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Quali sono i requisiti della sanatoria edilizia.

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Roma, Corte di cassazione

Roma, Corte di cassazione

La Suprema Corte di cassazione, con una pronuncia di rilevante interesse, ricorda molto chiaramente quali siano i requisiti fondamentali necessari per la sanatoria edilizia che estingua il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

La sentenza Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2015, n. 26715 ha ribadito che per potersi avere il permesso in sanatoria devono ricorrere tutte le condizioni esplicitamente enunciate nell’ art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., quindi solo “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda” (c.d. principio della doppia conformità).

Inoltre, “il rilascio del permesso in sanatoria é subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione é calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Solo nell’ambito ristretto delineato dalle descritte condizioni può esser rilasciata la sanatoria edilizia avente efficacia estintiva del c.d. reato urbanistico.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

funghi nel sottobosco

funghi nel sottobosco

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 14 luglio 2015

Cass. Sez. III n. 26715 del 25 giugno 2015 (Cc 14 gen 2015)

Pres. Fiale Est. Gentili Ric. Durante

Urbanistica. Requisiti della sanatoria.

In tema di reati urbanistici, la  sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del dPR cit. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero ai sopravvenuti strumenti di pianificazione urbanistica.

 

anatre_in_voloqui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2015, n. 26715

 

 

Roma, Corte di cassazione

Roma, Corte di cassazione

(foto S.D., archivio GrIG)



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