
Lepre (Lepus capensis mediterraneus, foto Raniero Massoli Novelli)
Il Consiglio di Stato rifila una sonora sberla giuridica alla Regione autonoma della Sardegna sulla caccia.
Con ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti dell’ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275,[1] che ha deciso la sospensione del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20 luglio 2018 relativo al calendario venatorio regionale sardo 2018-2019, nella parte in cui prevede la caccia alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e alla Pernice sarda (Alectoris barbara).
In precedenza, il Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato, con decreto presidenziale n. 4456 del 20 settembre 2018, aveva respinto l’istanza regionale di sospensione inaudita altera parte.

Cagliari, Viale Trento, sede della Regione autonoma della Sardegna
Il Consiglio di Stato, seppure in sede cautelare, ha impartito una severissima lezione alla Regione autonoma della Sardegna su come si gestisce il patrimonio faunistico e su come si possono fare i calendari venatori.
Il dubbio, più che lecito e determinato dal comportamento regionale, è se l’Amministrazione regionale sia in grado di trarne insegnamento.
Il Consiglio di Stato ha delineato un caso di schizofrenia amministrativa sulla pelle di Lepri e Pernici sarde: infatti, la serie di provvedimenti amministrativi finalizzati a permettere a ogni costo la caccia “mostra notevoli oscillazioni e implementazioni successive. A ciò si aggiunga che anche la fase procedimentale precedente all’emanazione del calendario venatorio presentava alcune discrasie, quale quella per cui il parere è stato richiesto dalla Regione all’Ispra prima di acquisire la Relazione preliminare del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, su cui fa, invece, sostanziale leva l’appello cautelare qui proposto dalla Regione: ragion per cui l’Ispra non ha potuto tener conto di tale Relazione.
Tale appello cautelare non si rivela, a sua volta, allineato con l’attività amministrativa posta in essere in limine dalla stessa Regione, poiché … la stessa Regione ha affermato, nel motivare la presente istanza di sospensione, che le due giornate del 30 settembre e del 7 ottobre 2018 ‘sono state individuate considerando la minore interferenza possibile nel ciclo biologico delle medesime specie’ e ‘conseguentemente non possono essere fissate in date successive’: il che contraddice, con ogni evidenza, la modifica da ultimo apportata ad horas al calendario venatorio nel senso (opposto) di rinviare a data da definirsi (pur nel mero e ovvio rispetto delle cadenze stabilite dalle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia) le anzidette (e in precedenza dichiarate non differibili) giornate del prelievo venatorio relativo alle due specie in questione”.

Pernice sarda (Alectoris barbara, foto Raniero Massoli Novelli)
Dev’essere evidenziato che, proditoriamente, con decreto assessoriale del 2 ottobre 2018, la Regione ha cercato di posticipare la caccia a Pernici e Lepri sarde in attesa di un qualche pronunciamento favorevole.
E il Consiglio di Stato è stato netto: “a fronte di un siffatto, non lineare, modus procedendi della Regione Sardegna, il danno dalla stessa prospettato – tanto nell’appello cautelare, quanto nel menzionato decreto assessorile 2 ottobre 2018 – e consistente nell’interesse al prelievo venatorio di lepre e pernice sarda, manifestato dall’ISPRA e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria per fini essenzialmente statistici, risulta, di nuovo all’evidenza, recessivo rispetto a quell’<interesse pubblico alla protezione del patrimonio faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo venatorio>, già enunciato nel citato decreto cautelare monocratico 20 settembre 2018, n. 4456 e che, secondo la stessa prospettazione della Regione, risulterebbe compromesso in caso di differimento ad altra data delle due giornate di caccia del 30 settembre e 7 ottobre 2018. Peraltro, va rimarcato che il parere Ispra 26.9.2018, menzionato nel decreto assessorile 2.10.2018, si esprime in senso favorevole al prolungamento dell’orario di caccia per le altre specie in quelle due giornate, con l’espressa eccezione di lepre e pernice sarda, per le quali si dà atto che il prelievo è stato sospeso dall’ordinanza TAR”.
Lepri sarde e Pernici sarde sono quindi salve per il secondo anno di seguito.
La dura battaglia legale condotta dalle associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.), WWF, Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU – BirdLife Italia, grazie all’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, ha avuto pieno successo.
Il provvedimento sospeso, prevedeva per le due giornate di caccia previste (30 settembre e 7 ottobre 2018) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegna in corso di approvazione).

