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Il coronavirus COVID 19 dorme di giorno?

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La pandemia del coronavirus COVID 19, chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2)”, purtroppo non è finita, anzi è in pieno svolgimento a livello mondiale.

In gran parte della Terra la pandemia galoppa senza tregua.

Ufficialmente sono 20.730.456 casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia, con – purtroppo – 751.154 morti (ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 14 Agosto 2020, ore 15.47).

In Italia i numeri degli attuali contagi appaiono modesti, ma in leggera risalita critica, grazie al prevedibile allentamento dell’osservanza delle misure di precauzione che, grazie alla straordinaria abnegazione degli Italiani a costo di enormi sacrifici di ogni genere, hanno permesso di contenere la pandemia e alla situazione critica di vari Paesi europei, da dove numerosi connazionali rientrano dalle vacanze.  

chiusura negozio per contrastare la diffusione del coronavirus COVID 19 (marzo 2020)

La situazione può divenire preoccupante soprattutto in vista della riapertura delle scuole a metà settembre.

In proposito, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato in proposito la nuova ordinanza 16 agosto 2020 (in vigore dal 17 agosto 2020) che lascia ben più di qualche perplessità sul piano giuridico e, soprattutto, del buon senso.

In sostanza, prevede la “sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico” e il puntuale “obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento”.

Ovviamente sono state sollevate critiche e proteste da parte del settore delle discoteche e dei locali da ballo in genere (ci sono pesanti contraccolpi su un settore economico da 4 miliardi di euro di fatturato annuale e decine di migliaia di posti di lavoro), quasi fossero l’unico luogo di potenziali assembramenti (perché è altrettanto ovvio che in discoteca l’assembramento è scontato) che potrebbero aumentare il rischio di contagio, però alcune osservazioni vengono spontanee.

Chi decide quando “le caratteristiche fisiche” di un luogo siano tali da richiedere l’obbligo di mascherina all’aperto?      Alle 18.30, in una via poco frequentata, per non dire vuota, bisogna mettersela?

E, soprattutto, quale risolutiva ricerca scientifica ha convinto il Ministro Speranza che ‘sto benedetto coronavirus dorma e non sia pericoloso dalle 6.01 alle 17.59?

In un mercato all’aperto, comunissimo in Italia, dove gli assembramenti sono pane quotidiano, il coronavirus sparisce solo perché si svolge in pieno giorno?

Ma quale adeguata motivazione – necessaria per ogni atto amministrativo (art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) qual è questa ordinanza – sostiene queste scelte discrezionali?

Ai posteri e ai giudici amministrativi l’ardua sentenza…

Stefano Deliperi, Gruppo d’intervento Giuridico onlus

Il Ministro della Salute


Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Preso atto della comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza;

Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro dello sviluppo economico;


EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1
(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2020.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

On. Roberto Speranza

un po’ d’ironia, trova il tuo capro espiatorio COVID 19

(foto S.D., archivio GrIG)


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