La gattina frettolosa fa i gattini ciechi.
Il proverbio popolare ben si addice al prodotto normativo scodellato dal Governo Meloni per porre rimedio al fenomeno dei rave party.
Recentissimo quello del capannone modenese, in disuso e pericolante, ma dove in realtà lo sgombero è stato attuato senza particolari problematiche di sicurezza.

Un gran casino e un bel po’ di danni – nel senso letterale del termine – quello svoltosi nell’estate 2021 a Valentano, nella Tuscia viterbese.
In quattro e quattr’otto ecco ordine e sicurezza.
E, tanto per cambiare, ecco straparlare il buon Matteo Salvini, attuale Ministro delle infrastrutture, ma convinto d’essere anche Ministro dell’interno e di almeno altri cinque-sei dicasteri: “indietro non si torna”.
Evidentemente, ritiene d’essere anche un fine giureconsulto.
A voler essere buoni, la norma si presenta intimamente ambigua.
Il “raduno” con “un numero di persone superiore a cinquanta” in “terreni o edifici altrui, pubblici o privati” può benissimo essere, per esempio, una festa campestre, un’escursione, un campo scout, una manifestazione, una corsa ciclistica.
Tutte attività libere, garantite dall’art. 17 cost., non sono soggette ad alcuna autorizzazione, ma, al massimo, a obblighi di comunicazione (es. ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S.).
E chi decide quando sussista l’ipotetico “pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica”?
Matteo Salvini, memore della richiesta di “pieni poteri” finora delusa? Il comandante dei vigili urbani desideroso di emulare le gesta della genovese Scuola Diaz? Un sindaco bigotto a cui stanno antipatiche le escursioni in quanto promiscue? Il preside del liceo? Una polizia dei costumi da costituire sul pregevole modello iraniano?
L’art. 5 del decreto-legge n. 162/2022, in vigore dal 31 ottobre 2022, è quantomeno una disposizione vaga, ambigua e pasticciata, poco meditata anche riguardo le conseguenze dirette e indirette (basti pensare all’applicabilità della disciplina sulle intercettazioni telefoniche), in molto probabile contrasto con l’art. 17 cost.
Il (vero) Ministro dell’interno Matteo Piantedosi afferma che l’obiettivo è il contrasto ai rave party, ma il quadro normativo per contrastare effettive situazioni di pericolo e di danneggiamenti ai beni pubblici e privati era ed è già esistente nel nostro ordinamento penale (es. art. 633 cod. pen., invasione di terreni o edifici; art. 635 cod. pen., danneggiamento) e civile (es. art. 2043 cod. civ., risarcimento per fatto illecito).
Una seria riflessione in sede governativa e parlamentare è veramente necessaria.
Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162
Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022)
– omissis –
Art. 5
Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali
1. Dopo l’articolo 434 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo’ derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma e’ punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena e’ diminuita.
E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche’ di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita’ dell’occupazione.».
2. All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), e’ aggiunta a seguente:
«i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale.».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(vignetta di Natangelo su Il Fatto Quotidiano, foto A.N.S.A., S.D., archivio GrIG)