L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico onlus ha inoltrato nei giorni scorsi (6 aprile 2016) una richiesta di informazioni a carattere ambientale e di adozione di opportuni provvedimenti relativamente al taglio di diversi alberi, lungo l’argine del fiume Bacchiglione, nel tratto del Comune di Cà di Mezzo.
La richiesta è stata inoltrata, tra gli altri, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici de Veneto, all’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Brenta-Bacchiglione, al Corpo Forestale dello Stato, al Comune di Codevigo (PD), e per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.
L’area in questione risulta inoltre essere tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 in quanto rientrante nella fascia di 150 metri dall’argine del fiume Bacchiglione.
In ogni caso, prima di qualsiasi intervento, andrebbe valutata la presenza di specie appartenenti all’avifauna selvatica, tenuto conto che l’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.
Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato (artt. 544 ter cod. pen., 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) o violazioni di carattere amministrativo (art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).
L’associazione Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica, quindi, un solerte intervento delle amministrazioni interessate, a tutela dell’ambiente e dell’avifauna presenti nell’area.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Sezione Veneto
(foto M.F., archivio GrIG)
