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Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, in seguito a istanza di accesso civico e informazioni ambientali (7 ottobre 2019), ha acquisito dall’Assessorato della difesa dell’ambiente della Regione autonoma della Sardegna (nota prot. n. 21744 del 21 ottobre 2019) la documentazione concernente i censimenti faunistici effettuati delle popolazioni isolane di Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e Pernice sarda (Alectoris barbara).
Allo svolgimento dei censimenti faunistici la Regione autonoma della Sardegna è stata costretta dalla ben nota sistematica serie di pronunce giurisprudenziali dei Giudici amministrativi di questi ultimi anni su vincenti ricorsi ecologisti in contestazione di calendari venatori con assurdi carnieri potenziali privi di alcuna adeguata motivazione[1].
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In parole povere, senza una previsione di carniere basata su adeguati censimenti faunistici di Lepri e Pernici, tali specie non possono essere cacciate. Questa stagione venatoria ha visto la sospensione del calendario venatorio per le stesse motivazioni anche riguardo il Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)[2], oggetto – secondo il sospeso calendario venatorio regionale sardo 2019-2020 – di una caccia con l’inverosimile carniere potenziale complessivo di quasi 900 mila esemplari abbattibili.
In realtà, quasi certamente nemmeno esistono 900 mila Conigli selvatici in Sardegna e ciò dà la misura di come siano fatti i calendari venatori.
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L’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (I.S.P.R.A.), che per legge (art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i.) esprime un parere obbligatorio sulle proposte di calendario venatorio regionale, da sempre insiste per lo svolgimento dei censimenti faunistici e da parere contrario alle proposte di calendario sfornite.
In forza di convenzione con l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento Medicina Veterinaria (accordo di collaborazione rep. n. 27582-114 del 28 dicembre 2018) e in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Cagliari e le Riserve autogestite di caccia, sono stati svolti, quindi, i censimenti primaverili ed estivi di Lepri e Pernici nel solo territorio di pertinenza delle autogestite con questi risultati e proposte (nota del 26 settembre 2019):
* densità minima di popolazione di Pernice sarda per consentirne la caccia:
– Ris. autogestita con censimento e superficie superiore a 1.000 ettari: 4 coppie per kmq,
– Ris. Autogestita con censimento e superficie inferiore a 1.000 ettari: 5 coppie per kmq:
* densità minima di popolazione di Lepre sarda per consentirne la caccia:
– Ris. autogestita con censimento e superficie superiore a 1.000 ettari: 15 esemplari per kmq,
– Ris. Autogestita con censimento e superficie inferiore a 1.000 ettari: 18 esemplari per kmq:
* censimenti 2018-2019 effettuati della Pernice sarda in 104 Autogestite di caccia su 200;
* censimenti 2018-2019 effettuati della Lepre sarda in 102 Autogestite di caccia su 200;
* Autogestite di caccia in cui risulterebbe praticabile la caccia alla Pernice sarda n. 97;
* Autogestite di caccia in cui risulterebbe praticabile la caccia alla Lepre sarda n. 49;.
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Riguardo il territorio libero aperto alla caccia, in base alla direttiva n. 4040 del 15 luglio 2019 dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, sono stati l’Agenzia regionale Forestas e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale a svolgere i censimenti estivi di Lepri e Pernici.
I risultati e le proposte sono chiarissimi (nota D.G. Agenzia Forestas prot. n. 12465 del 26 settembre 2019):
* “Ipotizzando un numero di cacciatori nel territorio libero pari a 25.000 unità, sarebbe possibile consentire un carniere di 1 pernice a cacciatore per 2 giornate nella stagione venatoria 2019/2020 nel territorio libero alla caccia, al fine di realizzare un piano di prelievo conservativo”;
* “i risultati non consentono di avanzare ipotesi di prelievo, anche prudenziale, della Lepre sarda nel territorio di caccia libera per la stagione venatoria 2019-2020 che deve quindi essere sospeso per un altro anno”.
La densità della popolazione di Lepri e Pernici è risultata molto variabile da zona a zona e sarebbe fondamentale quella suddivisione del territorio e quel legame cacciatore-territorio tuttora inesistenti, nonostante la previsione di legge nazionale (legge n. 157/1992 e s.m.i.) e regionale (legge regionale n. 23/1998 e s.m.i.). Comunque per il territorio libero di caccia la proposta tecnico-scientifica formulata indica nella chiusura della caccia alla Lepre sarda e nel carniere di 1 Pernice sarda per cacciatore per le due giornate di caccia.
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Nella riunione del Comitato faunistico regionale del 27 settembre 2019 è stata decisa la caccia nei giorni di domenica 6 e domenica 13 ottobre 2019 a Lepre sarda e Pernice sarda nelle sole Riserve autogestite dove ritenuta sostenibile, ma nel territorio libero di caccia con 2 esemplari di Lepre e 4 di Pernice abbattibili per ogni cacciatore, cioè un carniere potenziale complessivo di ben 50.000 Lepri e di 100.000 Pernici.
Il decreto assessoriale n. A/9 dell’1 ottobre 2019 + allegato ha così permesso la caccia di Lepri e Pernici in palese contrasto con quanto emergente dai rispettivi censimenti faunistici.
I relativi censimenti faunistici non sono stati resi conoscibili nel corso della riunione del Comitato faunistico regionale né consegnati ai componenti, ma solo meramente illustrati, con una procedura oltremodo discutibile.
Non risulta che sia mai accaduta una cosa simile, è stata colpevolmente omessa la valutazione degli elementi tecnico-scientifici fondamentali per consentire la caccia a Lepri e Pernici.
La responsabilità politica (e non solo) è dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente Gianni Lampis, sempre più assessore regionale della difesa della caccia, che dovrebbe trarre le conclusioni di questa gravissima decisione palesemente in danno del patrimonio faunistico (e non solo) con le dimissioni dalla carica.
Prima si dimette e meglio è, per la fauna selvatica e per la semplice decenza.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus e Lega per l’Abolizione della Caccia
[1] T.A.R. Sardegna, sentenza Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 65, Cons. Stato, ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 , Cons. Stato, decreto presidenziale Sez. III n. 4456 del 20 settembre 2018, T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275, T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018; sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017 .
[2] T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, 3 ottobre 2019, n. 247/2019, T.A.R. Sardegna, ordinanza collegiale Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 262/2019
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(foto Raniero Massoli Novelli, L.A.C., S.D., archivio GrIG)