Quantcast
Channel: Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3728

Stop alla circolazione dei veicoli fuori dalla viabilità consentita!

$
0
0
Gennargentu, Punta La Marmora, motocross in vetta (maggio 2020)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale, n. 286 dell’1 dicembre 2021) il decreto ministeriale 28 ottobre 2021 Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, che dispone il divieto di transito dei veicoli al di fuori della viabilità ordinaria.

Infatti, “indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 (classificazione della viabilità, n.d.r.) sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica” (art. 2, comma 3°, del D.M. 28 ottobre 2021).

Carloforte, Capo Sandalo, motocross in area interdetta (aprile 2013)

In particolare i percorsi pedonali e per animali da lavoro, in fondo naturale, con larghezza prevista di mt. 1 – 2,5, sono destinati unicamente al percorso pedonale e animale (Tabella Classificazione e caratteristiche tecnico-dimensionali della viabilità forestale silvo-pastorale permanente allegata al D.M. 28 ottobre 2021).

Quindi sembra proprio che la circolazione sulla sentieristica in fondo naturale sia vietata a fuoristrada, moto, mountain bike, quad.

Certo, si tratta di norme di indirizzo a Regioni e Province autonome, ma per la prima volta vengono chiaramente indicate disposizioni univoche e ben poco interpretabili.

Iglesias, Canal Grande, quad, sulla battigia (2 giugno 2017)

Una norma di civiltà ambientale e di buon senso, per impedire che il transito di veicoli di ogni genere comporti degrado della vegetazione e del suolo anche in ambiti di grande importanza naturalistica, anche in luoghi dove in base al piano di gestione del relativo sito di importanza comunitario (S.I.C.) è già consentito il solo transito pedonale, ignobilmente ignorato dall’amministrazione pubblica che gestisce il S.I.C.

La Sella del Diavolo (Cagliari), per esempio.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

Mon’Albo, Punta Gurturgius, raid di motocross

da Il Corriere della Sera, 15 dicembre 2021

IL DIVIETO. Fuoristrada vietato per moto, auto 4×4, quad e bici: cosa dice la nuova legge.

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre inibisce la viabilità forestale al traffico ordinario. E tra una manciata di giorni potrebbe diventare legge. Restano però tanti dubbi interpretativi. (Emiliano Ragoni)

Gli italiani amano il fuoristrada, praticato in moto, auto o mountain bike. Tuttavia, a seguito di un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale, questa attività tra poco più di due settimane potrebbe essere del tutto vietata. Entro i 15 giorni scade infatti la «vacatio legis», ossia quel periodo nel quale un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (qui il testo) diventa a tutti gli effetti legge, rendendo così effettivo il divieto.

Cosa dice il decreto

Il decreto del 28 ottobre, pubblicato in Gazzetta il 1° dicembre 2021, definisce quelle che sono le «Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale». Anche se non viene fatto espresso riferimento a moto e fuoristrada, la nota cruciale del decreto è quella di non considerare più le vie forestali soggette al codice della strada poiché la viabilità viene concessa solo e esclusivamente ai mezzi preposti alla manutenzione dei tratti di strada di collegamento. Nella sostanza, la viabilità forestale viene inibita al traffico ordinario, senza che però venga fatto espresso riferimento al motore (indirettamente però il decreto comprende anche le bici). Bisogna tuttavia precisare che questi tratti stradali rientrano all’interno di un «vuoto legislativo» poiché di fatto, anche in precedenza, non erano riconosciuti dal codice «standard».

Cosa succede adesso?

Se dovessero rimanere così le cose, la percorrenza di questi tratti stradali sarebbe concessa solo ai mezzi di soccorso e/o a quelli preposti alla manutenzione e in caso di permessi speciali concessi da comuni o regioni. Insomma, si entrerebbe all’interno di un coacervo mal gestibile dove per ottenere le licenze potrebbe essere necessario soddisfare dei requisiti non disciplinati a livello nazionale. Diverse associazioni di categoria sarebbero comunque a lavoro per trovare una «quadra». Ma ad oggi, qualora le cose dovessero rimanere così, andare fuoristrada con le moto è vietato.

Domusnovas, Foresta demaniale del Marganai, motocross in mezzo agli escursionisti (3 ottobre 2018)

dal sito web istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 16 dicembre 2021

Precisazioni sul Decreto viabilità forestale.

Si premette che il Decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (MiC e MiTE), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata. 

È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità.

Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale.

Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada.

Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale “… tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica”.

Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali.

Da ultimo, si ribadisce che tutte le Regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali.

Cagliari, Sella del Diavolo, mountain bike
Cagliari, Sella del Diavolo, danni da percorrenza da mountain bike
Cagliari, Sella del Diavolo – erosione determinata da apertura di nuovi tracciati per mountain bike

(foto per conto GrIG, G.M., S.D., archivio GrIG)


Viewing all articles
Browse latest Browse all 3728

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>