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Marina di Carrara, chiasso continuo! Ed è solo la punta dell’iceberg…

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Quando si parla di “rumori” si affronta un argomento spesso sottovalutato dal gruppo sociale in quanto il rumore è considerato “quasi una forma di espressione della vita di ogni giorno”.

In realtà, l’inquinamento acustico può peggiorare la qualità della vita e della salute: in questo senso il rumore può essere considerato a tutti gli effetti uno “stressore”, oggetto di indagine anche nel costituito “Panel of noise” dell’ Unione europea e da parte dell’OMS.

Le persone spesso vivono in un contesto rumoroso e non percepiscono gli effetti  negativi del rumore sulla salute, fino a quando il problema emerge nel tempo, a causa della reiterazione di rumori di particolare intensità/frequenza che incidono penalizzando la “qualità della vita”.

Quali sono gli effetti del rumore:

  • Disturbi da rumore notturno
  • Effetti di disturbo sul sonno
  • Problemi ipertensione
  • Rumore stressante che suscita reazione di disturbo sull’attenzione
  • Effetti sull’apprendimento

E’ possibile osservare che l’Arpat – agenzia regionale per l’ambiente, in particolare della Toscana – riceve esposti dai cittadini  e un quarto degli esposti è per il “ rumore”, poiché sono varie le “Sorgenti disturbanti”.

Il cittadino chiede un ambiente più vivibile, chiede benessere quantomeno quando ha acquistato una casa o un ufficio o un  locale commerciale previa valutazione –  anche – del contesto esterno: il problema emerge nella sua gravità quando il contesto esterno  “cambia” (per scelte della PA)  solo in tempi successivi e senza il “consenso” o il “parere” di tutti i cittadini coinvolti da scelte di “politica economica”.

In particolare qual’é la situazione a MARINA DI CARRARA?

Una località di mare che fino ai primi anni ’80 esprimeva una piena vocazione turistica, ospitando turisti soprattutto dal  nord Italia e Europa, ma che dalla fine degli anni ’80 / negli anni ’90 ha assistito a un declino che appare – in un certo senso – l’ espressione di una pianificazione senza criterio  di lungo respiro, comunque priva di una logica rispettosa dell’ambiente, della salute dei cittadini, dei principi della sostenibilità ecologica.

Queste criticità possono essere evidenziate in relazione a tutto il territorio del Comune di Carrara,

  • al Monte – Alpi Apuane protette dall’Unesco ma di fatto sventrate dalla devastante estrazione di marmo e terre –
  • alla zona di pianura – dove vaste aree verdi e in zona esondabile, sono state destinate a insediamenti legati alla vendita di blocchi di marmo, anziché al benessere delle persone ovvero mediante realizzazione di impianti sportivi,  destinati alla ricezione turistica, alla socializzazione, alla realizzazione di impianti per la diffusione di musica, concerti, cultura, arte –
  • alla zona di costa ovvero Marina di Carrara – improvvidamente e improvvisamente penalizzata e privata di una zona di affaccio sul mare, già luogo di svago e spazio di socializzazione per  destinarlo a una massiccia cementificazione che ha procurato crescenti danni ai residenti , impoverimento sociale ed economico a fronte di vantaggi economici per un oligopolio/monopolio (con economie di scala crescenti) e – nel contempo – crescenti esternalità negative poste a cerico dei residenti

E’possibile osservare che  “Dividi et impera” è il sistema utilizzato dai soggetti che hanno posto in essere una politica di speculazione della costa – ovvero di quella che è una lingua di terra separata dalla zona residenziale da una strada (Viale Da Verrazzano).

In questa ottica “Dividi et impera” il problema “Rumore”  viene banalizzato e riportato ad una “dimensione  privatistica”.

Ma se la “questione Rumori” viene ricollegate alle cause, alle sorgenti, alle caratteristiche e alla morfologia del territorio, agli impatti sull’ambiente, agli interessi economici in gioco, alle economie di scala, alle esternalità  negative scaricate sui  residenti,  al depauperamento della qualità della vita, alle conseguenze sulla salute dei cittadini, a molte altre ricadute  peggiorative ecco che il problema riprende la sua vera consistenza ovvero è il problema di TUTTO IL SISTEMA.

A ciò si aggiunga un certo timore omertoso e  la paura di denunciare i comportamenti antigiuridici di quelli che qualcuno definisce “poteri forti” e il diffuso “disimpegno morale” per cui tutto si può giustificare, anche ciò che è eticamente o  moralmente riprovevole, sempre sulla base dei non meglio definiti “interessi economici di qualcuno”.

