
Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza Sez. II, 24 luglio 2019, n. 667, ha respinto il ricorso della società immobiliare Argentiera s.p.a. avverso i provvedimenti del Comune di Sassari che hanno imposto l’avvio degli interventi di bonifica ambientale, a risanamento delle pregresse secolari attività minerarie.
Di particolare interesse “la complessa questione della possibilità giuridica di condizionare l’esercizio dei poteri urbanistici di pianificazione generale con lo strumento degli accordi amministrativi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990”.
Infatti, “l’art. 13 della medesima legge, a detta della consolidata giurisprudenza, preclude all’amministrazione di utilizzare moduli consensuali nell’esercizio della funzione pianificatoria di natura generale (si veda Cass. Civ., SS.UU., 11 agosto 1997, n. 7452; Cass. Civ., SS.UU., 15 dicembre 2000, n. 1262; Consiglio di Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6685, secondo cui l’amministrare per accordi non può, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, avere ad oggetto i poteri di pianificazione e programmazione; Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 giugno 2011, n. 3331, che afferma il principio secondo cui ‘non trova riscontro nell’ordinamento’ l’ipotesi di ‘una generale ed atipica potestà del Comune di dare vita a forme non tipizzate di urbanistica contrattata’; ordinamento che, al contrario, ‘individua esattamente ed univocamente ambiti e limiti entro i quali tali negoziazioni possono avere vita’). Orientamento condiviso con la richiamata pronuncia della Sezione (T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, 18 gennaio 2017, n. 33), che, rispetto al richiamato indirizzo giurisprudenziale, ha precisato come l’art. 13, comma 1, cit., non ha l’angusto significato emergente dallo stretto tenore letterale, ossia di precludere l’impiego degli strumenti della partecipazione e degli accordi con i privati nell’ambito dei procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione urbanistica, ma ha, piuttosto, la funzione di rinviare la verifica circa l’ammissibilità di tali strumenti alla sede propria della disciplina dettata dalla legislazione urbanistica (statale e regionale). In questa prospettiva, ciò che rileva non è solo la preclusione agli accordi in sede di pianificazione e programmazione ma il dato costituito dalla assenza di una norma che specificamente consenta alle amministrazioni di concludere accordi endoprocedimentali che abbiano per oggetto la pianificazione urbanistica generale (è noto, invero, come nell’ordinamento urbanistico sono presenti norme che autorizzano le amministrazioni a stipulare accordi o convenzioni, con i privati interessati, nell’ambito della pianificazione attuativa: tipico il riferimento alle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge n. 1150/1942).”
Possono procedere gli interventi di bonifica assegnati con gara d’appalto, vista l’inoperatività della Soc. Argentiera, e apre il locale museo di archeologia mineraria a cielo aperto. Finalmente.
Gruppo d’intervento Giuridico onlus

N. 00667/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2013, integrato da motivi
aggiunti, proposto da
L’Argentiera S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi, Luca Mazzeo e Marcello
Vignolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Vignolo in Cagliari,
piazza del Carmine n. 22;
contro
Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Ida Rinaldi, Simonetta Pagliazzo e
Marco Russo, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Di Tucci in Cagliari,
via Tuveri n. 47;
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
nei confronti
Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., Gianfranco Ganau, Claudio Castagna,
Gianfranco Masia, Giancarlo Budroni, Valerio Meloni, Liciano Chessa, Salvatore
Demontis, Antonietta Duce, Luigi Lotto, Michele Malaga, Angela Mameli, Pier
Paolo Panu, Stefano Perrone, Paolo Scanu, Cecilia Sechi, Raffaele Tetti, non
costituiti in giudizio;
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante n. 23;
per l’annullamento, con il ricorso principale:
– del provvedimento del 16.1.2013, con cui il Comune di Sassari, Settore Progettazione Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio comunale, ha intimato alla ricorrente di “provvedere all’inizio delle operazioni necessarie per la bonifica delle aree di proprietà, di cui al piano di caratterizzazione e seguenti adeguamenti, entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della presente…”, con l’avvertimento che “in corso di inadempienza e trascorso infruttuosamente il periodo di 30 giorni, si provvederà d’ufficio all’esecuzione dei lavori necessari a maggiore spesa della ricorrente, titolare della proprietà delle aree interessate”;
– di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi: la deliberazione giuntale n. 376 del 12.1.2012, con cui il Comune di Sassari ha approvato il Progetto preliminare di bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale del sito ex estrattivo minerario dell’Argentiera;
– nonché gli atti e provvedimenti – di contenuto ignoto – con i quali l’Amministrazione Comunale ha aggiudicato i suddetti lavori di bonifica alla Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl di Porto Torres per l’importo di € 755.146,97, oltre oneri per la sicurezza per € 39.388,67 (oltre IVA):
con i motivi aggiunti depositati in data 21.5.2013:
– dell’adempimento del Comune di Sassari alle obbligazioni di cui all’accordo stipulato inter partes il 24.1.2007 e, comunque, della responsabilità della medesima Amministrazione Comunale, ovvero dei firmatari di detto accordo e dei componenti della Giunta comunale che lo hanno autorizzato, in relazione ai provvedimenti adottati, ovvero omessi, e ai comportamenti tenuti nell’ambito della valorizzazione della Località l’Argentiera successivamente alla stipulazione di detto accordo e specificati nel richiamato atto notificato il 15.5.2013;
e per la conseguente condanna
– del Comune di Sassari, ovvero dei firmatari di detto accordo e dei componenti della Giunta comunale che lo hanno autorizzato in preteso ed eccepito (dalla difesa del Comune) difetto di poteri, al risarcimento dei danni per i titoli e nella misura specificati nel suddetto atto notificato il 15.5.2013;
con i motivi aggiunti depositati in data 11.11.2013:
– del provvedimento n. 2126 del 2.8.2013, la cui notifica si è perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il successivo 5.9.2013, con cui il Comune di Sassari ha disposto l’occupazione temporanea degli immobili in proprietà della Società ricorrente ai fini dell’avvio di ufficio dei lavori di bonifica ex art. 250 del D.Gls n. 156/2006;
– se e quanto di contenuto provvedimentale, della nota del 2.8.2013, la cui notifica si è perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il successivo 5.9.2013, con cui il comune di Sassari ha dato comunicazione a l’Argentiera S.p.a. dell’avvenuta adozione del suddetto provvedimento;
– dei successivi verbali relativi alle operazioni di immissione in possesso e di redazione degli stati di consistenza degli immobili sopra richiamati;
– degli atti e/o provvedimenti del Comune di Sassari prodotti in giudizio dall’Amministrazione Comunale in data 25.9.2013;
– della deliberazione giuntale n. 293 del 28.6.2006, con cui il Comune di Sassari ha approvato il piano della caratterizzazione dell’ex sito minerario in Località Argentiera;
– della determinazione dirigenziale n. 7256 del 23.10.2009, con cui è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di coordinamento, direzione attività di indagine ed analisi di natura chimica, stesura di relazione di commento ai risultati dell’intervento relativo ai contenuti del richiamato piano di caratterizzazione;
– della determinazione dirigenziale n. 7374 del 28.10.2009, con cui è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di coordinamento, direzione attività di indagine ed analisi di natura geologica, stesura di relazione di commento ai risultati dell’intervento relativo ai contenuti del richiamato piano di caratterizzazione;
– della determinazione dirigenziale n. 275 del 3.2.2011, con cui è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento relativo alla bonifica ambientale dell’ex sito minerario in Località argentiera;
– della determinazione dirigenziale n. 1275 del 21.4.2011, con cui si è disposto di incaricare il Dipartimento provinciale ARPAS dell’attività di controanalisi al fine della verifica e controllo dei contenuti del richiamato piano di caratterizzazione;
