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Un po’ di giustizia per il Parco del Castello di Bari!

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Bari Vecchia, veduta aerea

Bari Vecchia, veduta aerea

Novità nell’incredibile vicenda del Parco del Castello di Bari.

Come si ricorda, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata sta realizzando un edificio in palese violazione del vincolo storico-culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) posto a protezione fin dal 1930 del Castello normanno-svevo, a due passi dalla Chiesa e Convento di S. Chiara e dalla Chiesa e Convento di S. Francesco, a Bari vecchia.

Un procedimento penale è in corso e il battagliero Comitato per il Parco del Castello si sta battendo senza risparmio.

Ora il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 105, ha riconosciuto tempestivo il ricorso effettuato avverso le autorizzazioni e ha nominato come consulente tecnico il Preside della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” per indicare se e quanto si estenda il vincolo indiretto per la salvaguardia del Castello normanno-svevo.

Un po’ di giustizia, finalmente.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Bari, planimetria dell'area del Castello normanno-svevo e di Bari Vecchia

Bari, planimetria dell’area del Castello normanno-svevo e di Bari Vecchia

 

L’abuso edilizio nell’area portuale consumato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata comincia finalmente a venire alla luce anche nelle aule giudiziarie grazie alla ostinata attività di denuncia da parte del Comitato Parco del Castello di Bari.

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza parziale n. 105 del 16 gennaio 2017, ha annullato in via definitiva la decisione del Tar Puglia che aveva dichiarato la tardività del ricorso delle associazioni di volontariato riunite nel Comitato Parco del Castello di Bari e dei cittadini attivi, addirittura imputando agli stessi le spese del giudizio.

Il Consiglio di Stato, supremo Organo di giustizia amministrativa, ha capovolto quel giudizio del Tar Puglia, dichiarando invece pienamente tempestivo il ricorso e nominando un consulente tecnico d’ufficio per entrare finalmente nel merito della contestata violazione del vincolo posto a tutela del Castello Medioevale di Bari.

Il Comitato Parco del Castello di Bari prende atto con soddisfazione di questa decisione, idonea finalmente a squarciare il velo su un inaccettabile torto di massa perpetrato ai danni della comunità cittadina.

Comitato Parco del Castello di Bari

 *****

 

00105/2017 REG.PROV.COLL.

10047/2015 REG.RIC.

Stemma Repubblica Italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10047 del 2015, proposto da:
Franca Marina Convertino, Andrea Guarnieri Calò, Carducci, Augusto De Cillis, Emilia Alfonsi, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Paccione C.F. PCCLGU59L06L220M, con domicilio eletto presso Alfredo Studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Regione Puglia, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello o Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Bari, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE III n. 01158/2015, resa tra le parti, concernente realizzazione nuova sede provveditorato interregionale opere pubbliche Puglia e Basilicata – diniego sospensione lavori – abuso edilizio su area con vincolo monumentale –

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Paccione e l’avvocato dello Stato Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso innanzi al T.a.r. Puglia, sede di Bari, gli odierni ricorrenti (Franca Maria Convertino, Andrea Guarnieri Calò Carducci, Augusto De Cillis ed Emilia Alfonsi, in qualità di residenti nella stessa zona urbana) hanno lamentato che l’edificio in costruzione (costituito da un nuovo ed autonomo corpo di fabbrica collegato ad altro preesistente ed omologo da un passaggio coperto), destinato ad ospitare la nuova sede in ampliamento del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata, sito in Bari, sul lungomare De Tullio, in prossimità del castello medioevale della città, sia abusivo perché realizzato senza la necessaria autorizzazione su area gravata da vincolo monumentale ex art. 45 d.lgs. 42/2004.
  2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. Puglia ha:

– dichiarato in parte inammissibile il ricorso collettivo, rilevando il difetto di legittimazione di alcune associazioni di volontariato, ricorrenti in primo grado, aventi come fine istituzionale di salvaguardare i valori storici, urbanistici e ambientali della città (in questa parte la sentenza non è stata appellata ed è, quindi, passata in giudicato);

– dichiarato infondata la domanda di nullità, escludendo che la mancanza dell’autorizzazione imposta dal vincolo monumentale indiretto configuri una causa di nullità del provvedimento per difetto di un elemento essenziale;

– dichiarato irricevibile per tardività la domanda di annullamento notificata l’11 settembre 2014, individuando come dies a quo del termine decadenziale di 60 giorni la data dal 28 febbraio 2014, data in cui risultavano realizzati i lavori di fondazione dell’opera e installato il cartello descrittivo dei lavori.

  1. I ricorrenti nominati in epigrafe hanno appellato la sentenza chiedendone la riforma.
  2. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia.
  3. Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
  4. Con un primo gruppo di censure i ricorrenti deducono l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità dell’intesa Stato-Regione formalizzata nel provvedimento del 21 settembre 2010, per assenza di un elemento essenziale, rappresentato dall’autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte dell’Autorità statale preposta alla tutela del vincolo momumentale indiretto a protezione del Castello Medioevale di Bari.

Secondo i ricorrenti, l’esecuzione di lavori in assenza dell’autorizzazione da parte dell’Autorità preposta alla tutela indiretta integra la fattispecie del reato di cui all’art. 172 d.lgs. n. 42 del 2004, integrando, quindi, una causa di nullità del provvedimento.

  1. Il motivo è infondato.

L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione preposto al vincolo di tutela indiretta non costituisce un elemento essenziale del (successivo) provvedimento che autorizza i lavori di edificazione nell’area indirettamente tutelata, ma soltanto un suo presupposto di legittimità, la mancanza del quale determina, secondo la regola generale (art. 21-octies, comma 1, legge n. 241 del 1990), l’annullabilità (e non la nullità) del secondo provvedimento amministrativo.

