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Il T.A.R. Sardegna blocca la caccia a Tortora selvatica, Moriglione e Pavoncella.

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Moriglione (Aythya ferina)

Il T.A.R. Sardegna, con ordinanza Sez. I, 17 settembre 2021, n. 284, ha confermato la sospensione della caccia alla Tortora selvatica (Streptopelia turtur), già disposta con decreto presidenziale Sez. I, 1 settembre 2021, n. 259, e ha ampliato la sospensione della stagione venatoria per Moriglione (Aythya ferina) e Pavoncella (Vanellus vanellus).

Non è stata concesso, in sede cautelare, l’accorciamento di qualche settimana della caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola).

In buona sostanza, i Giudici amministrativi sardi hanno accolto l’istanza cautelare presentata dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa, del Foro di Cagliari, per conto delle associazioni ambientaliste Gruppo d’Intervento Giuridico, WWF Italia, Lega per l’Abolizione della Caccia, E.N.P.A., L.A.V., LIPU-BirdLife Italia, LNDC Animal Protection, che hanno impugnato il calendario venatorio regionale sardo 2021-2022 (il decreto assessoriale n. 6846/13 del 23 agosto 2021) in merito alle previsioni con abnormi carnieri potenziali della caccia alla Tortora selvatica, del Moriglione e della Pavoncella.

Assurdi carnieri potenziali di 539.805 Tortore abbattibili dai 35.987 cacciatori ufficialmente autorizzati, 107.961 esemplari di Moriglione e ben 899.675 esemplari di Pavoncella.

Sono state respinte dal T.A.R. Sardegna le argomentazioni della Regione autonoma della Sardegna e delle associazioni venatorie Associazione Nazionale Libera Caccia e Federcaccia e di un non altrimenti noto Movimento politico Scelta Etica (soggetti interventori ad opponendum) e sono stati vani i penosi ostacoli frapposti dalla ritardata pubblicazione del calendario venatorio sul B.U.R.A.S. n. 49 del 26 agosto 2021.

Cagliari, sede del T.A.R. Sardegna (Piazza del Carmine-Via Sassari)

Il T.A.R. Sardegna ha esplicitamente ritenuto che “la determinazione assunta dalla Regione, come evidenziato in ricorso, può contribuire ad un consistente peggioramento dello stato di conservazione delle specie”, come chiaramente indicato nel parere obbligatoriamente reso sul calendario venatorio dall’I.S.P.R.A. e dagli stessi monitoraggi faunistici svolti dalla Regione autonoma della Sardegna.

Infatti, “i dati del censimento invernale degli uccelli acquatici predisposto per la Regione, depositato in atti, evidenziano:

– un modesto incremento della popolazione delle due specie nell’ultimo periodo di rilevazione, a fronte di un calo consistente nei periodi precedenti, tale da determinare la sospensione della caccia a tali specie;

– una linea di tendenza ‘marcatamente negativa’ per il Moriglione e ‘leggermente negativa’ per la Pavoncella”, per cui “il rilevato modesto incremento della popolazione di tali specie potrebbe essere gravemente compromesso dalla riapertura della caccia consentita con il decreto impugnato”.

L’udienza di discussione nel merito è stata fissata per il 4 maggio 2022, a stagione venatoria ampiamente conclusa.

La presente pronuncia del T.A.R. Sardegna ben s’inserisce in un’ormai lunga serie di pesantissime censure dei calendari venatori regionali isolani degli ultimi anni,[1] che han visto un’Amministrazione regionale purtroppo prona alle pressioni delle associazioni venatorie in contrasto con il minimo buon senso necessario per la corretta gestione del patrimonio faunistico.

Impareranno qualcosa Regione e associazionismo venatorio? 