Sardegna, versanti boscosi
La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda è stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite “tendenti alla diminuzione” dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano.
Non solo.
Con nota prot. n. 45393/T-A11 del 13 luglio 2018 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha fornito il parere di legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito alla proposta di calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 e ha chiesto esplicitamente la chiusura della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda in assenza di censimenti relativi alle popolazioni esistenti nell’Isola.
Analoga richiesta per le medesime motivazioni ha fatto l’I.S.P.R.A. (ma non è stata oggetto di provvedimento sospensivo) per il Coniglio selvatico, oggetto di un assurdo “carniere” potenziale (5 capi abbattibili per ogni cacciatore) di 179.935 Conigli.
Si è riproposta, quindi, la medesima situazione dichiarata illegittima dal T.A.R. Sardegna con riferimento al calendario venatorio 2017-2018 (sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017).
Infatti, a oggi, non sussiste alcun censimento delle popolazioni esistenti di Pernice sarda e di Lepre sarda, come pacificamente ammesso dalla stessa Regione autonoma della Sardegna (“è stato presentato il piano per il censimento della pernice sarda e della lepre sarda che sarà portato in giunta regionale per l’approvazione”, vds. comunicato stampa della Regione autonoma della Sardegna, 19 luglio 2018).

Pernice sarda (Alectoris barbara, foto Raniero Massoli Novelli)
Esistono solo una mera “relazione preliminare” e una deliberazione che individua “linee guida” per i futuri censimenti faunistici (deliberazione Giunta regionale n. 38/35 del 24 luglio 2018, riguardante fondamentalmente le Riserve autogestite di caccia e future raccolte di dati sulla fauna selvatica abbattuta).
Nessun censimento, se non quello evidentemente forse esistente nella mente dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente Donatella Emma Ignazia Spano, che ha promulgato il calendario venatorio e ha insistito in questo modo per poter sentire le doppiette sparare a Lepri e Pernici.
Il Consiglio di Stato e il T.A.R. Sardegna hanno pesantemente censurato l’operato del suo Assessorato e decenza istituzionale vorrebbe che si dimettesse.
Ricordiamo che il principio fondamentale stabilito dalla legge nazionale, in attuazione dei princìpi delle norme europee ed internazionali, è “la conservazione della fauna selvatica” che è considerata “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”. I calendari venatori devono attenersi rigorosamente al principio di precauzione che subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche.
Può un calendario venatorio costituire una cambiale in bianco per le specie faunistiche?
Questa è la domanda fondamentale a cui i Giudici amministrativi di primo grado e di appello hanno dovuto rispondere.
E in sede cautelare hanno risposto in modo netto e chiaro: no.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.), Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU – BirdLife Italia, WWF Italia
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[1] l’ordinanza aveva confermato la sospensione adottata con decreto presidenziale T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018.