Ad ogni buon conto, per quanto riguarda i lamentati rumori, ecco il quadro, lamentato da vari cittadini residenti in varie aree limitrofe, anche in linea d’aria:

a) da diverso tempo, dalla zona di costa di Marina di Carrara – ove si è esteso il porto di levante –  sia in orario diurno,  ma soprattutto in orario notturno, si  avvertono  – in forma continua, disturbante, molesta e dannosa – rumori, scotimenti, fumi, odori e altri  fenomeni tanto fastidiosi quanto indesiderati e dannosi;

b) i lamentati eventi sono pressoché quotidiani: solo da ultimo si segnala l’evento che si è verificato nelle prime ore della notte tra il 15 e il 16 dicembre 2017, quindi nei giorni successivi e in particolare nella tarda serata del 17 gennaio e così di continuo e perdurante nella notte, intorno alle ventitré e quaranta, così fino alla prima mattina del 18 gennaio; in particolare nelle ridette date, il riposo notturno è stato fortemente disturbato, soprattutto intorno alle due / tre del mattino del 16 dicembre, con rumori intensi fino alle ore quattro e – comunque, continuativamente, senza interruzione  – fino alle  ore cinque e cinquanta circa: anzi, il rumore è aumentato e accresciuto diventando sempre più assordante, costringendo i residenti ad alzarsi ripetutamente,  impedendo il legittimo riposo notturno e causando disagio e danno psicofisico, ovvero causa di malessere;

c) in particolare, sia le immissioni di fumi, polveri, gli scotimenti, sia i rumori sono stati segnalati a vari organi amministrativi; da ultimo, quanto al richiamato evento del 16 dicembre 2017,    è  stato  contattato  il numero ARPAT  800 800 400 alle ore 5 e 50, ma l’ufficio era contattabile solo dopo le ore 7 e 30; quindi è stato  chiamato il n. 115 (VVF) senza risposta.

I rumori sono proseguiti in giorni successivi, sempre in orario notturno, dopo le ore 23,00 fino alle ore 02,00, 03,00, 04,00 e fino alle luci dell’alba: nei giorni ….. e da ultimo la notte del  7 febbraio 2018, inizio intorno alle ore 23 e 30 fino alle ore 02,00 circa del mattino successivo, dell’ 8 febbraio.

d) le annotazioni che precedono sono solo un dettaglio della problematica: le persone – è umano – reagiscono in modo tollerante, quindi attendono del tempo prima di comprendere la problematica, procedere ad annotare, segnalare, denunciare. Ciò è quanto è accaduto in relazione a quanto esposto nel presente atto;

e) è opportuno osservare che il danno derivante dai fatti lamentati sia rinvenibile in re ipsa, in quanto gli eventi narrati sono idonei a produrre un danno in sé, in quanto lesivi di diritti soggettivi  di natura costituzionale. Inoltre, i fatti sopra descritti si pongono in netto contrasto con il principio di salvaguardia dell’ordine pubblico e con la tutela della quiete pubblica, oltre che della tranquillità privata.

In particolare, le condotte evidenziate sono idonee a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo di molteplici individui e i soggetti agenti si trovano nella posizione di rendersi facilmente conto della portata della di loro condotta lesiva o -quanto meno – possono comprendere gli effetti del loro comportamento utilizzando la normale diligenza.

  1. f) si osserva altresì che i fatti che caratterizzano la su descritta vicenda si ricollegano alla violazione di diritti che trovano corrispondente tutela su vari livelli normativi.

QUANTO AL LIVELLO COSTITUZIONALE:

  • In virtù di quanto sancito dall’art. 9, comma 2, Cost. è compito della Repubblica tutelare il paesaggio: ciò significa che tutti i soggetti pubblici che insieme compongono la Repubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni) debbano impegnarsi a rendere effettiva tale tutela.

Quanto alla nozione di “paesaggio” è noto che essa debba essere interpretata non nel significato comune ed elementare di bellezze naturali o panorama, ma nella più ampia accezione ambiente naturale.

Ciò è peraltro confermato dal tenore delle fonti di origine comunitaria ed internazionale: è proprio sotto la  spinta dell’attività normativa di livello internazionale e di quella dell’Unione Europea che l’ambiente è ormai considerato un bene di valore primario, tanto che le disposizioni dirette a garantire i cittadini dai vari tipi di inquinamento, a conservare e sviluppare le risorse naturali, a tutelare le aree territoriali di particolare valore naturalistico, ad assicurare condizioni ambientali in grado di migliorare la qualità della vita, configurano un vero e proprio diritto all’ambiente salubre, come premessa per una effettiva realizzazione del diritto alla salute.

