La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.
Il Consiglio regionale ha approvato il 4 dicembre 2024 la legge regionale 4 dicembre 2024 (+ allegati) Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. nei prossimi giorni.
Dopo l’entrata in vigore del D.M. 21 giugno 2024 – emanato dopo accordo fra Stato, Regioni e Province autonome – piaccia o no, risultava senz’altro urgente (il termine per l’adozione delle conseguenti normative regionali scade agli inizi del 2025) procedere all’approvazione della normativa regionale sulle aree idonee e inidonee all’installazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, come previsto fin dall’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e s.m.i.. In seguito sarà necessaria un’individuazione puntuale delle aree non idonee sul piano normativo e sul piano cartografico, con ampio materiale in formato digitale già presente su https://www.sardegnageoportale.it/.
Il GrIG, a un primo e necessariamente rapido esame visti i tempi ristretti, apprezza l’impianto della legge regionale approvata, in particolare il ricorso alle competenze statutarie primarie in materia urbanistico-territoriale (art. 3, comma 1°, lettera f, della legge cost. n. 3/1948 e s.m.i.) e costituzionali concorrenti (art. 117, comma 3°, cost.), che consentono al Legislatore regionale sardo ampia discrezionalità nell’individuazione delle aree non idonee rapportate alle caratteristiche ambientali e storico-culturali isolane.
Si ricorda che fin dall’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero, esecutivo con D.P.RAS n. 82 del 7 settembre 2006), “negli ambiti di paesaggio costieri … è comunque vietata la realizzazione di centrali eoliche e di trasporto di energia di superficie” (art. 112 N.T.A.).

Molto importante anche l’applicazione al territorio regionale e alle acque territoriali per quanto concerne gli impianti offshore, nonché l’applicazione alle procedure autorizzative in corso, mentre si esprime perplessità sull’applicazione anche agli impianti muniti di autorizzazione definitiva, visti i molto probabili contenziosi.
Riguardo l’obiettivo dei nuovi 6,264 GW di potenza da installare entro il 2030, si ritiene opportuno prevedere una considerazione anno per anno, in ragione dell’energia effettivamente trasferibile verso la Penisola mediante i collegamenti esistenti (SAPEI e SACOI) e quelli in via di realizzazione (Thyrrenian Link). Come affermato in mille occasioni in tutte le sedi, non avrebbe alcun senso nè risponderebbe a interessi pubblici l’autorizzazione e la realizzazione di nuovi impianti produttivi di energia che non potrebbe esser consumata, conservata, trasferita.
Si condivide l’impianto dell’art. 2 del disegno di legge regionale, comportante l’incentivazione – sostenuta da cospicui fondi pubblici (circa 678 milioni di euro nel periodo 2025-2030) – della realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola e media dimensione e di calibrati sistemi di accumulo su edifici, parcheggi, piazzali, aree già degradate, aree industriali, con esclusione di centri ed edifici storici.

D’altro canto, si manifestano forti perplessità sul contenuto dell’art. 3 della legge regionale, finalizzato ad agevolare “il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole”: in base al quale “i comuni hanno facoltà di proporre un’istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all’interno di un’area individuata come non idonea” alla Giunta regionale, previa deliberazione consiliare a maggioranza qualificata e conforme esito di “una consultazione popolare nel rispetto degli istituti partecipativi previsti nei rispettivi statuti comunali”, comportanti anche la modifica di piano paesaggistico regionale (P.P.R.) e degli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Si tratterebbe, comunque, di un potenziale grimaldello per consentire potenzialmente deroghe su deroghe discrezionali in favore dello speculatore energetico di turno.
Il GrIG prende atto con forte soddisfazione delle previsioni (art. 3, commi 5° – 8°), inerenti gli obblighi di fideiussione (art. 1936 cod. civ.) in capo ai soggetti realizzatori degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, oggetto di segnalazione proprio da parte dell’Associazione, per evitare i disastri ambientali e finanziari facilmente ipotizzabili derivanti dalla fuga delle imprese tenute alle costose e doverose operazioni di ripristino ambientale al termine del ciclo di vita degli impianti.
Il caso dell’inquinante miniera abbandonata di Furtei dovrebbe sempre esser tenuto presente.
Riguardo la puntuale previsione delle aree non idonee riferite alle singole tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (eolici, fotovoltaici, da biomasse, geotermici), si manifesta una sostanziale condivisione della previsione di una fascia di rispetto di almeno tre chilometri, come già previsto dalla normativa di salvaguardia attualmente vigente, da alberi monumentali, formazioni arboree di pregio, beni culturali, beni di rilevante interesse non ancora compresi nel P.P.R.
Abrogata (art. 4), quindi, la moratoria temporanea di cui alla legge regionale Sardegna 3 luglio 2024, n. 5, tanto opinabile quanto impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale.
E’ stata, poi, abrogata anche la disposizione che permetteva la destinazione di aree a uso civico all’ubicazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, previa deliberazione consiliare a maggioranza qualificata del Comuni (art. 17 bis della legge regionale Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.).
Formalmente, più volte, anche In sede di audizione (25 settembre 2024) da parte delle due Commissioni consiliari permanenti il GrIG aveva effettuato richieste in tal senso.
Una legge regionale – la prima in materia a livello nazionale – che denota un complessivo buon impianto, con la necessità di importanti miglioramenti perché sia fermata la speculazione energetica incombente sulla Sardegna e sul resto d’Italia, sia realizzata una transizione energetica realmente utile e altrettanto realmente rispettosa dei valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, storico-culturali e identitari della Sardegna.
C’è ancora molto da fare.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
da Radio Radicale, 4 dicembre 2024
Rinnovabili, Sardegna prima regione a recepire il decreto sulle aree idonee. Intervista a Stefano Deliperi.
INTERVISTA di Enrico Salvatori – RADIO – 20:01 Durata: 13 min 4 sec
(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)