governo Draghi, perché lui e tutta l’Amministrazione regionale Solinas pensavano solo al “piccolo imprenditore che voleva fare alcuni lavoretti, al piccolo geometra di provincia che avrebbe potuto lavorare ed evitare i 600 euro dello Stato, ai tanti piccoli artigiani dell’isola. È a tutte queste persone che con il Piano casa pensavamo di dare una risposta”.
Ma, con sagacia, ha già trovato come stoppare l’ennesimo sopruso ai danni della Sardegna: “l’impugnazione del Piano casa è irricevibile. La legge regionale è stata pubblicata il 19 gennaio scorso, il Governo aveva tempo fino al 20 marzo per far partire il ricorso, invece lo ha notificato il 22”.
Geniale!
Ma sarà proprio così?
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In verità, la legge regionale sarda n. 1/2021 è stata pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 5 (parte I e II) del 19 gennaio 2021 e i 60 giorni entro cui lo Stato può impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi regionali e delle province autonome “quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza” (art. 127 cost.) sono scaduti sabato 20 marzo 2021.
Non sappiamo quando la notifica del ricorso sia pervenuta alla Regione, tuttavia sappiamo come si regola la Corte costituzionale in questi casi.
Perché bisogna ricordare che è la Corte costituzionale a decidere, non l’Assessore Quirico Sanna.
Innanzitutto, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “al fine della tempestività dell’impugnazione proposta in via principale, rileva non già la data in cui il ricorso sia stato ricevuto dalla parte alla quale esso deve essere notificato, bensì la data in cui il notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione” (per tutte Corte cost. n. 179/2010; Corte cost. n. 250/2009; Corte cost. n. 225/2009; Corte cost. n. 439/2008; Corte cost. n. 300/2007; Corte cost. n. 383/2005) .
Inoltre, la Corte costituzionale s’è pure occupata del caso in cui i termini scadano di sabato: con sentenza n. 85 del 12 aprile 2012, il Giudice delle Leggi ha affermato chiaramente che i termini sono di diritto prorogati al primo giorno utile non festivo, cioè lunedi 22 marzo 2021, cioè proprio il giorno affermato dall’Assessore Quirico Sanna, ai sensi dell’ art.155, comma 5°, cod. proc. civ., “secondo il quale, se un termine processuale scade nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo”.
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La Corte ha affermato testualmente: “Tale principio deve ritenersi applicabile anche nei giudizi davanti a questa Corte.
A norma dell’art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in tali procedimenti si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. I procedimenti giurisdizionali davanti al Consiglio di Stato sono disciplinati, ora, dal Codice del processo amministrativo, approvato dall’art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), il quale, all’art. 52, comma 5, detta una regola identica a quella espressa dal citato art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile.
Pertanto tale regola si applica anche ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia – ai sensi dell’art. 22 della legge n. 87 del 1953 – perché enunciata nella vigente disciplina dei procedimenti giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato, sia perché – essendo espressa dal codice di procedura civile e dal codice del processo amministrativo – costituisce ormai un principio generale dell’ordinamento processuale.”
Comunque, se l’Assessore Quirico Sanna ne è così certo, faccia sollevare in giudizio la relativa eccezione preliminare e la Corte costituzionale deciderà.
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Ci sono, però, dei fatti certi e incontrovertibili: in un anno, da Governi di orientamento politico diversi (l’attuale Governo Draghi è sostenuto anche dalla Lega e da Forza Italia, sostenitrici della Giunta regionale sarda) sono state impugnate tutte e quattro le leggi regionali sarde che puntano a stravolgere la normativa di salvaguardia costiera e demaniale: la legge regionale n. 1/2021 è solo l’ultimo pessimo esempio di politica ambientale dell’Amministrazione Solinas, l’ennesima norma illegittima adottata per favorire interessi particolari ed è finita davanti alla Corte costituzionale (qui le motivazioni) come già avvenuto per le leggi regionali sarde concernenti la privatizzazione strisciante delle spiagge mediante permanenza di chioschi e altre strutture balneari (la legge regionale Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3), l’ennesima illegittima proroga del c.d. piano casa (la legge regionale Sardegna 24 giugno 2020, n. 17) e riguardo l’interpretazione autentica (legge regionale Sardegna 13 luglio 2020, n. 21) che consentirebbe la riscrittura del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari).
Qui le motivazioni del ricorso avverso la legge regionale sarda n. 3/2020 e delle impugnazioni delle leggi regionali sarde n. 17 e n. 21 del 2020.
L’Assessore regionale dell’urbanistica Quirico Sanna, uno dei padri di questa scellerata politica, ha insistito ricordando che “la legge rimane in vigore e produce effetti legittimi fino a quando una sentenza, della Corte costituzionale, stabilisca che la legge è incostituzionale”, insomma cementifichiamo finchè si può.
Con simili risultati, in un qualsiasi paese normale il buon Assessore Quirico Sanna si sarebbe già dimesso perché “irricevibile”.
Gruppo d’Intervento Giuridico odv
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(foto Benthos, per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)