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Basta con gli albericidi lungo le strade!

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strada in mezzo al bosco

Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.

Dove fanno il deserto, lo chiamano pace: parafrasando le parole del comandante calèdone Calgaco riportate dallo storico romano Publio Cornelio Tacito nell’’Agricola, è quanto purtroppo ancora oggi accade molto spesso lungo le strade italiane, un tempo quasi sempre abbellite da filari alberati o siepi.

Per cattiva interpretazione del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), tuttora troppo spesso ai lati delle strade vien fatto il deserto e viene chiamato sicurezza stradale.

In realtà, in realtà, l’art. 26, comma 6°, del D.P.R. n. 495/1993 e s.m.i. (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada) dispone che “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”.

Inequivocabilmente si riferisce alla nuova piantagione di alberi, non a quelli già viventi alla data di entrata in vigore del Codice della Strada.

I soggetti titolari delle strade (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.) hanno certamente il compito di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” (art. 14, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), ma non devono certo abbattere alberi e siepi senza criterio.

albero in città

Lo afferma chiaramente la circolare Ministero Trasporti e Infrastrutture n. 3224 del 10 giugno 2021 (“Richiesta di parere D. Lgs. n. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali”) che interpreta autorevolmente il tema, indicando come vietata la sola nuova piantumazione degli alberi, senza alcuna previsione di rimozione obbligata degli alberi già viventi al momento dell’entrata in vigore del Codice della Strada, riguardo cui sarebbe opportuna una valutazione caso per caso.

E’ il caso di quanto sta accadendo nel territorio comunale di Borgiallo (TO), dove sono state emanate le ordinanze sindacali n. 20/2021 del 24 agosto 2021 e n. 22/2021 del 9 settembre 2021, con le quali è stato importo radicalmente il taglio di alberi e siepi nella fascia di “almeno metri 5 (cinque) dal confine stradale“ lungo la Via Bastiglia e nella fascia di “almeno m. 6 dal bordo strada” lungo la Strada provinciale n. 45 della Valle Sacra entro il 31 dicembre 2021.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, inoltrato un’istanza di revoca parziale (art. 21 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i.) al Comune di Borgiallo, coinvolgendo i Ministeri della Transizione Ecologica, della Cultura, delle Infrastrutture, la Città metropolitana di Torino, la Soprintendenza torinese per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presenza di alberature stradali, di siepi, di boschi lungo la viabilità ha grande importanza ambientale, paesaggistica, nonché per l’abbattimento degli inquinamenti e, infine, quale contributo alla lotta ai cambiamenti climatici.

Il GrIG auspica un sereno ripensamento che corregga provvedimenti decisamente abnormi e lesivi dell’ambiente.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

albero solo. Con un po’ d’impegno, un’auto potrebbe sbatterci contro in ogni caso.

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)


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