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Il T.A.R. Sardegna condanna definitivamente la Regione per la caccia alla Lepre e alla Pernice sarda.

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Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus, foto Raniero Massoli Novelli)

Il T.A.R. Sardegna, con sentenza Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 65, ha annullato definitivamente il calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 (decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20 luglio 2018) nella parte in cui prevedeva la caccia alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e alla Pernice sarda (Alectoris barbara), accogliendo il ricorso delle associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.), WWF, con l’intervento ad adiuvandum di Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU – BirdLife Italia ed E.N.P.A.

Riprese, nella sostanza, le motivazioni che avevano già portato i Giudici amministrativi di primo e di secondo grado (T.A.R. Sardegna e Consiglio di Stato) a sospendere l’efficacia delle disposizioni impugnate del calendario venatorio[1].

Netto il T.A.R. Sardegna: “L’Ispra ha chiaramente affermato chela sola restrizione a due giornate di caccia, così come previsto dalla proposta di calendario regionale, non rappresenta una condizione sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali, che dovrebbe pertanto essere subordinato alla stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione sulla base dei risultati del monitoraggio standardizzato e della stima dell’incremento utile annuo’. Ma la Regione non ha dimostrato, con propri dati precisi, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall’ISPRA”.

Niente censimenti di Lepre sarda e Pernice sarda che potessero giustificare una qualsiasi previsione di caccia.

E così, per il secondo anno di seguito, niente caccia a Lepre sarda e Pernice sarda (sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017).

La Regione autonoma della Sardegna è stata condannata a pagare 2 mila euro “oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato”.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus


[1]  Cons. Stato, ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 , Cons. Stato, decreto presidenziale Sez. III n. 4456 del 20 settembre 2018, T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275, T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018.

Pernice sarda (Alectoris barbara, foto Raniero Massoli Novelli)

N. 00065/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00669/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2018, proposto da
Gruppo di Intervento Giuridico, Wwf Italia, Lega per L’Abolizione della Caccia, Lega Anti Vivisezione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Parisi e Roberto Murroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione “Caccia Pesca Ambiente – C.P.A.” – delegazione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Schirra e Mauro Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Schirra in Cagliari, via Campidano 36;
Libera Associazione Sarda della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Lipu, Lipu, Enpa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia – Regione Sardegna, Unione Cacciatori di Sardegna, Caccia e Cinofilia Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;
Associazioni Armieri Sardegna, Cortis Carlo di Cortis Andrea & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Cuccu, Mauro Schirra, Gerardo Giacu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento parziale

del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20.07.2018 avente ad oggetto “calendario venatorio 2018/2019”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti tutti gli atti di costituzione in giudizio;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le Associazioni ambientaliste ricorrenti hanno impugnato il decreto della Regione Sardegna, in data 20 luglio 2018, avente ad oggetto il “calendario venatorio 2018/2019”, sostenendo che poneva in serio pericolo le popolazioni di Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus), di Pernice sarda (Alectoris barbara) e di Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).

Hanno chiesto quindi l’annullamento parziale del calendario deducendo le seguenti censure:

– violazione di legge, L. 157/1992 e s.m.i. (art. 18), violazione art. 191 T.F.U.E., violazione art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., difetto di motivazione e istruttoria, violazione principio di precauzione.

Si costituivano la Regione autonoma della Sardegna, l’Associazione “Caccia Pesca Ambiente – C.P.A.” – Delegazione Sardegna e la Libera associazione sarda della caccia chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 7 settembre 2018, Federazione italiana della caccia – Regione Sardegna, l’Unione cacciatori di Sardegna, Caccia e cinofilia Sardegna, depositavano atto di intervento ad opponendum.

In data 8 settembre 2018 l’Associazione Armieri Sardegna depositava atto di intervento ad opponendum.

Il 10 settembre 2018 la Lipu depositava atto di intervento ad adiuvandum.

Il 12 settembre 2018, con ordinanza n. 275 la domanda cautelare veniva accolta.

