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L’Amministrazione comunale di Massa vuole riaprire nuove cave, ma dove? Certo non nella zona di protezione speciale delle Alpi Apuane.

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Alpi Apuane, Massa, panoramica fra Padulello e Focolaccia

L’Amministrazione comunale di Massa ha recentemente annunciato di voler riaprire ben sette cave di marmo, incurante di critiche e perplessità.

Lo farebbe attraverso i piani attuativi dei bacini estrattivi (P.A.B.E.) che, entro il 31 dicembre 2019, dovranno pianificare le attività estrattive in attuazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico e della legge regionale Toscana n. 65/2014 sul governo del territorio.

Ma dove sarebbero questi siti di cava legittimamente riattivabili?

L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico onlus ha in proposito inoltrato (3 dicembre 2019) una specifica istanza di accesso civico, informazione ambientale e adozione degli opportuni provvedimenti alle amministrazioni pubbliche competenti.

L’istanza ha coinvolto i Ministeri dell’ambiente e per i beni e attività culturali, la Regione Toscana, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca, il Comune di Massa, il parco naturale regionale delle Alpi Apuane, i Carabinieri Forestale, informando, per opportuna conoscenza, la Commissione europea e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa.

Centaurea Montis Borlae

In merito si deve ricordare che l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, in seguito a precedenti istanze del GrIG (18 ottobre 2018 e 3 aprile 2019), ha comunicato (nota prot. n. 1193 del 30 aprile 2019) quali siano le cave ricadenti nelle ipotesi di esclusione dell’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1°, lett. n, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, con volumetrie estratte e autorizzate alla data del 31 marzo 2019.

La risposta è stata chiara:

L’elenco delle cave ricadenti nell’ipotesi di esclusione dell’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera n) del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007 è il seguente, a seguito dell’informativa ricevuta dall’ufficio competente:

CAVA PIASTRAMARINA, Comune di Minucciano, PCA n. 2 del 10.04.2017 (valida per 4 anni dalla data di rilascio): volumi complessivi autorizzati 158.140 m3, di cui 53.140 a cielo aperto e 105.000 in sotterraneo (l’estrazione in galleria ricade in buona parte all’interno della ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”).

CAVA BORRA LARGA, Comune di Stazzema, PCA n. 5 del 25.03.2014 (valida per 5 anni dalla data di rilascio, in scadenza a fine marzo 2019): volumi complessivi autorizzati 40.000 m3  in sotterraneo (di cui una minima parte ricadenti all’interno della ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”).

Si fa presente che il valore delle volumetrie effettivamente estratte non è un dato a disposizione dell’Ente Parco”.

Sono, quindi, solo due le cave escluse dall’applicazione del divieto di apertura di nuova cava o riapertura di quelle dismesse all’interno della zona di protezione speciale (Z.P.S.) che interessa l’area naturale protetta.

Z.P.S. Alpi Apuane

La Cava Piastramarina (gestita dalla Cave Focolaccia s.r.l.) è stata oggetto dell’ordinanza Pres. Parco di sospensione lavori e riduzione in pristino n. 6 del 28 novembre 2018 per mancata ottemperanza alla “prescrizione relativa alla tutela e salvaguardia della cavità carsica intercettata nel piazzale a quota 1591 m s.l.m.”, nonché è stata oggetto dell’ordinanza Pres. Parco di sospensione lavori e riduzione in pristino n. 6 del 5 agosto 2016 per aver effettuato “lavorazioni non consentite” e una “non corretta gestione delle acque di lavorazione con produzione di polveri” e marmettola.

La Cava Borra Larga (gestita dalla Escavazione Arabescato Bianco s.r.l.) è stata oggetto dell’ordinanza Pres. Parco n. 8 del 20 giugno 2017 di sospensione lavori e riduzione in pristino per la “realizzazione di gallerie difformi da quanto autorizzato dal Parco, per complessivi 12.930 mc, dislocate in diverse porzioni del cantiere estrattivo in sotterraneo”..

Si deve ricordare che il censimento delle attività estrattive sulle Alpi Apuane condotto dall’Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie avrebbe portato a individuare ben 165 cave attive e 510 cave inattivepotenzialmente riattivabili el’art. 113 della legge regionale Toscana n. 65/2014 subordina “l’apertura di nuove attività estrattive e la riattivazione delle cave dismesse” all’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane –quali individuati dal P.I.T. con valenza di piano paesistico –alla approvazione di un Piano attuativo “riferito all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo”.

