Pronuncia di particolare rilievo da parte della Suprema Corte di cassazione in tema di sequestro preventivo di impianti industriali inquinanti.
La sentenza Corte cass., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 30842 ha fissato alcuni rilevanti principi: la finalità dell’adozione della misura cautelare del sequestro preventivo (artt. 321 e ss. cod. proc. pen.) risiede nelle esigenze di evitare l’aggravarsi delle conseguenze o la prosecuzione del reato ovvero la commissione di ulteriori reati, per cui non può esser certo consentito consentire l’utilizzo dell’impianto in assenza di idonee prescrizioni che consentano il rispetto delle finalità perseguite con il sequestro.
Stop al fatto illecito in ogni caso, quindi.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 7 settembre 2015
Cass. Sez. III n. 30482 del 15 luglio 2015 (Cc 28 mag 2015)
Pres. Franco Est. Ramacci Ric. Trio
Ambiente in genere. Sequestro e facoltà d’uso di insediamento industriale.
L’esigenza di evitare l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze di un reato, ovvero la commissione di altri reati, perseguita con il sequestro preventivo di un insediamento industriale o di un singolo impianto che operino in assenza dei prescritti titoli abilitativi o, comunque, violando la legge, è incompatibile con la facoltà d’uso degli stessi senza alcuna particolare prescrizione, poiché si pone in evidente contraddizione con le finalità proprie della misura cautelare reale.
qui la sentenza Corte cass., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 30842
(foto da mailing list ambientalista, M.F., S.D., archivio GrIG)
