Sono ben noti i tanti tentativi di sdemanializzazione e accaparramento delle terre collettive portati avanti nel corso dei decenni in tutta Italia.
Recentemente vi sono state le ennesime proposte di radicale abolizione dei diritti di uso civico presentate incessantemente soprattutto dagli on.li Alessandro Battilocchio e Maria Spena (Forza Italia), ma su proposta tenacemente sostenuta dell’on. Alberto Manca (M5S), è stata nelle settimane scorse approvata una norma riguardante integrazioni all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico, che consentirà a Regioni e Province autonome di procedere in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute, sbloccando così una situazione ormai cristallizzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2018.
Si tratta dell’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni e integrazioni del decreto-legge n. 77/2021, il c.d. decreto governance PNRR, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021.
Ma gli attacchi a una piccola-grande riforma che può permettere una migliore tutela e gestione dei demani civici non cessano e utilizzano forme e contenuti decisamente surreali.
E’ il caso della missiva recentemente spedita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dall’A.R.U.A.L., l’associazione regionale che riunisce Università Agrarie (sono organi di gestione delle terre a uso civico) del Lazio.
Descrive l’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 come “una norma che riguarda la sanatoria di un caso specifico di occupazione e trasformazione irreversibile di aree di demanio civico nella zona del Geannargentu in Sardegna”.
A parte l’errore terminologico, che avrebbero potuto correggere con una banale ricerca su internet, siamo al delirio: la norma riguarda tutt’altro, basta leggerla e, soprattutto, capire che cosa si è letto. Soprattutto, poi, non esiste alcun “caso specifico di occupazione e trasformazione irreversibile di aree di demanio civico nella zona del” Gennargentu.
Profonda ignoranza che genera irresponsabilmente falsità o altro?
Se vogliamo parlare di Gennargentu e di usi civici, non possiamo che ricordare il lodevole esempio dato dal Comune di Desulo (NU), che ha deciso, con la deliberazione consiliare n. 33 del 29 novembre 2018 (+ Relazione generale), adottata all’unanimità, segno della forte condivisione della proposta, di chiedere all’Agenzia regionale Argea Sardegna il trasferimento dei diritti di uso civico (art. 18 ter della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) da poco più di 11 ettari di vari terreni non contigui a più di 1.577 ettari di boschi e pascoli del Gennargentu, per “ … incrementare il proprio patrimonio civico e tutelare sotto il profilo ambientale una vasta area boschiva. In particolare l’apposizione del diritto d’uso civico garantirà, alle generazioni future, l’inalienabilità, l’inusucapibilità e l’imprescrittibilità dei terreni sui quali si trasferirà il diritto”.
Operazioni come queste – finora cristallizzate dopo la nota sentenza Corte cost. n. 178/2018 – potranno finalmente essere completate, se la Regione autonoma della Sardegna si doterà di una disciplina di recepimento della recente norma nazionale.
E così potrà accadere in tutto il territorio nazionale, dove ne emergerà il bisogno.
Ricordiamo, infatti, la sentenza Corte costituzionale n. 178/2018 ha dichiarato illegittimi gli artt. 37-39 della legge regionale Sardegna n. 11/2017 che avevano il pregio – caso unico in Italia – di legare qualsiasi eventuale ipotesi di sdemanializzazione di terreni a uso civico irreversibilmente trasformati (seppure illegittimamente, perché privi delle necessarie autorizzazioni) a trasferimenti del diritto di uso civico su altri terreni pubblici di pregevole interesse ambientale (es. coste, boschi, zone umide, ecc.) e sempre previa vincolante procedura di copianificazione Stato – Regione.
Finora le operazioni di riordino dei demani civici attraverso trasferimenti di diritti di uso civico e permute sono state rese estremamente difficoltose. Sarebbero potute avvenire, di fatto, solo in via giurisdizionale davanti al Commissario per gli usi civici mediante quelle soluzioni conciliative proprie del procedimento (art. 29 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).
Con l’approvazione dell’art. 63 bis Regioni e Province autonome possono intervenire in campo normativo e amministrativo per consentire il trasferimento dei diritti di uso civico dalle aree ormai irreversibilmente (sebbene illegittimamente) trasformate (es. edificate) prima della legge n. 431 del 1985 (la c.d. legge Galasso) ad altre aree di grande valore naturalistico (boschi, coste, zone umide, pascoli, ecc.) con il mantenimento del vincolo paesaggistico sulle aree sdemanializzate.
Analoghe operazioni potrebbero esser effettuate mediante permute.
Il Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG), da sempre impegnato per la difesa delle terre collettive in tutta Italia (oltre 5 milioni di ettari, pressoché in ogni regione), da un giudizio sostanzialmente positivo sulla norma approvata. Poteva esser più puntuale ed esser scritta meglio (es. specificare la data delle alienazioni illegittime prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1985), ma ci sarà tempo e modo per affinarla.
