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Channel: Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)
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Come opera il vincolo paesaggistico nel centro storico di Roma secondo la Regione Lazio.

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Roma, il Colosseo visto dal parco di Colle Oppio

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) aveva inoltrato (2 aprile 2022) al Ministero della Cultura, alla Soprintendenza speciale per Roma, alla Regione Lazio e al Comune di Roma Capitale una specifica istanza di accesso civico e informazioni ambientali concernente la presenza del vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) nel centro storico di Roma.

Sono, quindi, pervenute le prime risposte.

La Regione Lazio – Direzione generale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica (nota prot. n. 415120 del 28 aprile 2022) ha comunicato che “in via generale l’autorizzazione paesaggistica art. 146 D.lgs 42/2004 è sempre necessaria nel caso di presenza nella tavola B del PTPR di vincoli paesaggistici dichiarativi, di vincoli paesaggistici ricognitivi di legge (ope legis – Capo III delle NTA del PTPR) e nelle aree del Centro storico interessate dal PTP 15/12, ambito escluso dal PTPR,  che individua specifici vincoli e per i quali valgono le norme del PTP stesso”.

Inoltre, “i pareri rilasciati alle pubbliche amministrazioni, in materie urbanistiche, possono essere consultati accedendo al link: https://www.regione.lazio.it/enti/urbanistica/pareri-rilasciati;

L’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate ex art 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, è consultabile ai seguenti link:

https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/autorizzazione-paesaggistica/elenchi;  

https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti.”

Qui, in particolare, la tavola B 24 del P.T.P.R. del Lazio, che interessa il centro storico di Roma.

Si attendono tuttora le risposte del Ministero della Cultura, della Soprintendenza speciale per Roma e del Comune di Roma Capitale.

Roma, centro storico, area UNESCO

Si tratta di un primo importante passo per chiarire i dubbi se il centro storico di Roma sia integralmente tutelato con vincolo paesaggistico specifico (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Certamente numerosi singoli luoghi, palazzi, monumenti sono individuati singolarmente ai fini della tutela paesaggistica, così come di fatto sostanzialmente quasi l’intero centro storico beneficia del vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), ma non risulta esistere un provvedimento statale o regionale di individuazione organica del centro storico romano con specifica disciplina di tutela.

Eppure fin dal 1980 (IV sessione della Commissione, Parigi 1-5 settembre 1980) il centro storico di Roma è incluso nel Patrimonio mondiale dell’umanità sotto l’egida U.N.E.S.C.O. e dovrebbe vedere un puntuale piano di gestione per garantirne la conservazione attiva.

Roma, Piazza Navona

Con deliberazione del Commissario straordinario di Roma Capitale (con i poteri della Giunta) n. 62 del 29 aprile 2016 è stato adottato il piano di gestione e inviato all’Ufficio Patrimonio mondiale UNESCO del Ministero della Cultura, ma non risulta l’approvazione definitiva.

Addirittura, nel recente passato, un parere emanato dalla Regione Lazio (nota Dipartimento Territorio prot. 94875 del 19 giugno 2009) escludeva la necessità di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) per gli interventi nel centro storico, mentre la competente Soprintendenza era tenuta a esprimere un parere obbligatorio non formalmente vincolante in base al piano regolatore generale (P.R.G.) di Roma (art. 24, commi 12° e 19°, delle norme tecniche di attuazione, N.T.A.).

Roma, Via dei Coronari

Complessa la situazione sotto il profilo della pianificazione paesaggistica:

– il piano territoriale paesistico (P.T.P.) n. 15/12 “Valle della Caffarella, Appia antica ed Acquedotti (approvata con deliberazione Consiglio regionale Lazio n. 70 del 10 febbraio 2010) include il centro storico tutelato quale sito UNESCO e prevede all’art. 46 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) “espressamente l’obbligatorietà del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice” (vds. Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641);

– il piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) del Lazio (beni paesaggisticitavole + allegati, deliberazione Consiglio regionale Lazio n. 5 del 2 agosto 2019), all’art. 44 delle norme tecniche di attuazione ha affermato che “all’interno di tale perimetro (il centro storico, area UNESCO, n.d.r.)  le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma” dell’8 settembre 2009, richiedendo un parere obbligatorio, ma non formalmente vincolante alla Soprintendenza, così ritenendo di superare  il rinvio al futuro piano di gestione UNESCO.

Roma, Fiume Tevere

La giurisprudenza amministrativa, viceversa, ha adottato un’interpretazione tesa a superare l’evidente carenza di disciplina di tutela paesaggistica: Il T.A.R. Lazio l’ha chiaramente bollato come “pericoloso ‘vuoto di tutela’ proprio per aree di maggior valore, addirittura di livello ‘universale’ – dichiarate ‘Patrimonio Comune dell’Umanità’ proprio in base al riconoscimento della loro assolutamente ‘eccezionale’ importanza (quindi di un’importanza di grado superiore rispetto all’importanza di grado solo ‘notevole’ richiesto nell’ordinamento interno per la sottoposizione a vincolo paesistico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004) – con evidenti risultati paradossali, inammissibili sul piano logico, ancor prima che giuridico” (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29 maggio 2020, n. 5757).    Sulla stessa linea il Consiglio di Stato, che ha confermato la precedente pronuncia del T.A.R. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641) e T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 22 settembre 2020, n. 9688.

Dopo il noto annullamento del P.T.P.R. del Lazio operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 240 del 17 novembre 2020 per “violazione del principio di leale collaborazione” con lo Stato, a fugare ogni incertezza, finalmente, dovrebbe esser giunto ilnuovo P.T.P.R. del Lazio (deliberazione Consiglio regionale Lazio n. 5 del 21 aprile 2021), che prevede fra i beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici” (art. 8, comma 1°, lettera c, delle N.T.A. del P.T.P.R.).

Roma, Castel S. Angelo e Ponte

Nel caso di specie, “ogni modificazione allo stato dei luoghi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, è subordinata all’autorizzazione di cui all’articolo 146 del Codice” (art. 11, comma 1°, delle N.T.A. del P.T.P.R.) e “ai sensi dell’articolo 146 del Codice l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 167 e 181 del Codice” (art. 11, comma 7°, delle N.T.A. del P.T.P.R.).

Allo stato attuale, quindi, ogni intervento nel centro storico (area UNESCO) di Roma appare dover esser autorizzato ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., con il prescritto parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza, per cui ogni intervento avviato o concluso in assenza di parere e autorizzazione sarebbe abusivo e sanzionabile (artt. 167 e 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Dopo quanto comunicato dalla Regione Lazio, si attende l’avviso del Ministero della Cultura, della Soprintendenza speciale per Roma e del Comune di Roma Capitale

Basta con piccoli e grandi abusi, con piccoli e grandi scempi nel centro storico della Città Eterna, sarebbe davvero ora di voltar pagina.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

Roma, Colonna Traiana e Chiesa del SS. Nome di Maria al Foro Traiano

(foto S.D., archivio GrIG)


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