Lo vedremo nelle prossime settimane, quando – conseguito l’obbligatorio parere dell’I.S.P.R.A., sarà presa una decisione in relazione alla proposta di caccia alla Pernice sarda (Alectoris barbara), alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e al Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), Vedremo…

Gruppo d’Intervento Giuridico odv, WWF Italia, Lega per l’Abolizione della Caccia, E.N.P.A., L.A.V., LIPU-BirdLife Italia, LNDC Animal Protection

[1]   T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 17 settembre 2021, n. 284,  decreto presidenziale Sez. I, 1 settembre 2021, n. 259T.A.R. Sardegna, sentenza breve Sez. I, 9 ottobre 2020, n. 538T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, 21 settembre 2020, n. 347,  T.A.R. Sardegna, ordinanza collegiale Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 262/2019decreto presidenziale Sez. I, 3 ottobre 2019, n. 247/2019, ; T.A.R. Sardegna, sentenza Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 65 ,  Cons. Stato, ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 , Cons. Stato, decreto presidenziale Sez. III n. 4456 del 20 settembre 2018T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017 .

Tortora selvatica (Streptopelia turtur)

N. 00284/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00706/2021 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 706 del 2021, proposto da Gruppo di Intervento Giuridico, Wwf Italia, Lega Abolizione Caccia, E.N.P.A., Lav Lega Anti Vivisezione, Lipu, Lncd – Animal Protection, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murroni, Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione Caccia Pesca Ambiente non costituita in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Associazione Nazionale Libera Caccia – Segreteria Regionale, Associazione Federcaccia Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Cecilia Savona, Mauro Cuccu, Alberto Curreli, Gerardo Giacu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Movimento Scelta Etica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento parziale

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 6846/13 del 23 agosto 2021 avente ad oggetto “calendario venatorio 2021/2022”, pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale, parti I e II, n.49 del 26 agosto 2021, e di ogni altro atto precedente e presupposto, conseguente, comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, con riferimento alla caccia al Moriglione (Aythia ferina) e alla Pavoncella (Vanellus vanellus), consentita con il decreto impugnato, avente ad oggetto “calendario venatorio 2021/2022”, in quanto:

1) la determinazione assunta dalla Regione, come evidenziato in ricorso, può contribuire ad un consistente peggioramento dello stato di conservazione delle specie;

2) l’art. 7 della direttiva sugli uccelli dispone, tra l’altro, che:

In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione;

3) il parere che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) esprime sullo schema di calendario venatorio quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, costituisce atto obbligatorio, ma non vincolante, cosicché la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute, purché fornisca congrua ed adeguata motivazione delle difformi scelte operate, motivazione che, nella specie, non sembra superare le contrarie evidenze esposte dall’Ispra e risultanti dagli altri atti depositati dalle parti;

4) in particolare, il parere Ispra (pagina 4, documento 2 produzioni dei ricorrenti) così recita, per la parte qui di interesse:

Per quanto riguarda le specie Pavoncella e Moriglione si rimanda alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio c.a. in particolare per la parte che tratta gli aspetti di natura giuridica laddove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea. Pertanto non si ritiene di esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità e le modalità con cui esercitare il prelievo su tali specie. Inoltre, in riferimento al richiamo contenuto nella nota sopra citata relativo alla necessità di redigere, adottare e attuare piani di gestione, si informa che questo Istituto, onde contribuire al conseguimento dell’obiettivo, sta ultimando la redazione delle bozze dei piani di gestione di Moriglione e Pavoncella, il primo dei quali è al momento in fase di consultazione da parte di esperti e portatori di interessi”;

5) la richiamata nota del Ministero così recita:

“Si fa seguito alla nota inviata dalla scrivente Direzione il 7 aprile 2020 Prot. n. 24896, richiamando altresì la nota della ex Direzione generale per la protezione della natura e del mare Prot. n. 16169 del 9 luglio 2019 di pari oggetto, con cui si invitavano codeste Regioni e Province autonome ad escludere il moriglione e la pavoncella dai rispettivi calendari venatori.

