Quantcast
Channel: Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3716

Se viene realizzata un’opera non compresa nella procedura di V.I.A. svolta, si commette reato.

$
0
0
mare e coste (foto Benthos)

mare e coste (foto Benthos)

Importante pronuncia della Suprema Corte di cassazione in tema di rapporti fra valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e tutela del paesaggio.

La fattispecie concreta riguarda l’avvenuta “realizzazione di un’isola artificiale di 110 x 45 metri a 600 metri dalla costa senza le prescritte autorizzazioni su beni paesaggistici comprendenti aree demaniali marittime e porzioni di mare territoriale, nonché su aree naturali protette, riempendo detta isola di sabbie – provenienti da scavi su foce fluviale – contenenti concentrazioni di nichel, cromo, esalclorobenzene, idrocarburi policiclici aromatici e policlorobifeni”.   Tale realizzazione è stata effettuata in connessione con un più ampio progetto (Terminal GNL Adriatico) assoggettato a preventivo procedimento di V.I.A., nel quale, però, non era contemplata.

In assenza, quindi, della specifica autorizzazione paesaggistica si ricade nell’ipotesi penalmente rilevante individuata dall’art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., in quanto devono esser presi in considerazione i pregiudizi in via diretta e indiretta alla tutela di qualunque bene paesaggistico (coste, aree naturali protette, ecc.) determinati dall’opera non autorizzata.

Risulta così meglio specificato l’ambito di operatività della disciplina di salvaguardia paesaggistica/ambientale per un’effettiva migliore efficacia.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Mare

Mare

 

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 28 aprile 2016

Cass. Sez. III n. 15460 del 14 aprile 2016 (Ud  10 feb 2016)

Pres. Fiale Est. Di Nicola Ric. Ingegneri

Beni Ambientali. VIA e tutela del paesaggio.

Quando è richiesta una valutazione di impatto ambientale, il bene paesaggistico, posto in pericolo dalla condotta esecutiva di opere non autorizzate, non va individuato secondo un criterio di perimetrazione fisica, nel senso che non è necessariamente e soltanto il bene, oggetto materiale del reato e cioè quello sul quale cade l’attività fisica del reo, ma qualunque bene paesaggistico che, in via diretta o indiretta, possa subire pregiudizio dall’esecuzione dei lavori non autorizzati, con la conseguenza che, in tal caso, le autorità preposte alla tutela del vincolo devono rimuovere il limite legale all’esercizio del diritto, configurandosi, in caso diverso ossia in assenza della prescritta autorizzazione, l’integrazione della fattispecie incriminatrice ex art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

 

anatre_in_voloqui la sentenza Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 2016, n. 15460.

 

 

(foto S.D., archivio GrIG)



Viewing all articles
Browse latest Browse all 3716

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>