– della determinazione dirigenziale n. 1517 del 13.5.2011, con cui è stato affidato l’incarico dell’attività dell’analisi del rischio di cui al suddetto piano di caratterizzazione:
– della determinazione dirigenziale n. 2027 del 24.6.2011, con cui si è affidato l’incarico dell’attività relativa alle indagini geognostiche integrative richieste dell’ARPAS di Sassari relativamente al medesimo piani di caratterizzazione;
– della determinazione n. 3034 del 26.9.2011, con cui sono state approvate le relazioni di commento alle indagini geologiche e geofisiche e ai sondaggi ambientali integrativi, riguardanti il contesto geologico-stratigrafico relativo ai contenuti del medesimo piano di caratterizzazione;
– della determinazione dirigenziale n. 154 del 25.1.2012, con cui è stata approvata la relazione di commento ai contenuti del piano di caratterizzazione di cui sopra.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sassari e del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 12 giugno 2019 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società L’Argentiera S.p.A., odierna ricorrente, riferisce di essere proprietaria dal 1967 di un’area di circa 700 ettari sita nel Comune di Sassari, presso la quale – almeno fino al 1963, anno di chiusura – è stato coltivato un giacimento minerario di piombo argentifero. L’area in questione, di particolare pregio storico-culturale, ambientale e paesaggistico, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico (con decreto ministeriale del 1966, ai sensi dell’allora vigente legge 29 giugno 1939, n. 1497); e, poi, assoggettata a vincolo paesistico temporaneo di non trasformabilità, con decreto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione delle Regione Sardegna del 1985, nonché inserita nel Piano Paesaggistico Regionale, approvato definitivamente dalla Regione Sardegna con la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2006, n. 36/7.
2. – A seguito dell’approvazione del P.P.R. del 2006, tra la società e il Comune di Sassari è stato stipulato l’accordo del 24 gennaio 2017, in base al quale sono stati assunti reciproci impegni, fra i quali:
– l’acquisizione gratuita, da parte del Comune di Sassari, della disponibilità dei beni di proprietà de L’Argentiera S.p.A., costituiti dalla Laveria della miniera, dalle due Officine adiacenti la Laveria, dal c.d. Pozzo Podestà, limitatamente al mappale n. 57 del Foglio 52 del NCEU del Comune di Sassari, e dalle strade interessate dai relativi interventi (art. 3 dell’accordo);
– la possibilità per L’Argentiera S.p.A. di presentare un nuovo piano particolareggiato, coerente col piano paesaggistico regionale approvato nel 2006, essenzialmente rivolto al recupero e alla riqualificazione dell’area, al fine di incentivarne lo sviluppo e la crescita complessiva, all’interno del quale «verrà concordata tra le parti la possibilità di cessione in favore del Comune di Sassari di infrastrutture e/o aree di proprietà della Argentiera spa, ivi comprese quelle da sottoporre ad eventuale bonifica, il cui completamento, gestione e adeguamento sarà a carico del Comune stesso; potendo altresì l’Argentiera spa cedere al Comune di Sassari quelle ulteriori aree per le quali dovesse rendersi necessaria la predisposizione del piano di caratterizzazione ex art. 10, comma 2 del DM 471/19996 o l’esecuzione di interventi di bonifica e restando inteso che i relativi oneri saranno posti definitivamente a carico delle parti in ragione e in rapporto alla proprietà delle aree stesse».
3. – In questo contesto, si inserisce, dapprima, l’ordinanza n. 87828 del 19 dicembre 2005 con la quale l’Amministrazione di Sassari ha voluto dare avvio al procedimento di bonifica delle aree inquinate facenti parte della località dell’Argentiera, intimando alla società L’Argentiera S.p.A. la predisposizione del Piano di caratterizzazione. Detta ordinanza è stata impugnata presso questo Tribunale, con ricorso R.G. n. 283/2006, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 31 agosto 2010, n. 2150).
Successivamente, il Comune di Sassari ha adottato l’ordinanza del 16 gennaio 2013, con la quale ha intimato alla società (odierna ricorrente) l’avvio delle operazioni necessarie per la bonifica dell’area in questione, in esecuzione del relativo progetto di caratterizzazione predisposto e approvato dalla medesima amministrazione.
