Il ricorso ecologista.
E’ in corso di notifica e deposito, grazie al prezioso patrocinio dell’avv. Carlo Augusto Melis Costa, il ricorso al T.A.R. Sardegna delle associazioni ecologiste Lega per l’Abolizione della Caccia, WWF e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus avverso il calendario venatorio regionale sardo 2015-2016 promulgato con decreto assessoriale n. 17343/29 del 5 agosto 2015 e pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale n. 37 del 13 agosto 2015, in quanto formulato in assenza di vincolante procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), necessaria per tutte le attività o progetti che possano modificare le caratteristiche ecologiche e naturalistiche delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000.
Il ricorso ecologista chiede l’annullamento del calendario venatorio, previa sospensione cautelare.
Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) esistenti nel territorio della Sardegna e individuati con un percorso procedurale che ha coinvolto a pieno titolo la Regione autonoma della Sardegna, lo Stato e l’Unione europea sono 87, per una superficie complessiva pari a ettari 269.333 (17,7% del territorio isolano), mentre le zone di protezione speciale (Z.P.S.) sono 31, per una superficie complessiva pari a ettari 147.644 (6,13% del territorio isolano), sono inoltre 6 le aree coincidenti fra S.I.C. e Z.P.S., per una superficie complessiva pari a ettari 97.094 (4,03% del territorio regionale). In totale le 124 aree naturali protette terrestri facenti parte della Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S., S.I.C. e Z.P.S. coincidenti) riguardano 452.366 ettari del territorio isolano (18,77% della Sardegna), in gran parte aperto all’attività venatoria.
Eppure, nonostante reiterate richieste e segnalazioni ecologiste e da parte dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)[1], tuttora non risulta effettuata alcuna procedura di valutazione di incidenza ambientale riguardo all’attività venatoria – né in sede di pianificazione venatoria, tuttora inesistente, né in sede di calendari venatori – nelle aree classificate quali S.I.C. e/o Z.P.S., come richiesto dalla normativa comunitaria (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica) e nazionale (D.P.R. n. 357/1997 integrato e modificato con il D.P.R. n. 120/2003), nonché per interpretazione giurisprudenziale[2].
Gli accertamenti da parte della Commissione europea per le ipotesi di violazioni del diritto comunitario.
Non si tratta dell’unico contenzioso aperto riguardo la caccia in Sardegna in assenza di procedure di valutazione di incidenza ambientale. Anzi.
Le associazioni ecologiste Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus hanno inoltrato (17 agosto 2015) un ricorso in sede comunitaria (Commissione europea, Commissione petizioni del Parlamento europeo) avverso il calendario venatorio regionale sardo 2015-2016.
Nel contempo è stata chiesta l’adozione di provvedimenti di revoca/annullamento del calendario venatorio illegittimo ed è stato portato a conoscenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per gli eventuali aspetti di competenza.
Le Istituzioni comunitarie hanno già avviato gli opportuni accertamenti.
Infatti, nel 2014 la Commissione europea – Direzione generale “Ambiente” aveva reso noto di aver aperto la procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI “diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat” a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.
Fra i casi oggetto d’indagine vi sono il calendario venatorio regionale sardo 2012-2013 e il calendario venatorio regionale sardo 2013-2014 in assenza di procedura di V.INC.A. pur prevedendo la caccia anche entro S.I.C. e Z.P.S. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014) e così anche il calendario venatorio regionale sardo 2014-2015.
Recentemente la Commissione europea – Direzione generale “Ambiente” ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione nuove informazioni complementari, segnalando ulteriori contestazioni e indicazioni di attuazione (nota Pres. Cons. Ministri prot. n. DPE3253 del 27 marzo 2015).
Le conseguenze della violazione del diritto comunitario.
Il rischio è sempre più l’apertura di una procedura giudiziaria per violazione della normativa comunitaria sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora (direttiva n. 92/43/CEE) e, in conseguenza di eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea, di una pesante sanzione pecuniaria a carico dell’Italia (e per essa alle amministrazioni pubbliche che hanno causato le violazioni), grazie soprattutto a omissioni o pressapochismo in materia di tutela ambientale, nonostante le tante istanze ecologiste.
Come si è visto, la procedura di infrazione prosegue e si è arricchita di ulteriori violazioni.
Che cosa accade in questi casi?
Se non viene rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 Trattato U.E. versione unificata): se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione può inoltrare ricorso alla Corte di Giustizia europea, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna con una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.
Attualmente sono ben 97 le procedure di infrazione aperte contro l’Italia dalla Commissione europea. Di queste addirittura 19 (circa un quinto) riguardano materie ambientali.
Si ricorda che le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione. Fino a qualche anno fa le sentenze della Corte di Giustizia europea avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l’affermazione dell’avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze. Ora non più.
L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).
Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario ne potranno rispondere in sede di danno erariale.
Buon senso e giustizia.
Bruxelles è molto più vicina di quanto possiamo pensare.
Il Governo Renzi, le Giunte regionali, gli Enti locali lo capiranno in tempo?
E rischieranno gravissime conseguenze solo per far felici i cacciatori?
Le associazioni ecologiste Lega per l’Abolizione della Caccia, WWF e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus attendono con fiducia e serenità il giudizio del T.A.R. Sardegna sia per ottenere giustizia per il nostro ambiente e la nostra fauna selvatica, ma anche per concretizzare il rispetto del diritto comunitario ed evitare pesanti sanzioni pecuniarie per il nostro Paese.
Lega per l’Abolizione della Caccia, WWF, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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[1] L’I.S.P.R.A., nel parere (nota prot. n. 15625 del 17 luglio 2014) fornito per legge (art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i.) sul calendario venatorio, aveva segnalato la necessità della procedura di V.INC.A., senza esito.
[2] vds. Corte di Giustizia CE, Sez. II, 14 gennaio 2010, n. 226, proc. C-226/08; Corte di Giustizia CE, 7 settembre 2004, n. 127, proc. C-127/02; T.A.R. Abruzzo, AQ, 11 luglio 2013, n. 719; T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 9 luglio 2013, n. 1474; T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 552.
(foto Raniero Massoli Novelli, Cristiana Verazza, S.D., archivio GrIG)