bossoli cartucce da caccia abbandonati
04897/2018 REG.PROV.CAU.
07334/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2018, proposto da
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Putzu e Alessandra Camba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Putzu Ufficio Rappresentanza Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;
contro
Gruppo di Intervento Giuridico, Lega Abolizione Caccia, Lega Anti Vivisezione, Wwf, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
– Lipu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– Associazione “Caccia Pesca Ambiente -C.P.A.”, Caccia e Cinofilia Sardegna, Associazione Armieri Sardegna, Cortis Carlo di Cortis Andrea & C. S.A.S, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 275/2018, resa tra le parti, concernente l’annullamento parziale (e cioè limitatamente alle due specie lepre pernice sarda) del decreto dell’assessore della difesa dell’ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 16139/13, avente ad oggetto il calendario venatorio 2018/2019;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gruppo di Intervento Giuridico, Lega Abolizione Caccia, Lega Anti Vivisezione, Wwf e di Lipu;
Visto l’appello incidentale proposto da Federazione italiana della caccia – Sardegna, Libera Associazione Sarda della Caccia, Unione Cacciatori di Sardegna, Associazione Nazionale Libera Caccia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento in parte qua della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Alessandra Putzu e Alberto Onorato;
Considerato quanto segue:
- l’ordinanza appellata ha sospeso il calendario venatorio 2018-19 della Regione Sardegna nella parte in cui prevede la caccia alla pernice sarda e alla lepre sarda in due mezze giornate (30 settembre e 7 ottobre 2018, fino alle 14);
- con decreto cautelare del Presidente di questa Sezione 20 settembre 2018, n. 4456, l’istanza ex art. 56 c.p.a., proposta dalla Regione Sardegna, è stata respinta;
- successivamente, l’Assessore della difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha adottato il decreto 26 settembre 2018, con cui – richiamate le anzidette pronunce cautelari di primo e secondo grado – vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni al Calendario venatorio 2018/2019:
a) è sospesa la caccia alle specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle giornate del 30 settembre e 7 ottobre 2018.
b) l’attività venatoria è consentita nella giornata del 30 settembre dalle ore 6.30 alle ore 20.00 e nella giornata del 7 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.45 (intera giornata);
4. all’odierna camera di consiglio, la difesa della Regione ha depositato l’ulteriore decreto 2 ottobre 2018 con cui il medesimo Assessore modifica come segue l’anzidetta lett. a) del precedente decreto 26.9.2018:
<a) nelle more della decisione cautelare del Consiglio di Stato – chiamata alla camera di consiglio del 4 ottobre 2018 – sul ricorso in appello proposto dalla Regione Sardegna avverso l’ordinanza n. 275/2018 del TAR Sardegna con la quale è stato sospeso il Calendario Venatorio 2018/2019 limitatamente alle specie lepre e pernice, si rinviano a data da definirsi nel rispetto della legge 11.2.1992 n. 157 e della l.r. 29.7.1998 n. 23 e delle linee guida ISPRA le giornate di prelievo venatorio per le menzionate specie, consentendo nella giornata del 30 settembre dalle ore 6.30 alle ore 20.00 e nella giornata del 7 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.45 (intera giornata) la caccia alle altre specie, ad eccezione della lepre e della pernice sarda>.
E ciò alla stregua delle considerazioni svolte in premessa e che di seguito si riportano:
<Visto il parere dell’ISPRA trasmesso con la nota n. 56934/T-A11 del 26/09/2018;
Considerata la difficoltà di attuare il prelievo venatorio nella giornata del 7 ottobre 2018 anche in ipotesi di esito favorevole dell’istanza cautelare la cui discussione è fissata al 4 ottobre 2018, e ciò per ristrettezza dei tempi tecnici necessari per la pubblicazione dell’eventuale ordinanza di accoglimento;
Rilevato l’interesse al prelievo venatorio di lepre e pernice sarda manifestato dall’ISPRA e dall’Università di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria, ai fini dell’acquisizione dei relativi dati per i successivi monitoraggi>.
Per completezza, si riporta anche il testo integrale del richiamato parere Ispra del 26 settembre 2018: “in riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di protocollo n. 19681 del 18 settembre 2018, lo scrivente Istituto esprime parere favorevole al prolungamento della caccia per le intere giornate del 30 settembre e del 7 ottobre, ad eccezione della Lepre sarda e della Pernice sarda, per le quali l’ordinanza cautelare in oggetto ha sospeso il prelievo”.
- già l’iter appena descritto mostra notevoli oscillazioni e implementazioni successive.
A ciò si aggiunga che anche la fase procedimentale precedente all’emanazione del calendario venatorio presentava alcune discrasie, quale quella per cui il parere è stato richiesto dalla Regione all’Ispra prima di acquisire la Relazione preliminare del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, su cui fa, invece, sostanziale leva l’appello cautelare qui proposto dalla Regione: ragion per cui l’Ispra non ha potuto tener conto di tale Relazione.
Tale appello cautelare non si rivela, a sua volta, allineato con l’attività amministrativa posta in essere in limine dalla stessa Regione, poiché – come fatto notare dal Collegio nel corso della discussione orale svoltasi all’odierna camera di consiglio – la stessa Regione ha affermato, nel motivare la presente istanza di sospensione, che le due giornate del 30 settembre e del 7 ottobre 2018 “sono state individuate considerando la minore interferenza possibile nel ciclo biologico delle medesime specie” e “conseguentemente non possono essere fissate in date successive”: il che contraddice, con ogni evidenza, la modifica da ultimo apportata ad horas al calendario venatorio nel senso (opposto) di rinviare a data da definirsi (pur nel mero e ovvio rispetto delle cadenze stabilite dalle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia) le anzidette (e in precedenza dichiarate non differibili) giornate del prelievo venatorio relativo alle due specie in questione;
- a fronte di un siffatto, non lineare, modus procedendi della Regione Sardegna, il danno dalla stessa prospettato – tanto nell’appello cautelare, quanto nel menzionato decreto assessorile 2 ottobre 2018 – e consistente nell’interesse al prelievo venatorio di lepre e pernice sarda, manifestato dall’ISPRA e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria per fini essenzialmente statistici, risulta, di nuovo all’evidenza, recessivo rispetto a quell’<interesse pubblico alla protezione del patrimonio faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo venatorio>, già enunciato nel citato decreto cautelare monocratico 20 settembre 2018, n. 4456 e che, secondo la stessa prospettazione della Regione, risulterebbe compromesso in caso di differimento ad altra data delle due giornate di caccia del 30 settembre e 7 ottobre 2018.
Peraltro, va rimarcato che il parere Ispra 26.9.2018, menzionato nel decreto assessorile 2.10.2018, si esprime in senso favorevole al prolungamento dell’orario di caccia per le altre specie in quelle due giornate, con l’espressa eccezione di lepre e pernice sarda, per le quali si dà atto che il prelievo è stato sospeso dall’ordinanza TAR;
- in conclusione, risulta condivisibile l’osservazione finale contenuta nella suddetta ordinanza gravata e secondo cui “pur tenendo conto dei poteri discrezionali che ha la Regione in materia, nello specifico caso in esame, la verifica della intrinseca coerenza del provvedimento impugnato rispetto ai dati conoscitivi acquisiti nel procedimento porta a ritenere, pur in questa prima fase cautelare, sussistenti i vizi dedotti dalle associazioni ricorrenti”: ragion per cui l’ordinanza medesima merita conferma e l’appello cautelare deve essere respinto;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Respinge l’appello (Ricorso numero: 7334/2018).
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giorgio Calderoni | Marco Lipari | |
IL SEGRETARIO
Depositata in Segreteria il 5 ottobre 2018

bossoli abbandonati in campagna
(foto Raniero Massoli Novelli, S.D., archivio GrIG)