Il danno all’ambiente causato dalle attività produttive  esistenti sulla costa – per intendersi porto e cantiere – è ingiusto e penalmente rilevante in quanto lesivo del diritto al benessere  di cui sono titolari le persone che risiedono ovvero si trovano nelle aree adiacenti, in zona residenziale e abitativa preesistente rispetto ai recenti nuovi spazi produttivi.

In particolare: nuovi attracchi, ampliamento banchine, ampliamento spazi produttivi, attività organizzate in tempi molto recenti.

Valutata nei suoi termini complessivi, la tutela giuridica dell’ambiente – delle persone, della salute, del benessere – si risolve, quindi, principalmente nell’attuazione di una razionale disciplina urbanistica (intesa nel suo più ampio significato di assetto del “territorio”, anche al di fuori delle aree cittadine) e nella difesa contro gli inquinamenti.

Nel caso di specie, la zona dalla quale provengono fumi inquinanti, polveri, odori nauseabondi, rumori assordanti, scotimenti, altro non è che una lingua di costa selvaggiamente deturpata, inserita completamente all’interno della città: linea di costa che  – più di recente – viene  ulteriormente devastata, alterata e arbitrariamente oppressa da interventi urbanistici che producono ulteriori gravi danni ai residenti.

In particolare:

  1. innalzamento del piano di campagna lungo tutto il tratto di costa, dalla foce del torrente Carrione fino al Cantiere navale compreso: ciò causa un devastante effetto “piscina” come è stato provato in occasione del disastro del 5 nov. 2014, quando l’acqua fuoriuscita dall’inesistente argine destro, si è riversata in città e lì è rimasta in quanto la realizzazione di lavori edili – sia di innalzamento del livello di costa con riporto di materiali di vario genere, di ignota provenienza, sia di costruzione di muri chiusi, sia tombatura di canali di deflusso  e altri interventi connessi  di cui si disconosce la documentazione inerente tutte le necessarie autorizzazioni che avrebbero dovuto essere rilasciata – in ossequio alla normativa  vigente – da parte delle competenti PA.
  • Quanto, in particolare, alle ricadute ed effetti sul citato diritto alla salute, esso, sancito e riconosciuto dall’art. 32 Cost., è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili individuati dall’art. 2 Cost., in quanto tutela l’integrità psichica e fisica dell’uomo contro ogni minaccia proveniente dall’ambiente esterno.

Esso è qualificato come il più importante dei diritti sociali indicati dall’art. 3, comma 2, Cost. poiché rende possibile il godimento dei diritti di libertà. La salute rappresenta non solo un diritto primario dell’individuo, ma anche un interesse preminente della collettività.

Poiché l’art. 32, comma 1 Cost. indica che sia compito della Repubblica quello di tutelare il diritto alla salute, ciò significa che ogni livello di governo (dallo Stato sino al Comune) è coinvolto nel renderlo effettivo per mezzo di interventi sia diretti che indiretti. L’impegno dei vari soggetti pubblici si traduce nell’obbligo di garantire le condizioni migliori di salute e di benessere psicofisico dell’individuo.

Quindi il diritto alla salute presenta un aspetto tipicamente “negativo”, cioè la pretesa dell’individuo a che terzi si astengano da comportamenti pregiudizievoli per la sua integrità psicofisica: ad esso perciò si riconnette anche il diritto a un ambiente salubre, quale condizione da cui dipende un’effettiva realizzazione del diritto alla salute stesso.

Nel caso di specie, la consistenza del territorio – caratterizzato dalla zona residenziale della città che si affaccia sul mare e da un litorale fragilissimo che è stato eroso e progressivamente e illegittimamente aggredito, nell’inerzia di chi aveva il dovere di tutelare persone e  ambiente –  è tale per cui l’area abitata si vede invasa da  attività che violano la normativa in materia di sicurezza e salute psico fisica delle persone.

QUANTO AL LIVELLO LEGISLATIVO:

Contro le immissioni rumorose è prevista una tutela sia in  sede civile (cfr. artt. 844 e 2043 c.c.) sia in sede penale (cfr. art. 659 c.p.),  sia in sede amministrativa.

La medesima considerazione deve essere effettuata per quanto concerne  gli interventi di movimento terra,  urbanistici, edili, alterazione del sistema idrogeologico, alterazione di reticolo idrografico, alterazione di equilibrio biologico e via di seguito.

In tal senso si richiama tutta la normativa vigente in materia, chiedendo di acquisire tutta la documentazione utile a comprendere le violazioni poste in essere nell’inerzia degli organi competenti a monitorare e proteggere il territorio.

