Pietro Pirredda è un cacciatore e spesso possiamo trovarci in disaccordo.
Pietro è, però, prima di tutto una persona di buon senso e attenta alle esigenze della Collettività.
Come è ben noto, vi possono essere battaglie comuni, che vanno in direzione della sicurezza pubblica e della difesa della vita umana.Una di queste è certamente quella relativa alla necessità imprescindibile che chi va a caccia sappia correttamente gestire la propria arma e non vada in giro a combinare danni talvolta, purtroppo, irreparabili.
Un’arma non è un giocattolo, ma forse non tutti l’hanno ancora capito.
Ecco le proposte di Pietro. Noi siamo sempre favorevoli a qualsiasi intervento che migliori le condizioni di sicurezza.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
MANEGGIO ARMI
Introduzione
Questo documento nasce per evidenziare la necessità di riformare il metodo con il quale ogni privato cittadino acquisisce la capacità tecnica al “maneggio armi” al fine di poter richiede un porto d’armi.
Come in tutte le attività, anche nelle discipline in cui si utilizza un’arma vi è sempre una percentuale di rischio/pericolo a cui si può andare incontro. Tenendo presente che il rischio che accada un incidente non può essere uguale a ZERO, si spera che tale rischio, nel futuro si avvicini sempre più a questo valore.
Ogni tanto sui vari quotidiani o siti internet si discute in merito alla sicurezza sull’uso/maneggio delle armi e sui vari incidenti che capitano, principalmente durante la stagione venatoria ma anche nelle normali operazioni di pulizia.
Vi è poi la parte più triste che è causa di mancate attenzioni nella custodia delle armi all’interno delle mura domestiche, dove persone incapaci (principalmente bambini) vengono a contatto con le armi, pensando di trovarsi in mano dei giocattoli.
Il mio intervento è improntato sulla necessità di modificare il corso propedeutico all’acquisizione del “maneggio armi” in quanto la normativa NULLA DICE sulla struttura ma soprattutto sulla durata del corso che è lasciata ad ogni sezione del Tiro a Segno Nazionale (TSN).
N.B:Ogni spiegazione/consiglio/proposta è frutto della mia esperienza e della mia conoscenza della normativa e pertanto può essere naturalmente cestinata o migliorata.
Stante l’obbligo da parte del richiedente di avere compiuto i 18 anni ed essere capace di intendere e di volere, è necessario munirsi di:
- certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato
Ebbene se con assolvimento della Leva Militare il “maneggio armi” poteva sembrare una prassi derivante dalla presunta conoscenza delle armi e delle normali regole di custodia, oggi appare necessario intervenire in quanto si verificano molto frequentemente degli incidenti derivanti dall’errato uso/maneggio delle armi. Detti incidenti sono causati (immagino) da negligenza, imprudenza e/o imperizia.
Una minima percentuale degli incidenti (ritengo) è da attribuire al fato, ossia a quel fatto imponderabile dal quale nessuno, compreso chi scrive è immune.
- Vi è da sottolineare che nell’ambito venatorio, statisticamente, gli incidenti interessano persone sopra i 60 anni di età e di questi la maggior parte si verificano durante le battute di caccia al cinghiale/volpe.
Su questo punto ritengo ci sia da soffermarsi un attimo perché ritengo sia normale che col passare degli anni le nozioni vadano rinfrescate.
Sono convinto che una frequentazione periodica di un poligono per attività agonistiche o di normale passatempo, possa rinfrescare il concetto di sicurezza nell’uso e maneggio armi.
Purtroppo parlando con molte persone di varie età, la frequentazione dei poligoni è scarsa ed in alcuni casi, passano vari anni prima che una persona vada a farsi la classica serie di 25 piattelli allo skeet/trap o percorso caccia.
Di recente nel leggere un articolo di un cacciatore di selezione della penisola, si parlava di sicurezza nella conoscenza di funzionamento/uso delle armi. Il narratore si soffermava sulla necessità di padroneggiare l’arma e conoscerne di conseguenza il suo funzionamento. Aggiungeva che al fine di mantenere tale conoscenza bisognerebbe frequentare un poligono almeno quattro volte all’anno.
Sono stradaccordo!!!
