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Channel: Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)
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Perché tagliare gli alberi lungo l’argine del Bacchiglione?

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Argine Bacchiglione - Cà di Mezzo (PD)

Argine Bacchiglione – Cà di Mezzo, Comune di Codevigo (PD)

L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico onlus ha inoltrato nei giorni scorsi (6 aprile 2016) una richiesta di informazioni a carattere ambientale e di adozione di opportuni provvedimenti relativamente al taglio di diversi alberi, lungo l’argine del fiume Bacchiglione, nel tratto del Comune di Cà di Mezzo. 

La richiesta è stata inoltrata, tra gli altri, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici de Veneto, all’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Brenta-Bacchiglione,  al Corpo Forestale dello Stato, al Comune di Codevigo (PD), e per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

L’area in questione risulta inoltre essere tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 in quanto rientrante nella fascia di 150 metri dall’argine del fiume Bacchiglione.

Argine Bacchiglione - Cà di Mezzo (PD)

Argine Bacchiglione – Cà di Mezzo (PD)

In ogni caso, prima di qualsiasi intervento, andrebbe valutata la presenza di specie appartenenti all’avifauna selvatica, tenuto conto che l’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato (artt. 544 ter cod. pen., 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) o violazioni di carattere amministrativo (art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).

L’associazione Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica, quindi, un solerte intervento delle amministrazioni interessate, a tutela dell’ambiente e dell’avifauna presenti nell’area.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Sezione Veneto

(foto M.F., archivio GrIG)



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