Per ciò che concerne – con particolare riferimento a fumi, scotimenti, rumori – gli aspetti civilistici, si osserva che il proprietario di un fondo può impedire immissioni di rumore provenienti dal fondo altrui nel caso in cui – come nell’ipotesi che ci occupa, sia per la condizione dei luoghi che in ragione delle esigenze della produzione rispetto alle ragioni della proprietà – le stesse superino il limite della normale tollerabilità.

Alla luce di quanto precede è possibile affermare che la situazione rappresentata sia antigiuridica  così come i danni che ne derivano, atteso che i rumori superano la tolleranza rispetto a quanto consentito in orario notturno ovvero diurno. La richiesta di tutela deve – pertanto – trovare accoglimento anche in relazione allo stato dei luoghi  e alla destinazione degli stessi, ovvero destinazione delle aree a zone residenziali e abitative, in tempo di gran lunga anteriore agli insediamenti dai quali provengono le lamentate intollerabili immissioni (insediamenti realizzati  di recente, rispetto agli insediamenti abitatiti ivi esistenti da tempo immemorabile).

Nel contempo è necessario che chi realizza attività, opere, insediamenti industriali – ovvero di qualsiasi genere o natura che possa comportare ricadute, esternalità   negative  sul territorio, sull’ambiente, sulle persone – sia obbligato a porre in essere tutti quegli accorgimenti necessari e  opportuni, tutte le cautele possibili, secondo la migliore tecnica, secondo Linee guida ad hoc, per prevenire, impedire che la ridetta contestata attività arrechi o procuri  qualsivoglia disagio o danno di qualsivoglia natura, alla collettività. Qualsiasi insediamento nuovo ovvero qualsiasi  modifica (ampliamento, conversione etc)  dello stesso mai deve alterare la condizione di benessere e di salute dei cittadini. E fatto ancor più grave è la condotta dell’insediamento “nocivo, tossico o rumoroso” che trae proventi dalla attività stessa mentre scarica tutte le esternalità negative – i costi – sulla cittadinanza che pure è esclusa da  qualsivoglia beneficio.

***

Oltre le norme sopra richiamate deve essere altresì considerata la tutela (amministrativa) aggiuntiva di cui alla legge quadro sull’ inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995 e smi).

Tale legge si fonda sul presupposto che i rumori provocano di per sé, un danno alla salute, bene questo, protetto dall’articolo 32 della Costituzione e prevede (art. 9) che una ordinanza emanata dal Sindaco – previo intervento dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) che deve effettuare i rilievi tecnici per misurare l’entità dei rumori in decibel – possa obbligare colui che provoca le immissioni a cessare immediatamente le stesse o a ridurne l’entità in modo da rientrare nella normale tollerabilità.

***

Ad oggi  (agosto 2018) la situazione risulta ancora critica, per le seguenti ragioni:

aa) I rumori sono pressoché quotidiani e tale fatto assume proporzioni ancor più gravi e antigiuridici – soprattutto in orario notturno;

bb) i lamentati rumori disturbano la serenità delle persone, il lavoro, la quiete domestica, il riposo notturno, con conseguente disagio/ danno psico fisico alla salute e pregiudizio al benessere bio psico sociale: tale situazione si configura come violazione della normativa ONU UE in materia oltre che in violazione dell’ Art. 32 Cost.;

cc) il “diritto al lavoro e allo svolgimento di attività commerciale (nel caso di specie porto/ cantiere)” deve essere raffrontato con altri diritti costituzionalmente garantiti e con i quali si devono bilanciare così con altri, di natura “superiore” come nel caso di specie nei cui confronti devono recedere: in tal senso il diritto alla salute deve prevalere su diritti connessi ad “attività economiche”;

dd) quindi, il diritto allo svolgimento di “attività commerciali” deve essere bilanciato con il diritto alla salute; quindi così come coloro che “lavorano sul territorio” ovvero attivano  un esercizio commerciale devono rispettare varie disposizioni –  orari, astensione dai rumori, diurni / notturni, rispetto del decoro architettonico, rispetto delle norme in materia di sicurezza – le medesime disposizioni debbono essere rispettate, anche  da chi lavora sull’area di costa.

cc) da quanto precede consegue che il rumore che proviene dall’area costiera deve essere contenuto e “ritirarsi” davanti alla necessità di maggior tutela del :

  • Diritto alla salute;
  • Diritto alla salubrità ambientale;
  • Diritto alla tutela dell’abitazione residenziale e di altre proprietà immobiliari ove si svolge la vita e le relazioni delle persone.

dd) i denunciati rumori si configurano quali  gravi esternalità e ricadute negative che vengono sono – ingiustamente – accollate ai cittadini e alla città. In fatti i lamentati rumori:

  1. danneggiano la salute;
  2. Ammorbano il territorio;
  3. Incidono negativamente sull’economia locale in quanto causano la svalutazione delle proprietà immobiliari, con ulteriore e amplificazione di danno per i cittadini che – in  epoca di gran lunga antecedente all’inizio delle denunciate attività rumorose –  hanno contratto mutui e sostengono spese per tributi connessi agli immobili, importi questi  determinati sulla base delle caratteristiche del territorio “in allora, ovvero in epoca antecedente rispetto agli interventi antigiuridici lamentati nella ridetta area di costa .
  4. Le attività rumorose lamentate producono ricadute positive esclusivamente per la Società   che gestisce la ridetta attività rumorosa e per pochi dipendenti, con una ricaduta positiva per il territorio pari a zero, ma con ricadute negative e impattanti enormi, anche a causa degli effetti devastanti sull’ambiente marino, sulla biodiversità  e sul territorio.
  5. Le ricadute negative sono – alcune irreversibili – e tutte a carico dei residenti, costretti a subire i costi di attività  dannose, quali:
  • Rumori,
  • Polveri,
  • Fumi,
  • Scotimenti,
  • danno alla salute psicofisica,
  • danno al territorio,
  • danno all’ambiente ,
  • danno da svalutazione casa/ negozio/ ufficio a causa della “non salubrità del territorio e dell’ambiente”.
  • Danno da mancata opportunità di sviluppo rispettoso dell’ambiente/ turistico;
  • Danni alla collettività e alla PA, intesa come espressione della città, delle persone residenti, che trarrebbero certamente vantaggi – cioè esternalità positive – da un utilizzo del territorio rispettoso dell’ambiente, utilizzo anche a fine lavorativo con sviluppo di attività turistiche compatibili con il ridetto rispetto dell’ambiente.

ee) pertanto diviene necessario domandarsi quale sia la finalità di scelte errate nell’uso della costa – bene demanio necessario – che, nel caso di specie coincide con l’abitato di Marina di Carrara in quanto l’esiguo spazio coincidente con la pubblica via (Viale Da Verrazzano – Viale Colombo) è la “cerniera di congiunzione” tra l’abitato e la linea di costa. In tal senso, le scelte di politica economica, non sono “scelte obbligate” ma debbono rispondere a criteri di logica, opportunità e legalità,  censurando situazioni di antigiuridicità dannose come nel caso di specie. E’ pacifico che l’insediamento urbano e residenziale di Marina di Carrara  sia di gran lunga anteriore all’insediamento “Porto” e “cantiere”, fatto storico ampiamente verificabile grazie alla documentazione disponibile: l’insediamento residenziale di Marina di Carrara risale al 1.700  e la realizzazione di un solo molo risale alla seconda metà del 1.800.

ff) da ultimo – in varie occasioni intorno alle ore 23/24 – dalla ridetta zona porto – è stato riscontrato un forte odore di bruciato, odore acre che ha reso l’aria irrespirabile: che cosa  emanava quell’odore acre? Che cosa stava bruciando nella zona della nave in quel momento attraccata? Quali sono i dati tecnici relativi a combustibile della nave? Agli effetti inquinanti?

In tal senso è necessario l’intervento degli Organi preposti alla tutela dei diritti dei cittadini, alla tutela dell’ambiente, anche mediante accesso in loco, affinché si proceda a valutare tutto quanto segnalato considerando:

  • Tutti i fatti evidenziati,
  • La normativa vigente,
  • La natura dei luoghi,
  • Le caratteristiche degli interventi effettuati e del livello di cementificazione e costruzione  come realizzato sulla linea di costa – dal “porticciolo turistico” alla “Foce del Torrente Carrione” e la legittimità o meno ovvero antigiurdicità della ridetta cementificazione,
  • La tipologia delle attività ivi svolte e la legittimità delle stesse nelle modalità organizzative in essere,
  • Le esternalità negative sui residenti,
  • Le relazioni cause, effetti, ricadute sul territorio, sull’ambiente, sulle persone con particolare riferimento agli agenti inquinanti e a i livelli di inquinamento,
  • La individuazione di interventi di riqualificazione dell’area di costa che  difenda l’ambiente, valorizzi il territorio, il benessere delle persone, gli spazi di cultura e di socializzazione e svago, la crescita economica sostenibile della città di Marina di Carrara con effetti positivi su tutta l’area comunale.

Chiarella Lagomarsini,  Socio GrIG e residente a Marina di Carrara

Agosto 2018

 

 

mare

(foto M.F., archivio GrIG)


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