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Cosa dice la normativa:
(fonte: http://www.earmi.it)
Fino all’ottobre 2010 il regime della cosiddetta capacità tecnica era contenuto nell’articolo 8 della legge 110/1975 in cui si stabiliva che per la licenza di porto d’armi la capacità tecnica derivava:
– o da aver prestato servizio militare o presso un corpo armato
– o dall’aver ottenuto il certificato maneggio armi dal TSN
Non era richiesta alcuna capacità tecnica per l’acquisto o la detenzione di armi né per collezionare armi.
Negli anni successivi vi è stato il tentativo di qualche funzionario ministeriale di sostenere che dopo un certo numero di anni chi non aveva portato o usato armi aveva perso la capacità tecnica e doveva richiedere un nuovo certificato al TSN; la pretesa era manifestamente illegittima ed è stata lasciata cadere nel vuoto.
Con il decreto legislativo 204/2010 il ministero è tornato alla carica cercando di introdurre qualche modesto cambiamento. La nuova norma è stata scritta con un linguaggio talmente contorto che per capirla bisogna districarla come un nodo, ma alla fine il significato esce abbastanza chiaro.
Recita il nuovo testo dell’articolo 8 della legge 110/1975, come modificato dal decreto legislativo 204:
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d’armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente. L’accertamento non occorre per l’autorizzazione alla collezione.
Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato, ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale, devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Il maneggio nella normativa attuale è obbligatorio per conseguire:
- porto di pistola o rivoltella per difesa personale –
- porto di fucile per difesa personale –
- porto di fucile per uso caccia –
- porto di fucile per tiro al volo –
- nulla osta all’acquisto/trasporto armi (di validità limitata a 30 giorni dalla data di rilascio).
COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO DI USO E MANEGGIO ARMI SIA PER ARMA CORTA CHE PER ARMA LUNGA:
L’emissione dei certificati di idoneità al maneggio delle armi, ad oggi, è compito delle Sezioni di tiro a Segno Nazionale. Il Presidente della Sezione rilascia il certificato comprovando che il candidato Socio è idoneo al maneggio delle armi dopo il superamento del corso di lezioni di tiro. Il corso è organizzato e svolto nel rispetto delle norme, dettate dall’Unione Italiana Tiro a Segno, sotto la direzione di un Istruttore o Direttore di Tiro munito di licenza prefettizia, sottoscrivendo il modulo che attesta la partecipazione alla lezione teorica ed il superamento della prova pratica ottenendo il punteggio minimo previsto. I moduli sottoscritti dagli Istruttori e controfirmati dai candidati, così come i bersagli dell’esame di tiro, sono conservati agli atti della Sezione.
In realtà il candidato può anche non essere socio di quel TSN
La normativa attualmente lascia ad ogni TSN libera scelta di come strutturare i corsi. Quindi a seconda della scelta che faremo, potremo fare una lezione teorico/pratica nella stessa giornata.
Attualmente se ad esempio si decide di acquisire il certificato di maneggio armi presso il TSN di Sassari, il corso prevede:
Fonte: http://www.tsnsassari.it/istituzionale.html
Il D. L. del 15 Marzo 2010, Art. 250 – 251, prescrive che tutti coloro che, a qualsiasi titolo, devono entrare in possesso di un porto d’armi e non hanno espletato il servizio militare, o lo hanno prestato da più di 10 anni, devono frequentare un corso di tiro presso una Sezione di Tiro a Segno. I corsi sono tenuti da istruttori qualificati dall’UITS, presso il TSN di Sassari. I predetti corsi si svolgono ogni quindici giorni e hanno la durata di un giorno: al mattino ha luogo la lezione riguardante la parte teorica, nel pomeriggio quella pratica. Se alla fine della giornata si raggiunge il risultato previsto dalle norme in vigore, viene rilasciato il certificato in bollo attestante l’idoneità al maneggio delle armi lunghe o corte.
Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (soci obbligati), devono frequentare e superare un corso regolamentare di tiro per ottenere il rilascio del certificato di idoneità al maneggio delle armi. Successivamente, ogni anno, il socio obbligato, dovrà frequentare e superare almeno due corsi di tiro oltre all’esame; i corsi devono essere svolti con scadenze trimestrali o quadrimestrali, per poter conseguire l’attestato di frequenza indispensabile per il proseguo del servizio armato.
