
Alghero, Bastioni e centro storico
Con ordinanza n. 10 del 30 marzo 2018 il sindaco di Alghero ha chiuso e inibito l’accesso alla Via ferrata del Cabirol per ragioni di pubblica sicurezza.
L’ha fatto in base alla perizia del 9 gennaio 2018 effettuata ai sensi della legge n. 6/1989 dal Collegio nazionale delle Guide Alpine, in seguito consegnata a tutte le Amministrazioni pubbliche competenti, e alla richiesta del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza di Sassari della Regione autonoma della Sardegna (nota prot. n. 8796 del 5 marzo 2018).
Da un lato, “lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità è specificato nella perizia tecnica dal quale emergono ‘dalle irregolarità in merito alla normativa di costruzione di tale impianto oltre che al collaudo e abilitazione del progettista”” nonché da “un elevato rischio di frana”, come specificato nell’ordinanza sindacale, d’altro canto, la via ferrata è abusiva.

Alghero, Capo Caccia
Infatti, dalle richieste di informazioni ambientali effettuate (26 aprile 2016, 15 ottobre 2016, 24 novembre 2017) dalle associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus e Mountain Wilderness Italia è emerso che la Via Ferrata del Cabirol, sulle falesie di Capo Caccia (Alghero), non è munita di alcuna autorizzazione, di alcun genere[1].
Come tutti sanno, la parete rocciosa di Capo Caccia è tutelata con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), mentre la fascia dei mt. 300 dalla battigia marina è tutelata con specifico vincolo di conservazione integrale (legge regionale n. 23/1993). Rientra, inoltre, nella zona di protezione speciale – ZPS ITB013044 e nel sito di importanza comunitaria – SIC “Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio” (codice ITB010042) ai sensi della direttiva n.92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat e nel parco naturale regionale “Porto Conte” (leggi regionali n. 31/1989 e s.m.i. e n. 4/1999). E’, inoltre, contigua all’area marina protetta “Capo Caccia / Isola Piana”.
Non si può che ricordare che, solo due anni fa, (16 novembre 2015) il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, “su segnalazione del direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte”, aveva “deferito all’Autorità giudiziaria un giovane, appassionato di sport estremi di alta quota, per aver deteriorato, in concorso con altri in via di identificazione, le falesie rocciose del Promontorio di Capo Caccia, nel Parco di Porto Conte. Le falesie si trovano infatti all’interno di un sito protetto dalla Direttiva comunitaria habitat e nel Sito di importanza comunitaria ‘Capo Caccia e Punta Giglio’ e sono quindi tutelate da diversi vincoli di natura ambientale. Il personale forestale della Stazione e della Base navale di Alghero ha contestato al giovane di avere realizzato, senza alcuna autorizzazione, diversi fori nelle falesia del promontorio per inserirvi dei cilindri di metallo ad espansione, piastrine e bulloni di ancoraggio attraverso cui tendere nel vuoto una fettuccia elastica per praticare lo slacklining Tra le ipotesi di reato, oltre quelle sanzionate dall’articolo 733 bis del Codice penale per deterioramento di habitat in aree protette, sono state contestate le violazioni alle norme di tutela del Parco che vietano attività e opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e dell’ambiente naturale”.

Gabbiano reale (Larus michahellis)
In parole povere, per realizzare opere simili bisogna avere preventivamente le necessarie autorizzazioni ambientali. Soprattutto quando vengono realizzate in aree di elevato interesse naturalistico.
Sembrerebbe ovvio, no?
Al Gruppo d’Intervento Giuridico onlus non interessano minimamente diatribe in proposito fra arrampicatori su roccia, scalatori, alpinisti o chiunque altro, compresi venditori di ignoranza e sproloquiatori seriali, come emergono dai social network per ragioni sconosciute e irrilevanti ai fini della salvaguardia di un ambiente straordinario e unico.
Interessa, invece, che questi interventi di “turismo attivo”, come li si voglia definire, che portano guadagni a chi accompagna comitive e gruppi, siano rispettosi delle normative di tutela ambientale – e conseguentemente autorizzati – e che la loro fruizione si svolga in condizioni di assoluta sicurezza.