4. – Con il ricorso in esame, la società chiede l’annullamento della citata ordinanza, nonché della deliberazione di Giunta Comunale n. 376/2012 di approvazione del progetto preliminare delle opere di bonifica; e dei provvedimenti di aggiudicazione della gara di appalto per l’esecuzione dei predetti lavori di bonifica.
Con i motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2013, la società estende l’impugnazione al provvedimento del 2 agosto 2013, n. 2126, con cui il Comune di Sassari disponeva l’occupazione temporanea delle aree interessate dalla bonifica.
Con i motivi aggiunti depositati l’11 novembre 2013, impugna, altresì, gli atti amministrativi adottati dal Comune di Sassari per affidare l’incarico di progettazione del piano di caratterizzazione delle aree inquinate e la successiva approvazione del relativo progetto, nonché per effettuare le analisi chimiche e indagini geognostiche ad esso strumentali: la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 28 giugno 2006; le determinazioni dirigenziali nn. 275, 1275, 1517, 2027, 3034, del 2011; nn. 7256 e 7234, del 2009; e n. 154 del 25 gennaio 2012.
5. – Si è costituito in giudizio il Comune di Sassari, il quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto gli atti impugnati sono meramente esecutivi della ordinanza n. 87828 del 19 dicembre 2005, sopra richiamata (con la quale si ordinava alla società L’Argentiera di predisporre il piano di caratterizzazione dei siti inquinati). Nel merito, chiede che il ricorso e i motivi aggiunti siano respinti, sul presupposto fondamentale che nell’accordo stipulato il 24 gennaio 2007 non è stato assunto alcun obbligo da parte del Comune di Sassari circa l’acquisizione di aree inquinate di proprietà della ricorrente e di provveder, con oneri a suo carico, alla bonifica ambientale su dette aree.
Propone, altresì, domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’inadempimento della società L’Argentiera S.p.A. all’obbligo di predisposizione del Piano Particolareggiato, assunto con la sottoscrizione dell’accordo del 24 gennaio 2007.
6. – Si è costituito in giudizio anche il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, chiedendo il rigetto del ricorso.
7. – Alla pubblica udienza del 12 giugno 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – Si può prescindere dalla eccezione di inammissibilità, formulata dalla difesa comunale, considerata l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo e la inammissibilità dei motivi aggiunti.
9. – Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la società deduce la violazione dell’accordo stipulato con il Comune di Sassari il 24 gennaio 2007, che – nell’interpretazione data dalla ricorrente – ha previsto la cessione all’Amministrazione Comunale, da parte della società proprietaria della maggior parte del territorio ricompreso nella zona, di diversi terreni e fabbricati; nonché, la cessione in favore del Comune di Sassari di ulteriori infrastrutture e/o aree di proprietà de L’Argentiera S.p.A., da indicare in sede di Piano Particolareggiato di iniziativa della società, da sottoporre ad eventuale bonifica, con completamento, gestione e adeguamento a carico del Comune; e infine, eventualmente, la cessione al Comune di Sassari di ulteriori aree per le quali dovesse rendersi necessaria la predisposizione del piano di caratterizzazione o l’esecuzione di interventi di bonifica, «restando inteso che i relativi oneri saranno posti definitivamente a carico delle parti in ragione e in rapporto alla proprietà delle aree stesse».
Con le ordinanze impugnate, invece, l’Amministrazione comunale resistente pretende che detta bonifica sia eseguita da L’Argentiera S.p.A. ovvero da altra ditta dalla stessa Amministrazione incaricata, ma a spese del privato, senza tenere nella minima considerazione le obbligazioni e gli impegni reciprocamente assunti, anche in tema di bonifica, nel più volte richiamato accordo del 2007.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia eccesso di potere per la violazione del principio di continuità dell’azione amministrativa e la lesione dell’affidamento dei privati, in quanto il Comune di Sassari, dopo aver intimato a L’Argentiera S.p.A. di provvedere alla predisposizione del piano di caratterizzazione (con la ricordata ordinanza n. 87828 del 19 dicembre 2005), e non essersi opposto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto da quest’ultima avverso la predetta ordinanza, contraddittoriamente pretende (con gli atti impugnati) che sia la società a eseguirli o, comunque, ad accollarsi i relativi costi.