Questo invito è stato rinnovato tenuto anche conto del fatto che, durante l’ultimo Meeting delle Parti, le specie citate sono state inserite nell’allegato A dell’Accordo internazionale AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici in Eurasia ed Africa.

Come è noto i recenti pronunciamenti dei TAR relativi ai calendari venatori della stagione 2019-20 hanno stigmatizzato l’inserimento delle specie in oggetto tra le specie cacciabili.

A questo proposito appare opportuno richiamare la Guida interpretativa alla caccia della Commissione Europea, con particolare riguardo all’obiettivo generale fissato dalla normativa europea di assicurare il mantenimento delle popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione soddisfacente.

Nel caso di specie in declino, la caccia non può per definizione essere considerata sostenibile, qualora non si sia in grado di assicurare l’inversione della tendenza al declino. La necessità di adottare e attuare piani di gestione per assicurare tale inversione di tendenza è già stata evidenziata nell’ambito del caso EU-Pilot 6955/14, che precede, come è noto, l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Pertanto, risulta massimamente urgente per le specie moriglione e pavoncella, già oggetto di esplicito richiamo a seguito dell’iscrizione negli allegati dell’Accordo AEWA, sospenderne la caccia. La caccia delle due specie sopra richiamate appare in contrasto con le prescrizioni di cui all’articolo 7 della “Direttiva Uccelli” e il rischio dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, con conseguenti danni a carico dell’erario, deve con ogni mezzo essere scongiurato”.

6) la Guida Interpretativa, documento tecnico per la applicazione della cd. «Direttiva UE uccelli», accede ad una norma comunitaria vincolante emanata non per promuovere la caccia, ma per salvaguardare l’avifauna condizionando a detto obiettivo il prelievo venatorio, secondo il cd. «principio di precauzione»; il principio prudenziale espresso dalla Guida è dunque superabile solo con la prova contraria del fatto su cui esso si fonda (Consiglio di Stato sez. III, 1° dicembre 2020, n. 7609);

7) i dati del censimento invernale degli uccelli acquatici predisposto per la Regione, depositato in atti, evidenziano:

– un modesto incremento della popolazione delle due specie nell’ultimo periodo di rilevazione, a fronte di un calo consistente nei periodi precedenti, tale da determinare la sospensione della caccia a tali specie;

– una linea di tendenza “marcatamente negativa” per il Moriglione e “leggermente negativa” per la Pavoncella;

8) il rilevato modesto incremento della popolazione di tali specie potrebbe essere gravemente compromesso dalla riapertura della caccia consentita con il decreto impugnato.

Quanto alla Tortora selvatica (Streptopelia turtur), tenuto anche conto che per tale specie la caccia era stata prevista solo per il 2 e 5 settembre, non si ravvisano ulteriori esigenze cautelari e si fa rinvio alle considerazioni esposte nel decreto cautelare n. 259/2021;

Va invece respinta la domanda cautelare con riferimento alla caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola), per la quale l’ISPRA ha proposto la chiusura al 31 dicembre e che invece la Regione ha consentito fino al 30 gennaio 2022, in quanto risultano ampiamente esposte le motivazioni, che non appaiono manifestamente irragionevoli, che non fanno ritenere necessaria, per le particolari condizioni della Regione, la chiusura della caccia a tale specie il 31 dicembre.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), così decide:

1) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato, avente ad oggetto “calendario venatorio 2021/2022”, nella parte riguardante la caccia al Moriglione (Aythia ferina), alla Pavoncella (Vanellus vanellus) e alla Tortora selvatica (Streptopelia turtur);

2) respinge la domanda cautelare per la parte del provvedimento che consente la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola), anche nel mese di gennaio del 2022.

Dispone la trattazione del merito del ricorso alla Pubblica Udienza del 4 maggio 2022.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Dante D’Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Gianluca RovelliDante D’Alessio
 
 
 

IL SEGRETARIO

pubblicata il 17 settembre 2021


Pettirosso (Erithacus rubecula)

(foto L.A.C., S.D., archivio GrIG)


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