Iglesias, Masua e il Pan di Zucchero
Interventi, come le vie ferrate, fino agli anni scorsi presenti nell’Italia settentrionale, sembrano ormai moltiplicarsi in Sardegna, com’è avvenuto a Giorrè (Cargeghe), altra opera censurata dal Collegio nazionale delle Guide Alpine, come recentemente avvenuto a Tavolara (Via Ferrata degli Angeli) e al Pan di Zucchero di Nebida (Sentiero dei Minatori), ambedue aree di grande rilievo naturalistico e tutelate con vincoli ambientali.
Sono interventi autorizzati? Da chi e con quali atti?
In assenza di autorizzazioni ambientali e urbanistico-edilizie sull’Appennino Parmense è stata posta sotto sequestro preventivo (maggio 2015) la Via ferrata del Monte Trevine.
Stupisce, piuttosto, per quanto è dato vedere, il sostanziale lassismo da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, Regione autonoma della Sardegna in primo luogo: salvaguardia ambientale e sicurezza per gli appassionati di tale forma di “turismo attivo” devono essere i punti fermi.
Ben vengano, quindi, gli opportuni accertamenti da parte della magistratura.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
____________________________________
[1] Precisamente:
* con note prot. n. 4518 del 3 maggio 2016 e n. 10102 del 15 dicembre 2017, la Direzione generale dell’Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna (Servizio Difesa del suolo) ha comunicato che “l’intervento … ‘Ferrata del Cabirol’ insiste su un’area caratterizzata nella cartografia vigente del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) da una pericolosità molto elevata da frana di livello Hg4. Tale livello di pericolosità è stato determinato nell’ambito dello ‘Studio di dettaglio e approfondimento conoscitivo della pericolosità e del rischio di frana nel sub-bacino n. 3 Coghinas-Mannu-Temo. Progetto di variante generale e di revisione del piano di assetto idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna’, adottato in via definitiva con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 16.06.2015. Il livello di pericolosità da frana molto elevato Hg4 dell’area era comunque già vigente nella cartografia PAI precedente, la cui prima approvazione delle Norme di Attuazione risale alla Deliberazione della Giunta Regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, n. 54/33 del 30.12.2004. Allo stato attuale, non risulta a questo Servizio alcuna istanza di presentazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. Si specifica che, a seguito dell’approvazione della L.R. n. 33 del 15 dicembre 2014, la competenza relativa all’approvazione di tale studio è attualmente attribuita ai Comuni”. La Direzione generale dell’Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna (Servizio Difesa del suolo) ha nel contempo chiesto riscontro al Comune di Alghero – Ufficio tecnico;
* con note prot. n. 9297/PNM del 4 maggio 2016 e n. 22906 del 31 ottobre 2016 il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale Protezione della Natura e del mare ha chiesto al Servizio Valutazioni ambientali (S.V.A.) della Regione autonoma della Sardegna, al Comune di Alghero e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (S.T.I.R. Sassari) informazioni in merito, “con particolare riferimento all’applicazione della Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’”;
* con note prot. n. 19611 del 17 maggio 2016, n. 40686 del 20 ottobre 2016 e n. 4171 del 31 gennaio 2018 il Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari della Regione autonoma della Sardegna ha comunicato di aver chiesto ai competenti Servizi del Comune di Alghero informazioni in merito alle eventuali autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in sede sub-delegata (definite “necessarie”), in quanto non risultano atti presso i propri archivi;
* con note prot. n. 10188 del 24 maggio 2016 e n. 27037 del 20 dicembre 2017, il Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.) della Regione autonoma della Sardegna ha comunicato che “non sono presenti agli atti dello scrivente Ufficio procedimenti di valutazione ex art. 5 DPR 357/07 e s.m.i. in merito ad alcun intervento simile nella località di Capo Caccia, Alghero”;
* il Comune di Alghero (Servizio pianificazione ed edilizia privata), sollecitato (15 ottobre 2016), ha comunicato (nota prot. n. 40686 del 22 novembre 2016) “che agli atti dell’Ufficio non risultano istanze volte al rilascio di titoli abilitativi e di autorizzazione paesaggistica” e che, quindi, “per quanto di competenza, si provvederà all’avvio delle attività connesse alle funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia”.

Alghero, Isola Piana
(foto C.B., S.D., archivio GrIG)