Con il terzo motivo (rubricato “Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca e per illogicità”), la società imputa all’Amministrazione Comunale di aver disposto le opere di bonifica senza nel contempo dare corso alla riqualificazione dell’area, parte integrante e sostanziale del rapporto convenzionale del 24 gennaio 2007, senza la quale non sussiste alcuna ragione di imporre al privato l’esecuzione di lavori di bonifica su aree che esulano dallo sviluppo urbanistico della zona.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, considerato che sono tutti incentrati sul contenuto dell’accordo del 2007.
10. – Le censure sono infondate.
11. – In primo luogo, occorre richiamare il testo dell’accordo in punto di bonifica dei terreni dell’Argentiera e dell’accollo dei relativi oneri. All’articolo 3 dell’accordo (cfr. doc. 33 di parte ricorrente, deposito del 26 marzo 2013) le parti, dopo aver richiamato la possibilità per l’Argentiera S.p.A. di presentare un piano particolareggiato per la valorizzazione e lo sviluppo urbanistico dell’area, hanno ulteriormente previsto che: «Sempre in sede di Piano Particolareggiato verrà concordata tra le parti la possibilità di cessione in favore del Comune di Sassari di infrastrutture e/o aree di proprietà della Argentiera S.p.A., ivi comprese quelle da sottoporre ad eventuale bonifica, il cui completamento, gestione e adeguamento sarà a carico del Comune stesso; potendo altresì l’Argentiera S.p.A. cedere al Comune di Sassari quelle ulteriori aree per le quali dovesse rendersi necessaria la predisposizione del piano di caratterizzazione ex art. 10, comma 2, del D.M. n. 471/1999 o l’esecuzione di interventi di bonifica e restando inteso che i relativi oneri saranno posti definitivamente a carico delle parti in ragione e in rapporto alla proprietà delle aree stesse».
Dalla piana lettura della clausola dell’accordo si evince agevolmente che le parti hanno assunto esclusivamente un obbligo di negoziare in futuro (ossia, in sede di presentazione e approvazione del piano particolareggiato) sia l’eventuale cessione di ulteriori aree, sia i connessi oneri derivanti dalla necessaria bonifica delle stesse.
Pertanto, la clausola dell’accordo sopra richiamata non produce alcun obbligo puntuale, in capo all’amministrazione comunale, concernente l’assunzione dei costi della bonifica.
12. – E ciò senza voler considerare le questioni di validità ed efficacia dell’accordo del 2007, come prospettate dalla difesa del Comune di Sassari, le quali – sulla scorta della recente giurisprudenza della Sezione (cfr. T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, 18 gennaio 2017, n. 33, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie) – debbono essere risolte nel senso che l’accordo stipulato con il Comune di Sassari il 24 gennaio 2007 è nullo per contrasto con l’art. 13 della legge n. 241 del 1990.