La certificazione di idoneità, in bollo, compete esclusivamente al Presidente della Sezione TSN presso cui si frequenta il corso.
lCOSA C’E’ CHE NON VA (parere personale):
Il corso si conclude in una sola giornata, addirittura in poche ore se il candidato compie le poche operazioni obbligatorie in modo corretto.
Inoltre\ il predetto corso, nelle modalità sopra esposte dovrebbe valere un anno solare invece, se entro l’anno la persona riceve un titolo di quelli sopra descritti (escluso il nulla osta) è valido a vita.
- Personalmente non ritengo che in una giornata si possano acquisire tutte le nozioni tecnico / pratiche necessarie al corretto uso delle armi.
PROPOSTA PERSONALE DI MODIFICA:
- Corso di un mese suddiviso in 8 lezioni teorico pratiche di 2 ore ciascuna (2 a settimana), da tenersi presso una struttura comunale o provinciale (non necessariamente il capoluogo di Provincia) in cui si intende sostenere l’esame per il conseguimento del Certificato di uso e maneggio armi lunghe e corte;
- il candidato non potrà assentarsi per più di 2 lezioni totali;
- il corso verterebbe principalmente sulle seguenti materie:
- legislazione sulle armi
- classificazione di armi;
- tipi di munizioni;
- smontaggio e montaggio
- pulizia
- maneggio e custodia
- nozioni di balistica applicata alle armi
DOCENTI:
- Le lezioni dovrebbero essere tenute da:
- Funzionario della Polizia di Stato/Ufficiale Carabinieri
- Armaiolo qualificato
- Perito balistico
- Istruttore di tiro qualificato (*)
(*)Considerata la presenza di vari poligoni di tiro privati presenti nelle varie Regioni d’Italia che nulla hanno ad invidiare in quanto a sicurezza, disposizione di una struttura adeguata e personale responsabile altamente qualificato, si potrebbe estendere la possibilità di addestramento al tiro anche a poligoni diversi dal circuito T.S.N a patto che siano muniti del certificato di idoneità rilasciato da un Perito Balistico. Ad oggi vi sono varie proposte che mirano a far modificare la legge che autorizza solo i TSN a rilasciare il Certificato di maneggio armi.
- Al termine del corso di 16 ore il candidato dovrà sostenere un esame teorico con domande vertenti sulle materie di corso, davanti ad una commissione composta dai docenti di cui sopra;
- Superato tale esame il candidato potrà sostenere l’esame pratico presso il poligono di tiro sotto la responsabilità e coordinamento di un istruttore di tiro qualificato.
ATTENZIONE:
Per diminuire la possibilità che accadano incidenti o comportamenti errati nell’uso, custodia e maneggio delle armi:
Dopo 12 anni equivalenti alla validità di nr. 2 porto di fucile, il rinnovo del titolo dovrebbe essere preceduto da un refresh sulle materie di cui sopra, da tenersi presso il poligono prescelto dal candidato. (servirebbe l’imput Istituzionale per promuovere questi corsi).
In questo caso lo stesso dovrà pagare solo le quote di Accesso al campo di tiro + Munizioni + eventuale Noleggio Armi.
- A fine corso il Direttore di Tiro rilascerà un certificato di frequenza che verrà allegato alla domanda di rinnovo.
Sarebbero esclusi dalla necessità di dotarsi del rinnovo del certificato di maneggio armi, le categorie appartenenti alle Forze Armate / Forze di Polizia / Guardie Particolari Giurate, previa un’attestazione comprovante l’effettivo servizio, rilasciata in carta semplice dal proprio Responsabile in Comando.
Piccolo pensiero: Se nella caccia al Cinghiale, la Regione Sardegna, al fine di diminuire gli incidenti, decidesse di modificare l’art. 41 della L.R. 23/98, obbligando (entro 5 anni) l’utilizzo delle SOLE armi a canna rigata per la caccia al cinghiale, (stante le caratteristiche balistiche del munizionamento di tali armi che a parità di tiro risultano molto più sicure) sicuramente si eliminerebbe l’uso (peraltro già vietato delle munizioni a pallettoni), in più si eliminerebbero anche gli incidenti causati dai rimbalzi, prerogativa della palla asciutta utilizzata in armi a canna liscia.
Arzachena, dicembre 2015
Pietro Pirredda
(pubblicità Federcaccia, foto S.D., archivio GrIG)