Alpi Apuane, Fivizzano, Cava Vittoria, scarico detriti (15 luglio 2016)

Tuttavia, è bene ricordare anche che è stato disposto per le zone di protezione speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica per far parte della Rete Natura 2000 il divieto di “apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione” di 18 mesi (art. 5, comma 1°, lett. n, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, che detta criteri minimi di salvaguardia delle Z.P.S.).

E gran parte delle Alpi Apuane rientra – oltre che nel parco naturale regionale delle Alpi Apuane – proprio nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Prateria primarie e secondarie delle Apuane” (codice IT5120015), dove in linea di massima non possono, quindi, essere aperte nuove cave o riaperte quelle dismesse.

Alpi Apuane, il bivacco Aronte e Punta Carina. Anche l’area del bivacco Aronte rischia di essere degradata dall’attività estrattiva

In proposito, non si è proprio compresa la posizione dell’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane che ha chiesto – con la deliberazione Consiglio direttivo n. 2 del dell’1 marzo 2019 – di ottenere dalla Regione Toscana un’interpretazione di manica larga per l’attività estrattiva nella Z.P.S.

Il ruolo del Parco naturale è quello di proteggere l’ambiente delle Alpi Apuane, già fin troppo massacrato dalle cave di marmo, o quello di favorire l’attività estrattiva?

Posizione poco chiara anche rispetto ai Piani attuativi dei bacini estrattivi del Bacino Ficaio, in prossimità del Monte Procinto, proposti dal Comune di Stazzemain buona parte all’interno della … area di Rete Natura 2000 zona speciale di conservazione Monte Croce – Monte Matanna” dove “il Piano Attuativo prevede l’ampliamento di siti esistenti e l’apertura di nuovi siti estrattivi”: altro che richiesta di ridimensionamento dei piani estrattivi (pronuncia di valutazione di incidenza n. 6 del 18 marzo 2019 – Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane – artt. 113-114 della L.R. 65/2014 – Scheda n. 21 del PIT/PPR, Bacino Ficaio, Comune di Stazzema), qualora ricadano entro la Z.P.S. non sono autorizzabili nuove cave o riattivazione delle cave dismesse.

Né è possibile dimenticare la sostanziale operazione di sanatoria per le attività estrattive abusive promossa dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale Toscana n. 35/2015 e s.m.i., recentemente introdotto[1],operazione avversata dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus perché troppo permissiva e scandalosamente oggetto di ricorsi al T.A.R. da parte di Confindustria e 27 Imprese estrattive che avrebbero voluto ancora maglie più larghe per la loro attività, ma non han trovato conforto nei Giudici amministrativi.

Alpi Apuane, cave del Sagro

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica un risolutivo intervento delle amministrazioni pubbliche competenti per l’inibizione delle attività estrattive non consentite nella Z.P.S.

Soprattutto l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane è chiamato a dare finalmente concretezza ed efficacia alle dichiarazioni inerenti la volontà di riduzione delle aree estrattive del 30% più volte effettuate.

E, nel caso specifico del Comune di Massa, quali cave si vorrebbe riaprire, visto l’ampio interessamento della Z.P.S. delle Alpi Apuane?    

Le Alpi Apuane possono e devono essere salvaguardate, per la difesa dell’ambiente e della stessa identità delle collettività locali.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus


Alpi Apuane

[1] Art. 58 bis

Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche sino all’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane

1.Fino all’approvazione dei piani attuativi previsti dall’articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019, qualora il titolare di un’autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all’interno dell’area in disponibilità a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell’attività nell’area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L’ordinanza dispone altresì la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell’area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 52, comma 4.

2.L’autorizzazione in essere è sospesa sino all’approvazione del progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere di messa in sicurezza dell’area in conformità al medesimo progetto. Il comune, in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 3, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento.

3.Nel caso in cui il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati, e non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall’approvazione del relativo progetto, nonché nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformità, il comune dispone la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 3, e, qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, la conseguente decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera f).

4.La presente disposizione si applica esclusivamente alle difformità eseguite sino alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014).

5.Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei termini assegnati e realizzate le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall’approvazione del progetto, può essere autorizzato un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell’articolo 17, nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).

6.I comuni provvedono, ove necessario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 54/2018, all’adeguamento delle autorizzazioni rilasciate, in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.

Tritone alpestre apuano (Ichthyosaura alpestris apuana)

(foto A.G., E.P., archivio GrIG)


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