Si pone, infatti, la complessa questione della possibilità giuridica di condizionare l’esercizio dei poteri urbanistici di pianificazione generale con lo strumento degli accordi amministrativi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, posto che l’art. 13 della medesima legge, a detta della consolidata giurisprudenza, preclude all’amministrazione di utilizzare moduli consensuali nell’esercizio della funzione pianificatoria di natura generale (si veda Cass. Civ., SS.UU., 11 agosto 1997, n. 7452; Cass. Civ., SS.UU., 15 dicembre 2000, n. 1262; Consiglio di Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6685, secondo cui l’amministrare per accordi non può, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, avere ad oggetto i poteri di pianificazione e programmazione; Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 giugno 2011, n. 3331, che afferma il principio secondo cui “non trova riscontro nell’ordinamento” l’ipotesi di “una generale ed atipica potestà del Comune di dare vita a forme non tipizzate di urbanistica contrattata”; ordinamento che, al contrario, “individua esattamente ed univocamente ambiti e limiti entro i quali tali negoziazioni possono avere vita”). Orientamento condiviso con la richiamata pronuncia della Sezione (T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, 18 gennaio 2017, n. 33), che, rispetto al richiamato indirizzo giurisprudenziale, ha precisato come l’art. 13, comma 1, cit., non ha l’angusto significato emergente dallo stretto tenore letterale, ossia di precludere l’impiego degli strumenti della partecipazione e degli accordi con i privati nell’ambito dei procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione urbanistica, ma ha, piuttosto, la funzione di rinviare la verifica circa l’ammissibilità di tali strumenti alla sede propria della disciplina dettata dalla legislazione urbanistica (statale e regionale). In questa prospettiva, ciò che rileva non è solo la preclusione agli accordi in sede di pianificazione e programmazione ma il dato costituito dalla assenza di una norma che specificamente consenta alle amministrazioni di concludere accordi endoprocedimentali che abbiano per oggetto la pianificazione urbanistica generale (è noto, invero, come nell’ordinamento urbanistico sono presenti norme che autorizzano le amministrazioni a stipulare accordi o convenzioni, con i privati interessati, nell’ambito della pianificazione attuativa: tipico il riferimento alle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge n. 1150/1942).
13. – Questioni che pacificamente rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva (di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo), trattandosi di controversia in tema di formazione ed esecuzione di accordi amministrativi; e che, per quanto concerne la nullità, possono essere rilevate d’ufficio dal giudice.
14. – Anche le ulteriori censure sono infondate, sia perché non era prospettabile alcun onere per il Comune di Sassari di opporsi alla richiesta con la quale la ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza del 2005 (considerato che l’unica titolare dell’interesse alla decisione del ricorso era proprio la società L’Argentiera S.p.A.); sia perché l’attività di bonifica delle aree ricadenti all’interno dell’Argentiera, così come quella di qualsiasi altra area o sito inquinato, non può essere subordinata a programmi di sviluppo o riqualificazione.
15. – Dalla infondatezza del ricorso introduttivo discende la inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati i provvedimenti di aggiudicazione della gara di appalto per l’esecuzione dei predetti lavori di bonificai bonifica, nonché gli atti relativi al conferimento dell’incarico di progettazione del piano di caratterizzazione delle aree inquinate e alla successiva approvazione del relativo progetto.
La ricorrente, infatti, non ha partecipato alle predette procedure di evidenza pubblica, per cui non ha alcun interesse protetto a contestarne gli esiti.
16. – Sono ugualmente infondate le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente, difettando quantomeno l’elemento essenziale della illegittimità degli atti ovvero della illiceità dei comportamenti dell’amministrazione.
17. – Infine, considerato l’esito del presente giudizio in punto di nullità dell’accordo del 24 gennaio 2007, è improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse ad agire la domanda riconvenzionale con la quale il Comune di Sassari ha chiesto di accertare l’inadempimento della società L’Argentiera S.p.A. all’obbligo di predisposizione del Piano Particolareggiato assunto con la sottoscrizione dell’accordo.
18. – La disciplina delle spese del giudizio segue la regola della soccombenza, per quanto concerne il rapporto tra la società ricorrente e il Comune di Sassari, nei termini di cui al dispositivo.
Debbono essere compensate nei confronti del Parco Geominerario, che si è costituito in giudizio con mera formula di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale del Comune di Sassari.
Rigetta le domande di risarcimento del danno proposte da L’Argentiera S.p.A. .
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Sassari, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Spese compensate nei confronti del Parco Geominerario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giorgio Manca | Francesco Scano | |
IL SEGRETARIO
depositata in Segreteria il 24 luglio 2019

(foto S.D., archivio GrIG)