Ѐ sufficiente sotto tale profilo osservare che l’autorizzazione di tutela indiretta rappresenta un presupposto “esterno” rispetto al provvedimento di cui si lamenta la nullità e non può, pertanto, integrare alcuno degli elementi essenziali cui fa riferimento (pur senza individuarli esplicitamente) l’art. 21-septies legge n. 241 del 1990. Gli elementi essenziali di cui all’art. 21-septies legge n. 241 del 1990 sono, invero, elementi “intrinseci” dello stesso provvedimento di cui si lamenta la nullità, la mancanza dei quali incide sulla stessa possibilità di ritenere completamente perfezionata una fattispecie di provvedimento amministrativo. Si tratta, quindi, di un difetto strutturale intrinseco dello stesso provvedimento, che deriva da carenze sue proprie (e non da mancanze “esterne”).

Non è pertinente, per fondare la nullità, neanche il richiamo al reato di cui all’art. 172 d.lgs. n. 42 del 2004. La norma citata punisce l’inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta e presuppone, pertanto, che sia stato adottato (e poi violato nella fase esecutiva dei lavori) il provvedimento di tutela indiretta di cui all’art. 45 dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di specie viene in rilievo, invece, una diversa situazione in cui si assume che il provvedimento ex art. 45 d.lgs. n. 42 del 2004 non sia stato proprio adottato.

  1. L’appello è, invece, fondato nella parte in cui lamenta l’erroneità del capo della sentenza appellata che ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di annullamento.

Il T.a.r., partendo dalla premessa che i ricorrenti contestano la stessa possibilità che l’opera sia realizzata (stante la allegata violazione del vincolo monumentale a tutela del castello svevo) e non le modalità concrete di realizzazione dell’opera, ha ritenuto che il termine di impugnativa cominci a decorrere dal momento in cui è apprezzabile il posizionamento del manufatto erigendo. Ha così individuato come dies a quo la data del 28 febbraio 2014, data in cui risultavano realizzati i lavori di fondazione dell’opera e installato il cartello descrittivo dei lavori.

  1. L’assunto non è condiviso dal Collegio.

Deve ritenersi, in conformità con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente in tema di impugnazione dei titoli abilitativi, che ai fini del dies a quo rilevi non solo l’an della lesione, ma anche il quantum della stessa, e che, pertanto, il termine per ricorrere cominci a decorrere solo con l’ultimazione dell’opera o, comunque, quando questa ha raggiunto uno sviluppo tale da rivelare in modo inequivoco la sua consistenza, entità e reale portata.

Fino a tale momento, invero, il titolare della situazione giuridica lesa, sebbene sia già certa e conoscibile l’esistenza di una costruzione abusiva (e, quindi, l’esistenza di una lesione agli interessi di cui è titolare) può ragionevolmente scegliere di tollerare quella violazione, ritenendo che il quantum della lesione non sia tale da indurlo al ricorso giurisdizionale. Ѐ solo nel momento in cui il titolare della situazione giuridica lesa conosce non solo l’an della lesione, ma anche il quantum della stessa (il che, come si è detto, accade con la sostanziale ultimazione dei lavori), che il quadro fattuale è completo e consente una compiuta valutazione ai fini della proposizione dell’impugnativa giurisdizionale. Solo da quel momento, pertanto, decorre il termine di decadenza.

La domanda di annullamento è, quindi, tempestiva essendo stata proposta in un momento in cui i lavori non risultavano ancora sostanzialmente ultimati.

La domanda va, dunque, esaminata nel merito.

  1. Ai fini della decisione del merito, il Collegio, considerato che risulta contestata l’esistenza e l’effettiva perimetrazione del vincolo di tutela indiretta, ritiene indispensabile disporre una consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 67c.p.a., individuando come consulente tecnico il Preside della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”, riconoscendogli la facoltà di designare in sostituzione un professore ordinario della stessa Facoltà.

Il quesito che si sottopone al C.T.U. è il seguente: “Dica il C.T.U. se effettivamente esiste e, in caso affermativo, quale è l’esatta perimetrazione del vincolo monumentale di tutela indiretta, specificando se esso incide su tutta o su soltanto una parte dell’area interessata dai lavori di realizzazione dell’edificio destinato ad ospitare la nuove sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata, sito in Bari, sul lungomare De Tullio, in prossimità del castello medioevale della città”.

Ai sensi del citato art. 67 del Cod. proc. amm.:

a) il professore designato dovrà comparire innanzi al magistrato delegato entro il 23 marzo 2017; per assumere l’incarico e prestare giuramento;

b) le parti, in solido, dovranno corrispondere al consulente, quale anticipo e salva definitiva attribuzione all’esito del giudizio secondo la regola della soccombenza, la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00), entro il 9 marzo 2017;

c) assegna al CTU il termine del 30 aprile 2017 per la trasmissione dello schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d) assegna alle parti il termine del 31 maggio 2017 per la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e) assegna al CTU il termine del 30 giugno 2017 per il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente darà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte sulle quali dovrà prendere posizione.

f) le parti forniranno al consulente tutti gli atti necessari allo svolgimento dell’incarico

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi specificati in motivazione. Dispone l’incombente istruttorio nei tempi e nei modi indicati in motivazione.

Rinvia per il prosieguo ad una udienza da fissarsi nell’ultimo trimestre del 2017.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

 
 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

Ermanno de Francisco

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2017

 

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Bari, distanza del cantiere dal Castello normanno-svevo

(foto Comitato Parco del Castello di Bari)



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