Due importanti pronunce della Suprema Corte di cassazione in materia di esecuzione delle ordinanze di demolizione di abusi edilizi contenute in sentenze penali passate in giudicato.
Con la sentenza Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36387 il Giudice penale di legittimità ha ribadito che l’ordine di demolizione delle opere abusive presente nelle sentenze penali passate in giudicato non è soggetto alla prescrizione prevista per le sanzioni penali (art. 173 cod. pen.), perché sanzione di natura amministrativa, ma non è soggetto nemmeno alla prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 e s.m.i., riguardante unicamente le sanzioni pecuniare a fini punitivi.
Inoltre, come già statuito con sentenza Cass. pen., Sez. III, 26 marzo 2015, n. 12976 e con la sentenza Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 5931, l’ordine di demolizione contenuto in sentenze penali passate in giudicato mantiene efficacia rispettivamente nei confronti degli eredi e di eventuali terzi aventi diritto. Lo ribadisce ora la recentissima sentenza Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36383.
Elementi giurisprudenziali di forte contrasto all’abusivismo edilizio.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 23 settembre 2015
Cass. Sez. III n. 36387 del 9 settembre 2015 (Cc 7 lug 2015)
Pres. Fiale Est. Pezzella Ric. Formisano
Urbanistica. Ordine di demolizione non suscettibile di prescrizione.
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.
qui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36387
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 25 settembre 2015
Cass. Sez. III n. 36383 del 9 settembre 2015 (Cc 7 lug 2015)
Pres. Fiale Est. Pezzella Ric. Renis
Urbanistica. Ordine di demolizione e acquisto dell’immobile per successione a causa di morte.
Nell’ipotesi di acquisto dell’immobile per successione a causa di morte, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del condannato, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico o urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell’avente causa del condannato, mentre passa in secondo piano l’aspetto afflíttivo della sanzione e, quindi, il carattere personale della stessa
qui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36383
(foto S.D., archivio GrIG)