Il 16 settembre 2018 l’ENPA depositava atto di intervento ad adiuvandum.

Alla udienza pubblica del 5 dicembre 2018 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, ribadendo l’orientamento già espresso in sede cautelare, con l’ordinanza n. 230 del 5 settembre 2018, confermato dal Consiglio di Stato, con l’ordinanza della Sezione III n. 4897 del 5 ottobre 2018, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Sostanzialmente tutti i profili rilevanti sono stati già esaminati nell’ordinanza di sospensiva, che, in questa sede, viene confermata nei contenuti.

Non sono emersi, infatti, in sede di scritti difensivi successivi alla Camera di consiglio, né in sede di udienza pubblica, ulteriori elementi che possano privare di valenza le considerazioni già espresse da questo Collegio che è il caso di riportare per intero:

1) questa Sezione, già con ordinanza n. 308/2017, aveva sospeso in parte il provvedimento di approvazione del calendario venatorio 2017/2018 “considerato che allo stato manca un monitoraggio aggiornato in relazione alle due specie (lepre sarda e pernice sarda)” e “considerato che anche l’ISPRA ha richiesto (con documento del 30.6.2017, pag. 4, in due punti) una sospensione della cacciabilità di queste due specie, in assenza di specifici dati sulla loro consistenza”;

2) l’orientamento espresso nella fase cautelare è stato pienamente confermato in sede di merito con l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato con sentenza n. 65 del 2018;

3) nel caso che qui occupa il Collegio, la questione (nella sostanza) si ripropone con la novità della acquisizione da parte della Regione, di una “relazione preliminare indagine per la valutazione della consistenza di Lepre sarda e Pernice sarda sul territorio della regione Sardegna anno 2018, predisposta dall’Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria”;

4) per la stagione 2018/2019 l’Ispra ha espresso il suo parere (documento 3 produzioni dei ricorrenti) nei seguenti termini:

sulla Pernice sarda, la sola restrizione a due giornate di caccia non rappresenta una condizione sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali (pagina 5 del parere);

sulla lepre sarda, “è necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito” (pagina 6 del parere);

5) è vero, come sostenuto dai resistenti, che il parere che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) esprime sullo schema di calendario venatorio, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, costituisce un atto obbligatorio ma non vincolante, cosicché la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute, purché fornisca congrua ed adeguata motivazione delle difformi scelte operate;

6) occorre però tenere presente che, in linea generale, il ruolo dell’ISPRA ha particolare valore per garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 139 del 14 giugno 2017, con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere deve essere sorretto da serie ragioni giustificative esposte con una congrua ed adeguata motivazione;

7) la relazione predisposta dall’Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Medicina Veterinaria che, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, giustificherebbe la cacciabilità, sebbene in modi e tempi limitati, delle indicate specie, non sembra soddisfare pienamente le condizioni “raccomandate” dall’Ispra, trattandosi di un lavoro che, per quanto bene avviato, non risulta concluso e chiaramente costituisce una “Relazione Preliminare” (come è sottolineato anche dai caratteri grafici molto evidenti utilizzati in proposito);

8) il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 3852 del 22 giugno 2018, ha affermato, tra l’altro:

“mentre il parere ISPRA ha natura vincolante, segnatamente quanto alla praticabilità del prelievo venatorio anche oltre il limite del 31 gennaio di ciascun anno, nelle altre ipotesi l’avviso di tale organo può essere disatteso sulla scorta, però, di una congrua motivazione che giustifichi, anche sul piano della logicità e della ragionevolezza, la diversa soluzione privilegiata.

Appare, dunque, di tutta evidenza come, nell’economia della richiamata disciplina di settore, ciò potrà avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili.