Per la prima volta in Italia c’è una norma che conserva estensione e qualità ambientale delle terre collettive, tutela i patrimoni delle collettività locali e consente a migliaia di famiglie incolpevoli di acquisire la proprietà della propria abitazione.
I casi sono parecchi in tutta Italia, fra i più eclatanti parte del litorale di Orosei e un’ampia area di Civitavecchia.
Il GrIG auspica che Governo, Amministrazioni regionali e provinciali autonome, Forze politiche ne comprendano importanza e positiva efficacia per la reale ed efficace difesa dei demani civici, finora fin troppo dimenticati (o peggio) da chi deve gestire bene questa fondamentale forma di patrimonio collettivo.
I diritti di uso civico.
Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza)[1].
I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).
In Sardegna.
Anche in Sardegna, dopo troppi anni di cattiva gestione, di lassismo e di abusi, il futuro dei diritti di uso civico appare migliore.
Dopo parecchi anni di lavoro e – nel piccolo – tante azioni legali e di sensibilizzazione da parte dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, sta giungendo a positiva conclusione l’operazione di accertamento dei demani civici presenti nel territorio isolano da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, delegata in materia dalla Regione autonoma della Sardegna.
E’ stato così finalmente reso nuovamente consultabile l’Inventario regionale delle Terre civiche, il documento fondamentale, di natura ricognitiva, per la conoscibilità dei terreni appartenenti ai demani civici in Sardegna.
Secondo quanto oggetto di provvedimenti di accertamento da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, risultano terreni a uso civico in 339 Comuni sui 369 su cui sono state condotte le operazioni. I Comuni sardi sono 377: mancano ancora le attività di accertamento su 8 Comuni, nei quali si stima, comunque, la presenza di terre collettive.
In 30 Comuni, al termine delle operazioni, non sono risultati terreni a uso civico.
Complessivamente (considerando anche gli ultimi 8 Comuni dove devono esser svolte le operazioni di accertamento, ma dove se ne stima la presenza), dovrebbero essere 347 su 377 i Comuni dove sono presenti i demani civici, ben il 92% dei Comuni sardi.
Sono stati, inoltre, verificati e aggiornati i dati (estensione, catasto, ecc.) relativi ai 377 demani civici (dicembre 2020).
L’estensione complessiva delle terre collettive finora accertate è di circa 305.326 ettari, pari al 12,69% dell’Isola.
Tasti dolenti rimangono alcune gravi carenze gestionali: sui 347 Comuni sardi con presenza di demani civici sono soltanto 46 quelli dotati del regolamento comunale di gestione degli usi civici e solo 24 quelli muniti di piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, mentre migliaia di ettari occupati illecitamente attendono il recupero alla fruizione collettiva.
Negli anni scorsi, dopo il vero e proprio risultato storico per la difesa delle terre collettive in Sardegna determinato dal primo recupero al demanio civico (addirittura in via bonaria) dei quasi 48 ettari di terreni occupati illegittimamente da Privati avvenuto recentemente a Carloforte, c’è stato l’importantissimo segnale positivo sopra ricordato fornito dal Comune di Desulo.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico per la difesa delle terre collettive.
Decenni di ignavia, di disinteresse, di cattiva gestione delle terre collettive in Sardegna stanno venendo consegnati, piano piano, al grande libro del passato anche grazie alla martellante campagna per la tutela delle terre collettive della Sardegna che il Gruppo d’Intervento Giuridico sta conducendo da anni, da ultimo con l’istanza (30 maggio 2018) per il recupero ai rispettivi demani civici (art. 22 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) di migliaia di ettari di terreni a uso civico occupati illegittimamente da Privati e da Società immobiliari e l’emanazione dei provvedimenti di accertamento di ben 120 demani civici rientranti in altrettanti Comuni, nonché la razionalizzazione delle terre collettive.
Analogamente in tutta Italia (dal Lazio all’Umbria, dal Friuli – Venezia Giulia alla Toscana, alla Campania) il GrIG è schierato con forza e determinazione per la salvaguardia e la corretta gestione delle terre collettive.
Gruppo d’Intervento Giuridico odv
[1] vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993. Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537.
qui la sezione usi civici dell’Agenzia Argea Sardegna: http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/gestione/usicivici/
qui l’Inventario regionale delle Terre civiche in Sardegna: http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_126_20200703135034.pdf
Legge n. 108 del 29 luglio 2021
(Modifiche all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)
1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione, prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(foto da mailing list ambientalista, per conto GrIG, J.I., S.D., archivio GrIG)