4. Nella suddetta prospettiva vanno, dunque, pienamente condivisi i principi metodologici su cui il giudice di primo grado ha costruito il proprio decisum e rappresentati, da un lato, dall’ovvio postulato che compete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall’ISPRA, e, dall’altro, dall’insufficienza, ai fini qui in rilievo, di generici e non meglio documentati fattori differenziali legati a “tradizioni locali”, ove disancorate da un’affidabile attività di monitoraggio e non supportate da dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico”.

9) che, pur tenendo conto dei poteri discrezionali che ha la Regione in materia, nello specifico caso in esame, la verifica della intrinseca coerenza del provvedimento impugnato rispetto ai dati conoscitivi acquisiti nel procedimento porta a ritenere, pur in questa prima fase cautelare, sussistenti i vizi dedotti dalle associazioni ricorrenti”.

Tali argomentazioni sono state, come si è accennato, sostanzialmente condivise dal Consiglio di Stato, Sezione III, che ha respinto la richiesta di annullamento dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 230 del 2018, prima con il decreto monocratico n. 4456 del 20 settembre 2018 e poi con l’ordinanza cautelare n. 4897 del 5 ottobre 2018.

2. Si possono peraltro aggiungere le seguenti ulteriori considerazioni.

Intanto, va ricordato che, pur costituendo la caccia materia affidata alla competenza legislativa della Regione, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, è tuttavia necessario, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), che la legislazione regionale rispetti comunque la normativa statale adottata in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi (ex plurimis Corte costituzionale, sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010), trattandosi di normativa posta a tutela di valori costituzionalmente protetti per il perseguimento dei quali lo Stato può dettare standards uniformi sull’intero territorio nazionale e incidenti anche sulle competenze legislative regionali.

La normativa statale preordinata alla preservazione della fauna, in particolare, è stata ritenuta inderogabile da parte della legislazione regionale e ha assegnato particolare valore all’intervento dell’ISPRA, allo scopo di garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale (Corte Costituzionale, 14 giugno 2017, n. 139).

3. Nel caso che qui occupa il Collegio, non può che ribadirsi quanto affermato in sede cautelare.

Il parere dell’Ispra, con riguardo a lepre e pernice sarda era tutt’altro che favorevole ma poneva precise prescrizioni di cui la Regione non ha tenuto conto in modo appropriato.

Dagli atti di causa non è emerso alcun elemento che potesse avvalorare la tesi che la relazione predisposta dall’Università degli studi di Sassari potesse soddisfare le condizioni “raccomandate” dall’Ispra, trattandosi di un lavoro preliminare.

L’Ispra ha chiaramente affermato che “la sola restrizione a due giornate di caccia, così come previsto dalla proposta di calendario regionale, non rappresenta una condizione sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali, che dovrebbe pertanto essere subordinato alla stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione sulla base dei risultati del monitoraggio standardizzato e della stima dell’incremento utile annuo”.

Ma la Regione non ha dimostrato, con propri dati precisi, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall’ISPRA.

4. In conclusione il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato (che già era stato sospeso dal Collegio) di approvazione del calendario venatorio 2018/2019, in parte qua.

L’annullamento ha per oggetto (solo) la parte del calendario che riguarda il prelievo di lepre e pernice sarda, considerato che, come già esposto nella fase cautelare, nessuna concreta censura e nessuna concreta argomentazione i ricorrenti hanno formulato con riguardo al coniglio selvatico al di là di un generico inserimento nella breve esposizione in fatto del ricorso e di riferimenti altrettanto generici nella parte in diritto.

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, nei confronti della Regione, e vengono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato, come da motivazione.

Condanna la Regione Sardegna alle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000/00 (duemila) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato.

Compensa le spese nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Dante D’Alessio, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Rovelli Dante D’Alessio
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

depositata in Segreteria il 30 gennaio 2019

Pettirosso (Erithacus rubecula)

(foto Raniero Massoli Novelli, S.D., archivio GrIG)


[1]  Cons. Stato, ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 , Cons. Stato, decreto presidenziale Sez. III n. 4456 del 20 settembre 2018, T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275, T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018.


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